Legge 22 maggio 2010, n.
73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori
(G.U. n. 120 del
25 maggio 2010)
Art. 1. Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. (comma abrogato dall'art. 4, comma 4, lettera d), legge n. 225 del 2016)
2. (comma abrogato dall'art. 4, comma 4, lettera d), legge n. 225 del 2016)
3. (comma abrogato dall'art. 4, comma 4, lettera d), legge n. 225 del 2016)
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dall’Istituto medesimo ai sensi dell’articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L’INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
6-quater. All’articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l’attività di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011.
Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.»; b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell’amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall’ articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell’economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall’Agenzia ovvero dall’amministrazione interessata, d’intesa con l’amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all’atto dell’inquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, all’articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell’economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l’assetto organizzativo dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell’ articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell’ articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all’assetto organizzativo interno del Ministero.
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
2-bis. Fermo quanto previsto dall’
articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a
distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può
essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa
convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o
apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente
abrogata la lettera b) del comma 11 dell’ articolo 11-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L’ articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi
commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con
vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai
titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì
per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’ articolo
110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni.
Nell’ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all’
articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche
azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni
elusivi delle disposizioni di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater,
accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
affluiscono, per l’anno 2010, al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e,
per l’anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l’anno 2011 del regime di
devoluzione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
A decorrere dall’anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di
cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei
sistemi di gioco di cui all’ articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza
delle condizioni di affidamento dell’esercizio e della raccolta agli operatori
interessati, le procedure previste dall’ articolo 21, comma 7, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al numero
4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30
giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2011».
(termine così differito dalla tabella 1 della legge
n. 10 del 2011)
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell’economicità delle
relative procedure, i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro
partecipate, nell’esercizio in concessione del servizio di riscossione,
derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all’
articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni,
ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento
di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza
impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all’ultimo atto amministrativo o
all’invito a dedurre o all’atto di citazione. Tale percentuale è individuata,
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in misura pari al
rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall’Agenzia
delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007,
al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le
modalità per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è
prodotta all’organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la
controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le
controversie relative all’attività di riscossione dei tributi e delle altre
entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie
dell’Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies,
pari a 81 milioni di euro nell’anno 2010, accertate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 48
milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e nel
limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota
parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del presente articolo. La
parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata ad
incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2010, lo stanziamento
iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla
rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze», missione «comunicazioni»,
programma «sostegno all’editoria», voce «legge n. 67 del 1987». A tal fine, all’
articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da:
«le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A
fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui
all’ articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come
modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la
tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa
ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al
presente comma. Il rimborso dovuto a favore della società Poste italiane Spa non
può essere superiore al predetto importo. II Ministero dello sviluppo economico
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo
alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui
l’andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della
spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente
comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell’agevolazione.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di
cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo
7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare
omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di
esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente
o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.
Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per
l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del
rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
(comma modificato dall'art. 17 della legge n. 134 del 2012,
poi dall'art. 4, comma 4, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 8, comma 1,
legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 7, comma 5, legge n. 21 del 2016)
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su
conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti
salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1,
comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma
345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in
materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell’
articolo 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti
obbligati ad assicurarne l’esecuzione».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in
essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale
universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l’Amministrazione finanziaria, al comma
23-novies dell’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole:
«di 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«di 9.300.000 euro a decorrere dall’anno 2011».
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo
consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un’informazione chiara e
inequivoca sull’origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai
falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze
con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2010 destinato a misure di
sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore
tessile e dell’abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di
etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità
di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e
dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’ articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
b) all’ articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
4-octies. Fermo restando quanto
previsto dall’ articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la
quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all’ articolo 21 del
medesimo decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute
all’esito dell’aggiudicazione. Quota delle maggiori entrate derivanti dal
presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro, è iscritta sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei
redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle
modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo
quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al
comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono
stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del
recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma
4-novies, lettera e), ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono
accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui
rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina
delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l’anno 2010.
4-quaterdecies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a
4-terdecies si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili
ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460».
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro
operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’ articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive previste dall’ articolo 1, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall’ articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l’integrazione
documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica,
rispettivamente per l’esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti
individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies.
Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle
sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle
decisioni della Commissione tributaria centrale.
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di
durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della
predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da
ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali
risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due
gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’ articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2014; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
(lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, legge n. 15 del 2014)
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto.
2-ter. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente
della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’ articolo 77 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l’importo complessivo
del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.
3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali,
le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di
imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di
non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione
ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del
predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di
diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle
procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di
diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per
le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il
commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino
all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle
predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente
prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di
riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima
data di cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le
risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che
interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione
delle medesime società dall’albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997. Su istanza degli enti locali, creditori di somme
dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può
certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione
pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell’interno, possono essere corrispondentemente
ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, nonché del rendiconto. I regolamenti emanati in attuazione
dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono
aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità,
professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del
soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei
quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le
funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del
1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in
precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli amministratori delle
società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle
procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le
funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi
per un periodo di dieci anni.
3-bis. All’ articolo 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore».
Art. 3-bis. Capitale sociale
delle società di riscossione dei tributi
(articolo
abrogato dall'art. 1, comma 814, legge n. 160 del 2019)
Art. 4. Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori
1. È istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad
obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare
esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con
una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato,
per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a
valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e
che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2,
comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante
contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per
ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni
ulteriore disposizione applicativa.
1-bis. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l’acquisto
di gru a torre nel settore dell’edilizia, previa rottamazione, secondo le
modalità stabilite dall’ articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso
di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione
richiesto è prodotto a cura dell’acquirente, ovvero del conduttore nei casi di
acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per
l’acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all’acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell’ambito delle risorse disponibili a tale
fine.
1-quater. Qualora l’acquirente sia un’impresa, i contributi di cui al comma 1
sono fruibili nei limiti di cui all’ articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del
28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di
importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione,
del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo
con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica
prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al
titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e
generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti
a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite
le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo
un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All’onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’ articolo 39-ter
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di
settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di
campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di
cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di
fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di
cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di
effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello
di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato
assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in
assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
3. L’agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all’ articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato
il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 83 del 7
aprile 2009.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al
fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di
ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui
di cui all’ articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base
con riguardo alle seguenti finalità:
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo è soppresso.
5-bis. Per l’anno 2010, al fine di
agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di
persone sui laghi, attraverso l’acquisto di battelli solari a ridotto impatto
ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di
persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel
limite massimo di spesa di 700.000 euro per l’anno 2010. Tale contributo è
riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese
provvedano contestualmente alla cessazione dell’attività e alla demolizione di
un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono
definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard
ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all’agevolazione.
5-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000
euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. È istituito, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali»,
destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale. Il Fondo è ripartito, previo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al
fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento
statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data
del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all’80 per cento dei
finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono
essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere
immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative
funzionali allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del
finanziamento per l’incentivazione e il sostegno dell’alta formazione
professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all’ articolo 145,
comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi
compresi quelli iscritti nel capitolo 2246 istituito nell’ambito dell’unità
previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio 2007-2009, sono utilizzati
a decorrere dall’anno 2010 per finanziare l’incentivazione, il sostegno e i
recuperi infrastrutturali per l’alta formazione professionale realizzati dagli
istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate
ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17
aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di
trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva
la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del
presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo
scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto
aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere,
nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al
soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo
stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti
nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui
al terzo e quarto periodo del presente comma. Qualora la transazione di cui al
presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato,
ai fini innanzitutto della transazione e sull’eventuale residuo per quelli
previsti dal comma 8, primo periodo, l’8 per cento della quota parte del
finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per
i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo e il comma 6 dell’ articolo 15 del citato decreto
legislativo è abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito
della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può
essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento
del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi
del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico
territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può
succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si
risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono
utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al
soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo
rimasto in essere.
8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la
realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno
dall’avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorità
interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non
utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato,
con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento
ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale,
fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a
corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota
del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato.
L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la
finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono
versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di
ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti
dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono
ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa
per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a
tale titolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonché sulla base
della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi
dell’ articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i princìpi e i criteri di
registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater
nei bilanci delle Autorità portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In attuazione dell’ articolo 17, comma
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro,
dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014,
rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9
milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343
per le finalità di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1,
lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.
Art. 5. Attività edilizia libera
1. L'articolo
6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e,
in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti
senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro
un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di
inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del
medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare
la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato,
unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e
corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale
non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede,
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione
dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,
di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria
pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi
per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è
rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il
termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’ articolo 2 del regolamento
di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-bis. Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica
1. Nel codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo
l’articolo 87 è inserito il seguente:
«Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).
- 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di
apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su
infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e
degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis
del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di
cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di
diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo
competente di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la
denuncia è priva di effetti».
2. Il comma 15-bis dell’ articolo 2
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in
deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che
l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi specifici motivi
ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4».
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge