Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2015 del 31 marzo
1972
Legge 6 agosto 1967, n. 765 - Articolo 8. Lottizzazioni
Opere di urbanizzazione - Impianti telefonici
E stato chiesto a questo Ministero di precisare se gli impianti telefonici debbano essere compresi tra le opere da porre - integralmente o per una quota parte - a carico dei proprietari lottizzatori di aree, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - n.d.r.)
Al riguardo questo ministero fa preliminarmente presente che l'allacciamento telefonico concorre ad assicurare l'urbanizzazione delle aree investite dall'attività edilizia, al pari di altri impianti pubblici, quali la rete di distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, ecc.
Ciò stante, questo Ministero, considerato che l'art. 8, quinto comma, n. 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765 indica, fra le opere da porre a carico del proprietario una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, è dell'avviso che gli impianti e i manufatti intesi a realizzare l'allacciamento telefonico delle aree lottizzate alla rete telefonica generale rientrino fra quelle previste dalla menzionata disposizione; e, pertanto, debbano essere poste a carico del proprietario lottizzatore.
I Comuni pertanto dovranno tener conto di quanto sopra in sede di stipulazione della convenzione a corredo dell'autorizzazione a lottizzare. A tal fine sarà opportuno che unitamente allo schema di convenzione, il proprietario lottizzatore presenti l'accordo preliminare intervenuto con la Società fornitrice del servizio e riguardante la realizzazione della rete di allacciamento. Tale accordo, ovviamente, diverrà operante al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale a lottizzare.