MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 16 novembre 1977, n. 1918
Concessione di edificare - Opere da
realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali
E' stato chiesto a questo Ministero di esprimere, nell'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento in materia urbanistica, il proprio
avviso circa l'estensione dei poteri comunali di controllo sull'attività
edilizia, con specifico riguardo alle opere, ai manufatti e agli altri
interventi di carattere edificatorio di modesta entità da realizzare
nell'ambito degli impianti industriali per assicurare la funzionalità degli
impianti stessi. Ciò anche in relazione ad una denunciata difformità di
comportamento delle amministrazioni comunali, alcune delle quali
sottoporrebbero al controllo opere che altre escluderebbero dal controllo
stesso, con pregiudizio della attività aziendale, oltreché della certezza
del diritto.
Questo Ministero deve, al riguardo, far presente che vigente l'art. 31 della
legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150, sostituito dall'art. 10 della legge
6-8-1967, n. 765, era stata esaminata analoga questione; e, sulla base anche
di un parere del Consiglio di Stato, era stata emanata la circolare in data
6-7-1973, n. 1517, indirizzata alle SS.LL, con la quale si esprimeva l'avviso
che la licenza edilizia fosse «necessaria per tutte quelle opere di modifica
degli edifici esistenti che comunque e in qualsiasi modo, incidono
apprezzabilmente sulla struttura anche interna di essi, oltre che
sull'aspetto. Restano, perciò, escluse solo quelle categorie di lavori che,
concernendo piccole modifiche interne, insuscettibili comunque, di incidere
su tutte le parti interessate alla salvaguardia della struttura
dell'edificio, possano considerarsi realizzabili indipendentemente dalla
necessità di una nuova valutazione da parte dell'autorità comunale».
Con l'entrata in vigore della legge 28-1-1977, n. 10, contenente norme per
l'edificabilità dei suoli, abrogato il precedente regime della licenza
edilizia, «ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio comunale» (art. 1) è stata subordinata alla concessione di
edificare.
La nuova normativa ha ampliato l'ambito entro il quale il sindaco esercita
il suo controllo, nel senso che ha assoggettato alla concessione anche
attività non aventi carattere edificatorio, quali, ad esempio, l'apertura di
cave.
Quanto agli aspetti strettamente edilizi della trasformazione del
territorio, la precedente normativa era già ampiamente comprensiva: e
pertanto la legge n. 10 del 1977 non ha modificato l'ambito di cui si è
detto, ma, anzi, ha esplicitamente precisato che la concessione «non è
richiesta», per le opere di manutenzione ordinaria (art. 9).
Ciò stante, questo Ministero ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del
nuovo regime dei suoli edificatori, di cui alla legge n.10 del 1977, possa
confermarsi l'avviso espresso quando era vigente la precedente normativa; e
che, pertanto, siano da considerare esclusi dall'obbligo della concessione i
«lavori concernenti piccole modifiche interne, insuscettibili di incidere
sulle parti interessate alla salvaguardia della struttura dell'edificio».
Come si è, infatti, prima notato, al controllo del sindaco, prima esercitato
attraverso la licenza edilizia, ora mediante la concessione, sono sempre
soggette le stesse categorie di opere edilizie: e pertanto è da ritenere che
anche le categorie delle opere escluse debbano essere ancora quelle indicate
nella circolare ministeriale n. 1517 del 1973, emanata sulla base del
menzionato parere del consiglio di Stato.
D'altra parte, l'esclusione delle opere di ordinaria manutenzione da quelle
per le quali è richiesta la concessione di edificare, sancita, per la prima
volta, esplicitamente dalla legge n. 10 del 1977, rafforzerebbe l'avviso già
espresso da questa amministrazione, poiché tali opere consistono, appunto,
in «piccole modifiche interne» che non riguardano la struttura
dell'edificio.
Le osservazioni ora formulate si riferiscono, in genere, ad ogni tipo di
opera di manutenzione: e pertanto riguardano anche quelle da realizzare
nell'ambito degli impianti industriali.
E' appena il caso, tuttavia, di rilevare che le opere di ordinaria
manutenzione non possono non avere ampiezza e caratteristiche diverse in
relazione al tipo di «edificio o struttura» sul quale vengono effettuate:
la manutenzione di un edificio residenziale, ovviamente, comporterà
interventi diversi da quelli necessari per una struttura a carattere
commerciale o per un impianto industriale.
Ritiene, comunque, questo Ministero, con riferimento agli impianti
industriali, che possono considerarsi opere di ordinaria manutenzione e,
come tali, essere escluse dall'obbligo della concessione, gli interventi
intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento
tecnologico; sempreché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello
stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano
interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo
aspetto.
Le opere in questione, inoltre, non debbono:
- compromettere aspetti ambientali e paesaggistici;
- comportare aumenti di densità (che, come è noto, in materia industriale va espressa in termini di addetti):
- determinare implicazioni sul territorio in termini di traffico;
- richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
- essere, comunque, in contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie scoperta e coperta, ecc.
A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare nella "categoria" di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali:
1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto;
2) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature,
ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
3) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative
opere;
4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
- baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato:
- ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
- garitte;
- chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
5) opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato,
semplici e composti;
7) passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per
l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
8) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e
servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di
trattamento e decantazione;
9) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la
modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante
muretti e rete ovvero in muratura;
11) attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne
(bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno
manichette);
l2) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla
rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze,
ecc.;
13) tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra ai competenti organi regionali, per gli eventuali provvedimenti di competenza.