Circolare n. 73/97 del Ministero del Lavoro del 30
maggio 1997
Ulteriori chiarimenti interpretativi del Decreto
Legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94
1. Applicabilità delle disposizioni transitorie dell'art. 19 ai cosiddetti direttori dei lavori.
In linea di principio è da tener presente che, ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, i direttori dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e delle regole d'arte. Poiché nei contratti d'appalto viene concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico oltre che delle regole dell'arte, i direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto tale funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997, usufruiscono della norma transitoria di cui all'art. 19 del decreto in oggetto e, quindi, possono beneficiare della riduzione a sessanta ore della durata del corso di formazione di cui all'art. 10, comma 2.
2. Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma I, lettera a), in fase di progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione dell'offerta, il coordinatore per la progettazione ha l'obbligo di redigere i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 o il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13. Poiché tale obbligo individua precisamente la presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva che tali piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. forniti dall'allegato VI.
3. Articoli 9 e 22.
Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente, obblighi e sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori. In virtù del "principio di specialità", affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza di precisa previsione di non delegabilità, tali obblighi e le relative sanzioni sono riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise attribuzioni e competenze al riguardo.
4. Articolo 3, comma 3, lettera a).
La lettera a) dell'art. 3, comma 3, individua uno dei casi in cui il committente è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione; in particolare individua il caso "dei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea se lentità presunta del cantiere è superiore a 100 uomini/giorni". Al riguardo va precisato che la locuzione "anche se non contemporanea" è un inciso che si riferisce alla "presenza di più imprese" e, non un ulteriore fattispecie che si aggiungerebbe alla "presenza di più imprese" a prescindere dai 100 uomini/giorni. Tale ultima ipotesi è stata prospettata come possibile a causa della mancanza di una virgola dopo la parola "contemporanea". Al contrario, linterpretazione diramata con la presente circolare, secondo cui la locuzione "anche se non contemporanea" è un semplice inciso di specificazione riferito alla presenza di più imprese, è suffragata dalla considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma 3 contempla ununica ipotesi.
5. Art. 11, comma 1, lettera a).
L'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), si caratterizza e si differenzia dallipotesi della lettera b) per la modalità operativa del cantiere la quale prevede la presenza contemporanea di più di 20 lavoratori per tutti i 30 giorni lavorativi; ciò in quanto la "e" congiunge e non disgiunge le due fattispecie di 30 giorni lavorativi e di 20 lavoratori. Infatti, nellaltra ipotesi di cantieri la cui entità presunta è di 500 uomini/giorni non è previsto un numero minimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel cantiere stesso.
Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.
6. Movimentazione manuale dei carichi - art. 48, comma 2 e allegato VI, d. lgs. n. 626/94.
L'articolo 48, comma 2, stabilisce lobbligo per il datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti dallallegato VI. Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la movimentazione manuale può comportare i rischi, tra laltro, di lesioni dorso lombari. Tra questi casi è previsto quello dei carichi "troppo pesanti" esplicitati con lindicazione numerica di 30 kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 16.
7. Registro infortuni (omissis)
8. Servizio di prevenzione e protezione-individuazione del responsabile - art. 8, d.lgs. n. 626/94.
In merito all'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
di cui all'art. 8, in particolare per quanto
attiene alle fattispecie previste dal comma 5 dell'articolo stesso, si precisa quanto
segue.
Nelle ipotesi di più unità produttive, tutte afferenti ad una unica azienda centrale, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato, per dette
unità produttive, nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda
centrale.
A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi di distaccamenti
territoriali afferenti ad un'unica azienda.