Circolare n. 30/98 del Ministero del Lavoro del 15 marzo
1998
Ulteriori chiarimenti interpretativi del Decreto
Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94
Decreto Legislativo 1996 n. 494
Allegato I, punto 2 - Definizione di "impianti"
Il termine "impianti", di cui all'allegato
I, punto 2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti a opere edili o
di genio civile, e non anche a impianti connessi alla produzione industriale, agricola o
di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a
prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe
irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 che, al
contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare
relativa ai "cantieri temporanei o mobili", ossia la direttiva 24/6/92 n. 92/57 Cee.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione deriva dal
fatto che, mentre è stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di
genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella
direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori,
quali per esempio la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali
l'Unione Europea ha emanato altre direttive generali o particolari, che sono state
regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato I della
direttiva in questione l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio civile,
anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori,
rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine "impianti" non è neanche
presente.
D'altra parte, al riguardo va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi
di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo 626/94, all'articolo 7, il
quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento, sia carico
dei datori di lavoro committenti, sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei
lavoratori e dei lavoratori autonomi, e tale normativa trova senz'altro applicazione anche
alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di
servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto
Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del decreto legislativo n. 494/96, vengano
effettuati dal datore di lavoro, esclusivamente con proprio personale dipendente, le
disposizioni del decreto legislativo 494/96, non sono applicabili poiché in tale
caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello
di datore di lavoro.
pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto legislativo n.
626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.
Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale
Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione di manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade ecc.
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al
rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali
l'elaborazione dei piani di sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente rimangono esclusivamente gli
obblighi di cui all'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo n. 494/96 e quelli di cui all'articolo
7 del decreto legislativo n. 626/94, nel caso in cui il committente sia
contemporaneamente datore di lavoro e affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera
all'interno della propria realtà operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono
applicabili gli obblighi derivanti dall'articolo
18, comma 8, della legge n. 55/90, e quelli derivanti da tutta la legislazione
prevenzionistica generale specifica (DPR n. 547/55, DPR 164/56, decreto legislativo n.
626/94 ecc.).
Difatti, a conferma e ulteriore specificazione di quanto già precisato con circolare n.
41/97, la legge 55/90 non si applica
tutte le volte che trova applicazione il decreto
legislativo n. 494/96 ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la legge 55/90 continua a esplicare la sua
efficienza normativa.
Articolo 19, comma 1, lettere a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo 494/96 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.
Articolo 22, comma 1, lettera a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche a quella prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 494/96.
Legge 23/5/1997, n. 135, articolo 12
La disposizione contenuta nell'articolo 12
della legge 23/5/97, n. 135, di conversione del D.L. n. 67 del 25/3/97, con
riferimento al decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato i tempi di
adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà
la somma di cui all'articolo 21, comma 2.
Con tale disposizione, pertanto, è stata implicitamente estesa l'applicazione del
suddetto D.Lgs. n. 758/94 anche alle contravvenzioni del decreto
legislativo n. 494/96, a prescindere dal termine del 31/12/97 e dalle riduzioni della
sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente
termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla stessa
materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.
Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (estratto)
art. 20. Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i due mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
art. 21. Verifica dell'adempimento
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.