MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 29 dicembre 1997, n. 6709/97
(G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998)
Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di
strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito
dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo della
strada.
(Decreto del Presidente codice della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).
Premesso:
che l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F. sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti»;
che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»;
che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali «strade comunali»;
che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;
che l'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, stabilisce che: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice»;
Considerato:
che sorgono, in particolare, perplessità circa I'esatta interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3, comma 1, punto 8 del codice;
che il rilevante numero di contenziosi in essere tra enti proprietari di strade ed amministrazioni comunali, per l'individuazione dei centri abitati, determina di fatto la paralisi di tutti gli atti amministrativi collegati alle delimitazioni dei centri abitati stessi, con grave disagio per gli utenti;
che è necessario applicare in modo uniforme quanto disposto in materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.
Tutto ciò premesso e considerato si forniscono i necessari chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive:
1. La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della
situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli
strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati,
con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1,
punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale
di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in
stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati
quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed
aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili,
etc.
I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi
dell'art. 4 del codice della strada, con
delibera di giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche
individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del
proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino
situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto
con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, si procede ai
sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso
codice della strada, e secondo le modalità previste dalI'art. 6 del relativo regolamento
di attuazione, così come modificato dal d.P.R. n. 610/
1996;
2. Nella delibera di giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della strada, sarà scortata da «idonea cartografia», aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime;
3. La delibera di giunta e relativa cartografia, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalI'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, sarà trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari delle strade. Per l'Ente ANAS alla Direzione generale Direzione centrale lavori - Servizio esercizio - Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;
4. Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune;
5. In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale;
6. I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:
sono prive di intersezioni a raso;
sono prive di accessi privati;
sino dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni, non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana.
In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana;
7. I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza stradale dei provveditorati regionali, alle organizzazioni provinciali, organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in allegato gli indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei centri abitati previsto dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso affermativo dovranno comunicare anche gli estremi della relativa delibera della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato regionale competente per territorio.
Il Ministro: COSTA