Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione 31 marzo 2003, n.
76.
Imposta di bollo - Osservazioni ai piani
urbanistici
Oggetto: Comune di .... - Imposta di bollo - Osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche
Sintesi:
La risoluzione, rispondendo ad un quesito posto da un Comune circa l'applicazione dell'imposta di bollo alle osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche, precisa che tali atti sono assoggettati all'imposta di bollo solo in caso d'uso ovvero soltanto quando gli stessi sono presentati agli uffici fiscali per la registrazione.
L'Agenzia infatti considera le osservazioni al piano strutturale come "apporti collaborativi" e non come istanze dirette agli organi dei comuni per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo.
Testo:
Il Comune di ....... ha posto un quesito sull'applicazione dell'imposta di bollo alle osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche, evidenziando che l'Ufficio del registro competente - al quale sono state inviate dal Comune di .... le osservazioni, per la regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo - ha ritenuto che nell'ipotesi in argomento l'imposta non è dovuta.
A sostegno della propria tesi l'Ufficio ha richiamato la risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n. 391009 del 22 febbraio 1993, che tra l'altro precisava: "... Sono al contrario esenti dall'imposta di bollo le osservazioni al P.R.G. in quanto lo scritto redatto dal soggetto interessato non può essere ricondotto nella nozione di istanza. Ed infatti l'atto in questione non è finalizzato ad ottenere una pronuncia di un organo della pubblica amministrazione, ma si sostanzia in una mera considerazione critica tesa ad esprimere un giudizio su un determinato aspetto tecnico-giuridico del P.R.G.; giudizio che è diretto agli organi competenti anche al fine che, astrattamente, può essere di collaborazione per il buon andamento dell'attività amministrativa ...".
Il Comune interessato, al contrario, è dell'opinione che le osservazioni al piano strutturale sono da considerare istanze a tutti gli effetti e quindi soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'imposta nella misura di euro 10,33 per ogni foglio per "Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili ...".
A sostegno delle proprie argomentazioni richiama l'articolo 25, commi 4 e 5, della legge regionale della Toscana 16 gennaio 1995, n. 5: "Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute".
La legge regionale citata dal comune, emanata nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; dispone:
- all'articolo 9, che "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento";
- al successivo articolo 10, che "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Esaminato l'insieme delle norme che regolano la materia, la scrivente ritiene che l'ufficio del registro competente abbia correttamente operato.
Alla fattispecie in esame devono estendersi, infatti, le medesime conclusioni tratte nella citata risoluzione n. 391009 del 22 febbraio 1993, con riguardo alle osservazioni al progetto di piano regolatore generale del comune (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 9). Il piano strutturale, cui si riferiscono le osservazioni in esame, infatti, è parte del piano regolatore generale (legge Regione Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, articoli 23 e 24).
Le osservazioni - indipendentemente dal numero dei soggetti che le propone - non sono istanze bensì "apporti collaborativi" che il comune deve considerare, accogliere anche parzialmente, o rigettare, per l'individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all'interesse pubblico e giungere, quindi, alla definitiva approvazione del piano (Consiglio di Stato sez. V, 1 dicembre 1997, n. 1473).
In conclusione si ritiene che l'imposta di bollo sulle osservazioni al piano strutturale non è dovuta fin dall'origine perché le stesse non sono riconducibili alle "istanze ... dirette agli organi... dei comuni ...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati...", di cui all'articolo 3 della tariffa, allegato A, parte I, al 26 ottobre 1972, n. 642.
A supporto della propria tesi il Comune di .... richiama altresì la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1954, che testualmente recita: "Presso gli uffici comunali, nei quali viene eseguito il deposito del piano, deve essere tenuto un libro protocollo per registrare tutte le osservazioni, le quali devono essere presentate per iscritto su competente carta legale, entro sessanta giorni". Sotto questo aspetto - sostiene il Comune - il predetto deposito comporta un "uso" dell'atto e, quindi, realizza - ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972 in vigore fino al 31 dicembre 1982 - il presupposto necessario ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine.
In proposito la scrivente osserva che la richiamata affermazione del Ministero dei Lavori Pubblici non è più attuale. Infatti con il d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, l'articolo 2 del 26 ottobre 1972 n. 642 è stato modificato nel senso che il "caso d'uso", rilevante agli effetti dell'applicazione dell'imposta di bollo, ricorre solo "... quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".
Ne deriva che le osservazioni al progetto di piano regolatore generale devono essere assoggettate all'imposta di bollo in caso d'uso, e quindi, soltanto quando le stesse sono presentate agli uffici fiscali per la registrazione. Ciò in applicazione dell'articolo 32 della tariffa parte II dello stesso d.P.R. che prevede l'imposta di bollo in caso d'uso per "Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione".