Alle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
1. Con procedura d'infrazione 2001/2182 ex art. 226 del
Trattato, la Commissione europea ha formulato, fra gli altri, alcuni rilievi
circa la compatibilità della normativa italiana in materia di contratti misti,
con il diritto comunitario.
Più in particolare è stato posto l'accento sul criterio da utilizzare per
individuare la normativa da applicarsi negli appalti che comprendono tanto una
esecuzione di lavori, quanto una prestazione diversa (forniture e/o servizi).
2. Il legislatore nazionale ha operato una scelta precisa
ed univoca nell'individuare il regime giuridico da osservare. Infatti, con l'art.
2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro sui lavori
pubblici - e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art.
3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi,
è stata disposta l'applicazione delle norme della legge quadro sui lavori
pubblici (sia nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia
nel caso di contratti di forniture e/o di servizi anche quando comprendano
lavori accessori rispetto alle altre prestazioni), qualora i lavori assumano
rilievo superiore al 50 per cento.
In tal modo il legislatore italiano ha espressamente manifestato quale debba
essere il criterio da utilizzare per individuare la prestazione economica
prevalente, al fine di stabilire quale normativa debba applicarsi in caso di
appalti a componente mista di prestazioni.
Ne discende, pertanto, che la prestazione economicamente più rilevante fornisce
la connotazione oggettiva dell'appalto, attribuendo, conseguentemente, carattere
accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo
economico inferiore.
3. Nonostante le considerazioni svolte, e anche nelle
competenti sedi, per avvalorare il menzionato indirizzo italiano, la Commissione
europea ha contestato l'utilizzo esclusivo del predetto criterio, ricordando che
il diritto comunitario ha sempre considerato «l'oggetto principale del
contratto» quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole
applicabili agli appalti misti.
Pertanto, secondo la Commissione, la prevalenza economica della componente dei
lavori rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica
necessariamente che un appalto possa essere qualificato come appalto pubblico di
lavori, qualora questi ultimi siano accessori e non costituiscano l'oggetto
principale dell'appalto.
E' stato, infatti, rilevato che all'individuazione dell'oggetto principale in un
appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la rilevanza economica delle
singole prestazioni, ma anche la connotazione dell'accessorietà' o meno della
componente lavori rispetto alle altre prestazioni, e viceversa.
4. L'attuale normativa italiana in materia, a giudizio della Commissione, consentirebbe, peraltro, di assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche appalti di servizi e di forniture nei quali la prestazione di lavori, ancorché prevalente sotto il profilo economico, potrebbe presentare carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, con la conseguenza di sottrarre numerosi appalti di servizi e di forniture all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria e, segnatamente, delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.
5. La problematica posta deve essere affrontata sotto il profilo del significato da assegnare al concetto di «oggetto principale del contratto».
6. Il criterio utilizzato dal legislatore comunitario
mira ad identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un
concetto di prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (o non solo)
in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere
l'oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere
dell'appalto.
Premesse le considerazioni su esposte e tenuto conto della
procedura d'infrazione gia attivata dalla Commissione europea, questo Ministero
ha assunto l'impegno di promuovere apposita iniziativa normativa per adeguare,
in materia di contratti misti, la normativa nazionale a quella comunitaria.
Nelle more della modifica annunciata, si rende necessario fornire alle
amministrazioni aggiudicatrici indicazioni applicative che, in caso di appalti
misti, tengano conto anche del criterio comunitario basato sull'«oggetto
principale del contratto».
Si invitano, pertanto, le amministrazioni
aggiudicatrici in indirizzo, a tenere nel dovuto conto le considerazioni fin qui
esposte, allo scopo di assicurare, sin d'ora, l'osservanza della disciplina
comunitaria in materia.
Al riguardo si rappresenta la necessità di dare
applicazione ai contenuti della presente circolare per le gare ancora da indire
inserendo, il principio comunitario, nei relativi bandi da pubblicare.
La presente circolare, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 175