CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Parere del 29 settembre 2004

QUESITI SUI COMPENSI PROFESSIONALI PER COMMISSIONI DI GARA

LA SEZIONE

Vista la nota 8.06.2004 n. 4554 con la quale l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma ha sottoposto alcuni quesiti in merito ai compensi professionali;

UDITA la Commissione relatrice

PREMESSO

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con la nota n. 4554 dell’8.06.2004, diretta al Presidente di questa Sezione, ha formulato alcuni quesiti in merito ai compensi professionali.

Si riporta, di seguito, il testo della citata nota:

"Nel nostro ruolo di organismo garante della qualità e congruità delle prestazioni professionali degli ingegneri nei confronti della comunità, incontriamo spesso difficoltà a rispondere a quesiti (da parte di amministrazioni locali) relativi a particolari remunerazioni dovute a professionisti.

Facciamo riferimento, solo a titolo di esempio, ai compensi per le commissioni aggiudicatici di gara, con tutte le casistiche relative (concorso di idee, appalto-concorso, offerta economicamente più vantaggiosa, concessione di esecuzione e gestione, ecc.).

D’altra parte, anche la applicazione delle usuali tariffe derivanti dalla legge 143 s.m.i. risulta oggi estremamente lacunosa.

Chiediamo pertanto a codesto illustre consesso una indicazione sui seguenti quesiti:

1. compensi per le commissioni aggiudicatici: a quali parametri si può fare riferimento?

2. tariffe per le prestazioni di ingegneri ed architetti: è possibile adottare un valore di riferimento globale, valido per tutte le prestazioni e per la totalità dell’opera, con riferimento alle peculiari complessità dell’opera e del servizio?

Quanto sopra al fine di fornire parametri certi a chi deve predisporre il quadro economico di un’opera pubblica.

In attesa di riscontro si inviano nel ringraziare, distinti saluti".

CONSIDERATO

La Sezione ritiene necessario ricordare, preliminarmente, che il Consiglio Superiore, ed in particolare questa Sezione, ha da tempo e più volte evidenziato l’inadeguatezza della vigente tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2.3.1949 n. 143 e succ. adeguamenti; e ciò per molteplici aspetti: classificazione delle opere obsoleta e carente; importi delle opere ampiamente inadeguati; mancanza di disciplina di numerose attività sopravvenute per progresso tecnologico o disposizione legislativa o regolamentare; indicazioni tariffarie ferme ai valori stabiliti nel 1987.

L’emanazione del D.M. 4.4.2001, che disciplina, relativamente ai lavori pubblici, i compensi per progettazione, direzione lavori e attività connesse (cui peraltro, è stata successivamente attribuita valenza provvisoria, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ai sensi del sopravvenuto comma 12-ter dell’art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici), ha determinato disparità di trattamenti rispetto alle stesse prestazioni rese nell’ambito di attività private; infatti il citato decreto, oltre a tener conto degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni della legge quadro, ha attuato anche un aggiornamento tariffario.

La Sezione evidenzia, pertanto, l’esigenza che i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, come previsto dalla vigente normativa, formulino una proposta di nuova tariffa, da presentare al competente Ministero della Giustizia che richiederà il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciò premesso, passando all’esame dei quesiti sottoposti, si osserva che il secondo di essi, peraltro molto generico, sembra coinvolgere direttamente il corpo della disciplina tariffaria, sancita dalla legge e da decreti attuativi. Non si tratta, quindi, di fornire un parere interpretativo o applicativo, per cui la Sezione non ritiene di poter esprimere, allo stato, valutazioni propedeutiche all’emanazione di una nuova eventuale normativa tariffaria; ciò, ferma restando la piena disponibilità ad esaminare e valutare eventuali proposte formulate in tal senso.

Per quanto riguarda il primo quesito (compensi da riconoscere ai componenti delle Commissioni giudicatrici di gare), si ritiene opportuno indicare criteri e parametri cui possa farsi omogeneamente riferimento per determinare i citati compensi per la varie tipologie di gara, ricordando, inoltre, che detti compensi devono essere previsti nel quadro economico del progetto.

Si osserva, incidentalmente, che trattasi di attività importanti e delicate, dal cui corretto ed efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo affidamento dei lavori, riducendo il rischio di contenzioso, per cui esse dovrebbero essere affidate a persone di adeguata professionalità sia per l’aspetto tecnico sia per quello amministrativo, come del resto previsto dall’art. 21, commi 5 e 6, della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11.2.1994, n. 109 e succ. modif.).

Si evidenzia che nello svolgimento di tutte le tipologie di gara si dà luogo dapprima ad una fase prevalentemente amministrativa, concernente l’accertamento dell’ammissibilità alla gara dei vari concorrenti, cui segue una fase tecnica di valenza ed impegno differenziato in relazione al tipo di gara, e che l’attività della Commissione deve svolgersi, di norma, in tempi ristretti.

Prendendo in esame le più significative tipologie di gare, si esprimono le seguenti valutazioni riguardo ai compensi riconoscibili ai componenti delle Commissioni giudicatrici.

1 - Appalto-concorso

Per questa tipologia di gara furono espresse dall’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici puntuali indicazioni circa i compensi spettanti ai componenti delle relative Commissioni, contenute nella nota 31.7.1984 n. 1289/U.L.

I criteri indicati nella citata nota, per quanto consta, sono stati utilmente adottati in via generale nel tempo dalla varie Amministrazioni pubbliche interessate; detti criteri, e le considerazioni a supporto, si ritengono tuttora validi, pur se suscettibili di puntualizzazioni anche in relazione all’avvenuta evoluzione legislativa.

Al riguardo si osserva che dette indicazioni, dovendo ovviamente fare riferimento alla tariffa professionale all’epoca vigente - che prevedeva, per le opere di importo superiore a 5 miliardi di lire, un parametro tariffario costante indipendentemente da detto importo - avevano previsto una differenziazione di trattamento per le opere di importo superiore al citato limite, per attenuare l’anomalia derivante dalla circostanza che il valore di 5 miliardi di lire, certamente eccezionale all’epoca in cui era stato fissato (anno 1958), era ormai frequentemente superato per l’intervenuta inflazione.

Dovendosi ora fare riferimento alla tariffa per attività nel campo dei lavori pubblici (D.M. 4.4.2001), che prevede un parametro tariffario costantemente decrescente all’aumentare dell’importo dell’opera, la citata differenziazione non ha più ragione di essere. Anche il futuro provvedimento che dovrà subentrare al decreto del 4.4.2001, certamente confermerà detto criterio.

La più volte citata indicazione dell’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici può quindi essere attualizzata come segue.

Compenso da riconoscere a ciascun componente della Commissione:

a. compenso base apri al 5% dell’onorario di progettazione, determinato applicando all’importo del progetto prescelto la percentuale indicata dalla tariffa professionale per i lavori pubblici per la classe dell’opera (tabella A) e con le aliquote della tabella B relative alla progettazione esecutiva;

b. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del compenso base;

c. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base;

d. IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e rimborso delle eventuali spese di viaggio e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi.

Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso sopra determinato, una maggiorazione del 20%. Il compenso del Segretario della Commissione è ridotto del 20%.

2- Gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Si dà luogo ad una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia per l’aggiudicazione di un pubblico incanto o di una licitazione privata ai sensi del comma 1-ter dell’art. 21 della legge quadro, sia per l’affidamento di concessioni o per servizi di ingegneria. In entrambi i casi l’attività che deve svolgere la Commissione incaricata di scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa è riconducibile a quella che deve svolgere la Commissione incaricata di valutare un appalto-concorso, anche se con impegno ridotto.

Si ritiene, pertanto, che per i compensi potrebbero essere adottati gli stessi criteri indicati per l’appalto-concorso ma con modifiche nell’individuazione del compenso base (lettera a del precedente punto 1).

Nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, l’Amministrazione pone a base di gara un progetto esecutivo (o, in caso di appalto integrato, definitivo); la Commissione incaricata della gara non deve valutare progetti nella loro interezza ma soltanto gli aspetti tecnici che sono proposti come migliorie sul progetto predisposto a cura dell’Amministrazione, oltre agli aspetti economici e temporali. Il citato compenso base può essere determinato nella misura del 2% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara.

Nel caso di concessione, a base di gara vi è, ordinatamente, un progetto preliminare. I concorrenti in genere non presentano, al momento della gara, elaborati progettuali ma forniscono, eventualmente, indicazioni sui criteri che intendono adottare nella successiva progettazione; il compito della Commissione giudicatrice è quindi, per questo aspetto, agevolato; per contro essa deve esaminare e valutare il piano economico che i concorrenti devono presentare a supporto della proposta di costruzione e gestione dell’opera. Si ritiene che il compenso base possa essere determinato nella misura del 3% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara.

Quest’ultimo criterio potrebbe essere utilmente adottato anche per la valutazione delle proposte di promotori ex art. 37 bis della legge quadro, con riferimento al livello di progetto preliminare.

3 - Concorso di progettazione

in questa tipologia di gara, la Commissione giudicatrice deve esaminare e valutare dei progetti preliminari (ovvero, se richiesto dal bando, progetti definitivi); si ritiene, pertanto, che possono essere adottati gli stessi criteri indicati per l’appalto-concorso (punto 1), con la precisazione che l’aliquota del 5% per l’individuazione del compenso base (lettera a) deve applicarsi all’onorario di progettazione, secondo la tariffa professionale per i lavori pubblici, per il livello e l’importo del progetto preliminare (o definitivo) prescelto.

4 - Concorso di idee

in questo tipo di gara i concorrenti non devono produrre un progetto più o meno definito ma fornire una proposta ideativa, indicata con elaborati in numero contenuto e di livello inferiore a quelli richiesti per un progetto preliminare.

Anche l’indicazione economica non è nota se non con valutazioni di larga massima o come tetto di spesa indicato dall’Amministrazione.

In questo caso, non essendo applicabile il riferimento all’importo del progetto, si può ricorrere ad un compenso a vacazione, sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività di cui trattasi, desumibile dai verbali delle riunioni della Commissione, oltre al rimborso delle spese documentate.

In alternativa l’Amministrazione, in relazione alla peculiarità ed all’importanza dell’opera da ideare, potrebbe preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della Commissione, oltre il rimborso delle spese documentate.

Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici

Nel caso che l’Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna, attività ordinariamente svolte da propri funzionari (ad esempio: gare al massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte anomale, ecc.), si ritiene che, essendo l’impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall’importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell’effettivo impegno temporale profuso.

Tutto ciò premesso,

IL PARERE

unanime della Sezione è contenuto nei precedenti "considerato".