QUESITI SUI COMPENSI PROFESSIONALI PER COMMISSIONI DI GARA
LA SEZIONE
Vista la nota 8.06.2004 n. 4554 con la quale l’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma ha sottoposto alcuni quesiti in merito ai compensi
professionali;
UDITA la Commissione relatrice
PREMESSO
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con la nota n. 4554
dell’8.06.2004, diretta al Presidente di questa Sezione, ha formulato alcuni
quesiti in merito ai compensi professionali.
Si riporta, di seguito, il testo della citata nota:
"Nel nostro ruolo di organismo garante della qualità e congruità delle
prestazioni professionali degli ingegneri nei confronti della comunità,
incontriamo spesso difficoltà a rispondere a quesiti (da parte di
amministrazioni locali) relativi a particolari remunerazioni dovute a
professionisti.
Facciamo riferimento, solo a titolo di esempio, ai compensi per le
commissioni aggiudicatici di gara, con tutte le casistiche relative
(concorso di idee, appalto-concorso, offerta economicamente più vantaggiosa,
concessione di esecuzione e gestione, ecc.).
D’altra parte, anche la applicazione delle usuali tariffe derivanti dalla
legge 143 s.m.i. risulta oggi estremamente lacunosa.
Chiediamo pertanto a codesto illustre consesso una indicazione sui seguenti
quesiti:
1. compensi per le commissioni aggiudicatici: a quali parametri si può fare
riferimento?
2. tariffe per le prestazioni di ingegneri ed architetti: è possibile
adottare un valore di riferimento globale, valido per tutte le prestazioni e
per la totalità dell’opera, con riferimento alle peculiari complessità
dell’opera e del servizio?
Quanto sopra al fine di fornire parametri certi a chi deve predisporre il
quadro economico di un’opera pubblica.
In attesa di riscontro si inviano nel ringraziare, distinti saluti".
CONSIDERATO
La Sezione ritiene necessario ricordare, preliminarmente, che il Consiglio
Superiore, ed in particolare questa Sezione, ha da tempo e più volte
evidenziato l’inadeguatezza della vigente tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti di cui alla legge 2.3.1949 n. 143 e succ.
adeguamenti; e ciò per molteplici aspetti: classificazione delle opere
obsoleta e carente; importi delle opere ampiamente inadeguati; mancanza di
disciplina di numerose attività sopravvenute per progresso tecnologico o
disposizione legislativa o regolamentare; indicazioni tariffarie ferme ai
valori stabiliti nel 1987.
L’emanazione del
D.M.
4.4.2001, che disciplina, relativamente ai lavori pubblici, i compensi
per progettazione, direzione lavori e attività connesse (cui peraltro, è
stata successivamente attribuita valenza provvisoria, in attesa
dell’emanazione di un nuovo decreto ai sensi del sopravvenuto comma 12-ter
dell’art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici), ha determinato
disparità di trattamenti rispetto alle stesse prestazioni rese nell’ambito
di attività private; infatti il citato decreto, oltre a tener conto degli
oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni della legge quadro, ha
attuato anche un aggiornamento tariffario.
La Sezione evidenzia, pertanto, l’esigenza che i Consigli Nazionali degli
Ingegneri e degli Architetti, come previsto dalla vigente normativa,
formulino una proposta di nuova tariffa, da presentare al competente
Ministero della Giustizia che richiederà il concerto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Ciò premesso, passando all’esame dei quesiti sottoposti, si osserva che il
secondo di essi, peraltro molto generico, sembra coinvolgere direttamente il
corpo della disciplina tariffaria, sancita dalla legge e da decreti
attuativi. Non si tratta, quindi, di fornire un parere interpretativo o
applicativo, per cui la Sezione non ritiene di poter esprimere, allo stato,
valutazioni propedeutiche all’emanazione di una nuova eventuale normativa
tariffaria; ciò, ferma restando la piena disponibilità ad esaminare e
valutare eventuali proposte formulate in tal senso.
Per quanto riguarda il primo quesito (compensi da riconoscere ai componenti
delle Commissioni giudicatrici di gare), si ritiene opportuno indicare
criteri e parametri cui possa farsi omogeneamente riferimento per
determinare i citati compensi per la varie tipologie di gara, ricordando,
inoltre, che detti compensi devono essere previsti nel quadro economico del
progetto.
Si osserva, incidentalmente, che trattasi di attività importanti e delicate,
dal cui corretto ed efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo
affidamento dei lavori, riducendo il rischio di contenzioso, per cui esse
dovrebbero essere affidate a persone di adeguata professionalità sia per
l’aspetto tecnico sia per quello amministrativo, come del resto previsto
dall’art. 21, commi 5 e 6, della legge quadro sui lavori pubblici (legge
11.2.1994, n. 109 e succ. modif.).
Si evidenzia che nello svolgimento di tutte le tipologie di gara si dà luogo
dapprima ad una fase prevalentemente amministrativa, concernente
l’accertamento dell’ammissibilità alla gara dei vari concorrenti, cui segue
una fase tecnica di valenza ed impegno differenziato in relazione al tipo di
gara, e che l’attività della Commissione deve svolgersi, di norma, in tempi
ristretti.
Prendendo in esame le più significative tipologie di gare, si esprimono le
seguenti valutazioni riguardo ai compensi riconoscibili ai componenti delle
Commissioni giudicatrici.
1 - Appalto-concorso
Per questa tipologia di gara furono espresse dall’Ufficio Studi e
Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici puntuali indicazioni circa i
compensi spettanti ai componenti delle relative Commissioni, contenute nella
nota 31.7.1984 n. 1289/U.L.
I criteri indicati nella citata nota, per quanto consta, sono stati
utilmente adottati in via generale nel tempo dalla varie Amministrazioni
pubbliche interessate; detti criteri, e le considerazioni a supporto, si
ritengono tuttora validi, pur se suscettibili di puntualizzazioni anche in
relazione all’avvenuta evoluzione legislativa.
Al riguardo si osserva che dette indicazioni, dovendo ovviamente fare
riferimento alla tariffa professionale all’epoca vigente - che prevedeva,
per le opere di importo superiore a 5 miliardi di lire, un parametro
tariffario costante indipendentemente da detto importo - avevano previsto
una differenziazione di trattamento per le opere di importo superiore al
citato limite, per attenuare l’anomalia derivante dalla circostanza che il
valore di 5 miliardi di lire, certamente eccezionale all’epoca in cui era
stato fissato (anno 1958), era ormai frequentemente superato per
l’intervenuta inflazione.
Dovendosi ora fare riferimento alla tariffa per attività nel campo dei
lavori pubblici (D.M. 4.4.2001), che prevede un parametro tariffario
costantemente decrescente all’aumentare dell’importo dell’opera, la citata
differenziazione non ha più ragione di essere. Anche il futuro provvedimento
che dovrà subentrare al decreto del 4.4.2001, certamente confermerà detto
criterio.
La più volte citata indicazione dell’Ufficio Studi e Legislazione del
Ministero dei Lavori Pubblici può quindi essere attualizzata come segue.
Compenso da riconoscere a ciascun componente della Commissione:
a. compenso base apri al 5% dell’onorario di progettazione, determinato
applicando all’importo del progetto prescelto la percentuale indicata dalla
tariffa professionale per i lavori pubblici per la classe dell’opera
(tabella A) e con le aliquote della tabella B relative alla progettazione
esecutiva;
b. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari
al 5% del compenso base;
c. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base;
d. IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e rimborso delle eventuali spese di
viaggio e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi.
Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso sopra determinato, una
maggiorazione del 20%. Il compenso del Segretario della Commissione è
ridotto del 20%.
2- Gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
Si dà luogo ad una gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sia per l’aggiudicazione di un pubblico incanto o di una
licitazione privata ai sensi del comma 1-ter dell’art. 21 della legge
quadro, sia per l’affidamento di concessioni o per servizi di ingegneria. In
entrambi i casi l’attività che deve svolgere la Commissione incaricata di
scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa è riconducibile a quella
che deve svolgere la Commissione incaricata di valutare un appalto-concorso,
anche se con impegno ridotto.
Si ritiene, pertanto, che per i compensi potrebbero essere adottati gli
stessi criteri indicati per l’appalto-concorso ma con modifiche
nell’individuazione del compenso base (lettera a del precedente punto 1).
Nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, l’Amministrazione pone a
base di gara un progetto esecutivo (o, in caso di appalto integrato,
definitivo); la Commissione incaricata della gara non deve valutare progetti
nella loro interezza ma soltanto gli aspetti tecnici che sono proposti come
migliorie sul progetto predisposto a cura dell’Amministrazione, oltre agli
aspetti economici e temporali. Il citato compenso base può essere
determinato nella misura del 2% dell’onorario di progettazione relativo al
livello del progetto posto a base di gara.
Nel caso di concessione, a base di gara vi è, ordinatamente, un progetto
preliminare. I concorrenti in genere non presentano, al momento della gara,
elaborati progettuali ma forniscono, eventualmente, indicazioni sui criteri
che intendono adottare nella successiva progettazione; il compito della
Commissione giudicatrice è quindi, per questo aspetto, agevolato; per contro
essa deve esaminare e valutare il piano economico che i concorrenti devono
presentare a supporto della proposta di costruzione e gestione dell’opera.
Si ritiene che il compenso base possa essere determinato nella misura del 3%
dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base
di gara.
Quest’ultimo criterio potrebbe essere utilmente adottato anche per la
valutazione delle proposte di promotori ex art. 37 bis della legge quadro,
con riferimento al livello di progetto preliminare.
3 - Concorso di progettazione
in questa tipologia di gara, la Commissione giudicatrice deve esaminare e
valutare dei progetti preliminari (ovvero, se richiesto dal bando, progetti
definitivi); si ritiene, pertanto, che possono essere adottati gli stessi
criteri indicati per l’appalto-concorso (punto 1), con la precisazione che
l’aliquota del 5% per l’individuazione del compenso base (lettera a) deve
applicarsi all’onorario di progettazione, secondo la tariffa professionale
per i lavori pubblici, per il livello e l’importo del progetto preliminare
(o definitivo) prescelto.
4 - Concorso di idee
in questo tipo di gara i concorrenti non devono produrre un progetto più o
meno definito ma fornire una proposta ideativa, indicata con elaborati in
numero contenuto e di livello inferiore a quelli richiesti per un progetto
preliminare.
Anche l’indicazione economica non è nota se non con valutazioni di larga
massima o come tetto di spesa indicato dall’Amministrazione.
In questo caso, non essendo applicabile il riferimento all’importo del
progetto, si può ricorrere ad un compenso a vacazione, sulla base
dell’effettivo tempo dedicato all’attività di cui trattasi, desumibile dai
verbali delle riunioni della Commissione, oltre al rimborso delle spese
documentate.
In alternativa l’Amministrazione, in relazione alla peculiarità ed
all’importanza dell’opera da ideare, potrebbe preventivamente fissare un
compenso a discrezione per i componenti della Commissione, oltre il rimborso
delle spese documentate.
Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici
Nel caso che l’Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna,
attività ordinariamente svolte da propri funzionari (ad esempio: gare al
massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte
anomale, ecc.), si ritiene che, essendo l’impegno delle Commissioni
sostanzialmente indipendente dall’importo del progetto, i compensi per dette
Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base
dell’effettivo impegno temporale profuso.
Tutto ciò premesso,
IL PARERE
unanime della Sezione è contenuto nei precedenti "considerato".