Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. 1618
Chiarimenti sul
d.m. 2 giugno 2004, n. 898/IV,
relativo alla procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici
(G.U. n. 299 del 22 dicembre 2004)
Il d.m. 2 giugno 2004, n. 898/IV, che ha sostituito il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65, ha definito le procedure e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il Programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali così come richiamato dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 11 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, pone in capo alle suddette Amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo di trasmettere, dopo la relativa approvazione, i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché, fatta eccezione per gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, al CIPE.
Ciò premesso, a seguito di alcune osservazioni o quesiti sollevati a questo Dicastero concernenti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di pubblicità del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) Per quanto riguarda gli enti locali, l'obbligo di pubblicazione informatica - rispettivamente - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sui competenti siti predisposti dalle regioni e province autonome - sussiste, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, unicamente dopo l'approvazione del Programma triennale ed elenco annuale unitamente al bilancio preventivo.
2) In merito alla pubblicità di eventuali, necessari e motivati adeguamenti allo Schema di Programma triennale e aggiornamento, successivamente alla sua adozione, durante il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, si ritiene che la stessa sia assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva in analogia a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale in parola.
3) Qualsiasi modifica al Programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici, dopo l'approvazione definitiva e la conseguente pubblicazione da parte del Referente della programmazione sui siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, comporta che il referente della programmazione provveda all'aggiornamento delle schede 1, 2, 3 e 2b, già pubblicate attenendosi scrupolosamente alle procedure informatiche previste da ciascun sito.
4) Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 22 giugno 2004 si precisa che l'obbligo della preventiva approvazione di uno studio di fattibilità per lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro - o della progettazione preliminare - per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di euro - sussiste unicamente per l'inclusione degli stessi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.
5) Il progetto incluso nell'elenco annuale dei lavori pubblici deve aver ottenuto la conformità urbanistica ed ambientale. In relazione ai quesiti posti da alcuni enti e amministrazioni si precisa che la previsione di cui alla scheda 3-Elenco annuale - della scelta «SI» - «NO» concernente le conformità urbanistica ed ambientale, si deve intendere nel senso che l'obbligo di dette conformità, al quale e' condizionata l'inclusione o meno del lavoro nell'elenco annuale dei lavori pubblici, sussiste unicamente all'approvazione dell'elenco annuale contestualmente al bilancio di previsione e non già all'atto di redazione dello Schema di programma entro il 30 settembre di ciascun anno. Quindi, le conformità in parola devono essere perfezionate entro la data di approvazione del Programma triennale e relativo elenco annuale. In caso contrario, se non si sia ottenuta la conformità ambientale e urbanistica, e si sia ancora nell'ipotesi «NO», il lavoro non può essere incluso nell'elenco annuale dei lavori e potrà essere spostato in uno degli altri anni del programma triennale oppure si potrà procedere in corso d'anno all'aggiornamento dell'elenco annuale nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
6) Le disposizioni di cui agli articoli 88 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e 4 comma 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, si ritengono attuate attraverso l'inserimento dell'indicazione «in economia» nella terza colonna della scheda 3-Elenco annuale.
Roma, 16 dicembre 2004
Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat