Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Circolare 4 agosto 2005, n. 871
Modalità operative per l'applicazione
delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici a seguito dell'emanazione del
decreto ministeriale di cui
all'art. 26, commi 4-bis,
4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e
integrazioni
(G.U. n. 186 dell'11
agosto 2005)
1. Premessa.
1.1. L'art.
1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha integrato l'art.
26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo l'emanazione, entro il
30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2005, di un decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che rilevi le variazioni percentuali
annuali in aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento, per effetto di
circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione più significativi.
In Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005 è stato pubblicato il
decreto 30 giugno 2005
«Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali
annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione più significativi
ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n.
109/1994, e successive modifiche e integrazioni».
1.2. Si ritiene opportuno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con voto 6 luglio 2005, n. 153, della 5ª Sezione, fornire ai SIIT - Settore infrastrutture, modalità operative per l'applicazione del decreto ministeriale in parola. Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che tali indicazioni possano costituire un utile modello operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento.
2. Modalità operative.
2.1. Qualora il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:
a) la variazione in percentuale che eccede il 10 per cento è applicata al prezzo, rilevato nei decreti ministeriali annuali, del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione.
Considerato che i prezzi riportati nel decreto ministeriale annuale hanno il solo scopo di determinare le variazioni di prezzo fra i vari anni solari ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, gli stessi assumono unicamente un valore parametrico e non hanno alcuna interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.
2.2. Il direttore dei lavori
provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui
applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di
cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per
quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione
secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da
costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità,
riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura,
le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le
percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base
delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia
ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a
ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione
progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
2.3. Tenuto conto che nel decreto ministeriale annuale il singolo prezzo del materiale da costruzione è rilevato come prezzo medio annuale, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Per analoga motivazione ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al relativo decreto ministeriale annuale.
2.4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.
2.5. La stazione appaltante su
istanza dell'appaltatore, successiva all'emanazione del decreto ministeriale
annuale, di richiesta di compensazione, ai sensi dell'art.
26, comma 4-bis della legge n. 109/1994, che indichi i materiali da
costruzione per i quali si ritiene siano dovute eventuali compensazioni,
verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore
onerosità subita dall'appaltatore, provata con adeguata documentazione,
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova
relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare
pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con
riferimento al momento dell'offerta, almeno pari alle variazioni percentuali
riportate nel predetto decreto.
Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale
annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore
variazione per la parte eccedente il 10 per cento.
Ove sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata
nel decreto ministeriale annuale per la parte eccedente il 10 per cento.
2.6. La stazione appaltante, per il
tramite del responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta
dell'appaltatore, dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i
materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore, il
direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li
presenta alla stazione appaltante.
Nei successivi quarantacinque giorni a decorrere dalla presentazione dei
predetti conteggi, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo
preposto provvedono a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico
di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'art.
26, comma 4-bis, della legge n. 109/1994, nonché a richiedere alla stazione
appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 26, comma 4-sexties, secondo periodo,
della legge n. 109/1994, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali.
Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e
convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove
esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
2.7. La procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto ministeriale annuale. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
2.8. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 29, comma 1, secondo periodo del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 30, commi 1 e 2 del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
2.9. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 42 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.
3. Esempio applicativo.
3.1. Si ritiene utile descrivere un esempio applicativo al fine di indicare il metodo di calcolo delle compensazioni con riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali riportate nel decreto ministeriale citato in premessa.
3.2. Dato un lavoro di edilizia
civile con offerta presentata nell'anno 2003 ovvero negli anni precedenti, per
il quale sono state contabilizzate a misura nel corso dell'anno 2004 delle
strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è
prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza
migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.
Dall'esame del registro di contabilità risulta che nel corso dell'anno solare
2004 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza
migliorata pari a Q espressa in kg.
A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel
decreto alla voce 1 - Ferro - acciaio tondo per c.a.
Si considera la relativa variazione in percentuale annuale pari a 41,30% e la si
depura del 10%, risultando 31,30%.
Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2003 pari a 0,283
Euro al kg riportato nel decreto.
Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
31,30 (%) x 0,283 (Euro/kg) = 0,0886 (Euro).
La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.
Risulta la seguente compensazione C espressa in Euro:
C (Euro)= 0,0886 (Euro/kg) x Q (kg).
La presente circolare è inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 4 agosto 2005
Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Martinat