Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti Ai provveditorati regionali e interregionali alle OOPP L'art.
36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine di
garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei
lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di
sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi del
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla
citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore
a due anni». La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione
di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di
riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra
l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche
amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici» del
Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti
al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del
lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine
di un'applicazione uniforme del diritto obiettivo nell'ambito delle varie
articolazioni del Ministero delle infrastrutture: 1) individuare gli uffici competenti a ricevere
comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria; Con riferimento al punto primo, in base alla vigente
organizzazione, di cui al d.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto
ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di
individuazione, tra l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero
delle infrastrutture, nonché di articolazione dello stesso nelle strutture
decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture presso
cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le ripartizioni di
funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la regolazione e
i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche. Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di
monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale è assegnata,
a livello centrale, al Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e
regolazione, e, con riferimento all'indirizzo e regolazione delle procedure
di appalto, alla Direzione generale per la regolazione, nonché, a livello
decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche, ne consegue una allocazione funzionale della competenza
all'emanazione del provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre
la fase istruttoria può essere svolta presso i provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche. A livello operativo, ciascun
provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche competente
per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del
cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle
garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione
dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario,
ecc.), un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una
relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per
l'emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa
corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la
regolazione al fine della adozione dell'atto stesso. Per quanto concerne le
modalità operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo, si
forniscono le seguenti indicazioni. Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata
deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana
tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la
documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui
sopra, trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale
alle opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il termine
acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente
circolare. In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte
primaria prescrive due possibilità: a) che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
Si evince l'importanza della durata della sospensione, che
viene presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il
provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione costituisce,
infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento vincolato,
essendo esclusa, in questo caso, ogni valutazione discrezionale in ordine
all'elemento temporale. La possibilità di prevedere un periodo interdittivo
ulteriore (pari al doppio della sospensione) potrà allora ricorrere nei casi
di recidiva e, comunque, in tutti i casi «più gravi», intendendosi
con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori irregolari siano pari
o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le ipotesi di
violazione delle norme di sicurezza di non lieve entità: l'applicazione di
una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre essere
adeguatamente motivata. Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli
organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia
indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento interdittivo non
può che essere pari al periodo intercorrente tra la data della sospensione
stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell'art.
36-bis, decreto-legge n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione del/i
lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta alcuna revoca, la durata
dell'interdizione non può che essere pari, comunque, alla durata della
sospensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere superiore a due anni: da
ciò consegue che il provvedimento interdittivo avrà quale dies a quo
la data di notifica all'impresa il cui cantiere è sospeso e quale dies ad
quem il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale
durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi
provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori
elementi. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici
nell'ambito del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e
regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento
interdittivo, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal
competente provveditorato, avrà cura di garantire una applicazione uniforme
della disciplina in esame sul territorio nazionale. Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per le
imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da parte
dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
adottato dal direttore generale della Direzione generale per la regolazione,
e' atto definitivo di natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a
decorrere dalla data di notifica all'interessato e deve essere
tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al provveditorato
competente. La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo
rende impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice
amministrativo ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica, nei
termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento
medesimo. L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di
sospensione del provvedimento di sospensione del cantiere può essere
valutata quale causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo:
pertanto, le direzioni provinciali del lavoro informeranno tempestivamente i
provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche delle
eventuali impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale, dei provvedimenti
di sospensione e dei loro esiti. Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere
emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione e che resta
comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione generale per la
regolazione, di revocare il provvedimento interdittivo, in via di autotutela,
ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Per
l'attuazione della presente circolare, i provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche predispongono le attività necessarie con
le direzioni provinciali del lavoro incardinate nell'ambito territoriale di
propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione generale per la
regolazione dei lavori pubblici. Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte
delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul
punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una autocertificazione
concernente l'essere stati o meno destinatari di provvedimenti interdettivi
nell'ultimo biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento normativo
nel disposto della lettera e) dell'art.
38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica dei
requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della
predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture. Al fine della migliore conoscibilità da parte delle stazioni
appaltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sui siti informatici
del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e sito per la
pubblicazione informatica dei bandi di gara). Si allegano un modello che sarà utilizzato per l'adozione
del provvedimento interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi
essenziali della documentazione che deve essere trasmessa da parte dei
provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche alla
Direzione generale della regolazione (all. 1 e 2). Roma, 3 novembre 2006. Il direttore generale per la regolazione dei lavori
pubblici: Crocco MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Dipartimento per le infrastrutture statali l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le
pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in data
.... nell'ambito del cantiere sito in .... via .... a carico della ditta
.... pervenuto in data .............. (Vista la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta
in data .... da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro) eventuale; Vista la nota n. .......... del ......................... di
comunicazione alla suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto
all'emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche
amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito a
presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni; Visto il decorso del termine assegnato all'interessato senza
che nulla sia pervenuto. Ovvero Vista la nota in data .... recante osservazioni in
ordine ai fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva; Per quanto precede, a norma dell'art.
36-bis del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248/2006, Si adotta col presente atto, con decorrenza ed
efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso provvedimento
interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a
gare pubbliche: nei confronti della ditta ....; per un periodo di ....
giorni /mese/ anno. Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato
all'interessato, all'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i contratti
pubblici, al provveditorato competente. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale (legge n. 1034/1971, come modificata
dalla legge n. 205/2000) entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato (art. 8, d.P.R. n. 1199/1971) entro
centoventi giorni dalla notifica. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Provveditorato interregionale alle OOPP Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento
interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a
gare pubbliche Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale). Provvedimento di sospensione dei lavori. Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale). Durata del provvedimento di sospensione (se non è possibile
indicarla, precisare i motivi). Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento
alla ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP. Eventuali atti intermedi. Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato. NB.
Circolare 3 novembre 2006, n. 1733
Articolo 36-bis del decreto-legge n.
223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006
«Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro»
(G.U. n. 261 del 9
novembre 2006)
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al presidente generale del Consiglio superiore dei LLPP
Ai direttori di Dipartimento
Ai direttori generali
Al direttore generale per l'attività ispettiva - Ministero del lavoro e
previdenza sociale
Al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
All'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Alle stazioni appaltanti
2) fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.
b) che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al
doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può
essere superiore a due anni.
Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto citato nella
relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in originale.