Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate
Risoluzione 19
maggio 2008, n. 202/E
Quesito
Il Consorzio istante ha affidato, alcuni lavori relativi ad opere viarie localizzate in sei comuni aderenti al Consorzio stesso, alla ditta BETA. Nello specifico gli interventi da realizzare sono i seguenti:
1. Comune di * e Comune di *:
a) alla strada *, parzialmente asfaltata e di notevole interesse paesaggistico, che termina inoltrandosi tra i vigneti come semplice sentiero di campagna, sono in programma opere di sbancamento e di fondazione stradale, opere d'arte accessorie per la regimazione delle acque meteoriche e realizzazione di un tratto di scogliera in massi a sostegno della sede stradale esistente;
b) alla strada * (nei medesimi Comuni di * e *), già parzialmente asfaltata, che continua oltre vari cascinali fino alla piana del torrente *, si prevedono opere di sbancamento, realizzazione di fondazione stradale e opere accessorie per la regimazione delle acque meteoriche;
2. Comune di *:
a) a via * (Comune di *) è in progetto la formazione di due tratti di marciapiede, previo spostamento delle caditoie esistenti e con l'eventuale inserimento di ulteriori pozzetti, nonché l'allargamento della sede stradale;
b) a via *, (Comune di *) è stata prevista la realizzazione di un marciapiede e l'allargamento della sede stradale, anche al fine di consentire il parcheggio di autovetture, nonché di creare un muretto di contenimento;
3. Comune di *: alla Strada *, sono previste opere che consistono nella manutenzione straordinaria della strada;
4. Comune di *: a Piazza * deve essere completata la pavimentazione, già parzialmente realizzata, ed e' necessario regimare le acque meteoriche e predisporre l'impianto di illuminazione pubblica;
5. Comune di *: ai lavori in via * è previsto l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede pedonale.
L'istante chiede se ai corrispettivi relativi ai lavori sopra menzionati possa essere applicata l'aliquota Iva agevolata del 10%, in considerazione del fatto che si tratta di opere di urbanizzazione primaria.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante sostiene che, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, ai lavori in questione sia applicabile l'aliquota Iva del 10%.
Parere della Direzione
Ai sensi del n. 127-septies della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di cui al n. 127-quinquies, della medesima tabella.
Per fruire dell'aliquota agevolata è necessario, quindi, che le prestazioni - rese nel quadro di un contratto di appalto - riguardino la costruzione di un'opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.
Fra le opere di urbanizzazione primaria, sono comprese anche le strade residenziali ovvero quelle realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.
Con risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994, è stato precisato che nell'espressione «strada realizzata in funzione di un centro abitato» non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali.
Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l'Amministrazione aveva, inoltre, già chiarito (con risoluzione del 3 novembre 1981, n. 332592) che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l'aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di opere inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.
Ciò premesso, con specifico riferimento ai casi prospettati dall'istante, si ritiene che agli interventi da realizzare sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire "ex novo" marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.