Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 28 maggio 2014, n. 3728
Circolare in merito alle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e s.m. e i. «Norme per l'arte negli edifici pubblici»

(G.U. n. 133 dell'11 giugno 2014)

La legge 29 luglio 1949, n. 717, al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte, pur in un momento storico di particolare difficoltà per il sistema economico nazionale qual è stato il «dopoguerra», ha introdotto l'obbligo di destinare all'abbellimento, mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota percentuale della spesa del relativo progetto.

Dall'entrata in vigore della legge ad oggi il legislatore è tornato ad occuparsi della materia disciplinata dalla legge n. 717/49, con alcuni interventi normativi, succedutisi nel tempo, che di seguito si richiamano.

La legge 3 marzo 1960, n. 237, oltre ad escludere dall'ambito oggettivo di applicazione nella legge n. 717/49 gli edifici destinati ad uso industriale, ha introdotto nella medesima legge un nuovo articolo, l'art. 2-bis, che, con l'evidente finalità di rafforzare la precettività della normativa in tema di opere d'arte connesse alla realizzazione di nuovi edifici, demanda al collaudatore dell'opera pubblica il compito di accertare, sotto la propria personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1 della medesima legge.

E' inoltre introdotta la previsione secondo la quale, nel caso di mancato adempimento, l'opera non sia collaudabile finché l'Amministrazione non provvede perlomeno alla pubblicazione del bando per l'esecuzione delle opere d'arte o, in alternativa, non versi alla Soprintendenza competente per territorio la somma prevista, maggiorata del 5%.

Successivi interventi normativi hanno limitato l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di che trattasi, escludendo alcune tipologie di edifici pubblici ed in particolare:

- l'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 «Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento»;
- l'edilizia universitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 19 febbraio 1979, n. 54;
- l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, con riferimento ai programmi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Le più recenti modifiche introdotte, da ultimo, dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno infine inciso sull'ammontare della quota percentuale dell'importo di progetto da destinare alla realizzazione delle opere d'arte, originariamente previsto nella misura fissa del 2% dell'importo del progetto, nonché, nuovamente, sull'ambito oggettivo di applicazione, sia sotto il profilo della tipologia di opera, escludendo l'edilizia residenziale sia di uso civile che militare, che sotto il profilo del valore economico della stessa.

In particolare, a seguito delle modifiche di che trattasi: le disposizioni in tema di opere d'arte di cui alla legge n. 717/49 non trovano applicazione per i progetti di importo inferiore ad un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell'edificio da realizzare; non trovano altresì applicazione per i progetti relativi ad edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare; la quota dell'importo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione delle opere d'arte e' modulata in base all'importo del progetto, secondo percentuali inversamente proporzionali, come di seguito riportato:

a) 2% per i progetti di importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro;
b) 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro;
c) 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Con decreto datato 23 marzo 2006, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità operative da seguire per la corretta applicazione della legge n. 717/49, linee guida contenenti specifiche indicazioni operative; ciò dimostra che, a distanza di molti anni dall'introduzione della normativa di che trattasi, è stata riconosciuta la permanenza del carattere dell'attualità e dell'importanza della stessa, quale efficace strumento di promozione della cultura e dell'arte.

Dette linee guida possono ritenersi ancora oggi, limitatamente alle parti che risultano conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici nel frattempo evolutasi, un utile punto di riferimento per le Amministrazioni destinatarie della normativa de qua. In tale ottica si sottolineano in particolare le indicazioni tecniche contenute nel commento all'art. 2, le indicazioni relative all'iter procedurale nonché i Bandi tipo proposti negli allegati 2, 3 e 4, fermi restando i necessari adeguamenti da operare alla luce della vigente normativa in materia di contratti pubblici (si veda, in particolare, il comma 4-bis dell'art. 64, decreto legislativo n. 163/2006, introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). Con riferimento alla vigente normativa di settore relativa ai contratti pubblici si rammenta che il richiamo alla legge n. 717 del 1949 è presente nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) all'art. 141, recante la disciplina del collaudo dei lavori pubblici.

Si rammenta inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, agli articoli 16 e 178, nell'individuare le voci che concorrono alla quantificazione del costo complessivo dell'opera e le voci da inserire nel quadro economico di progetto, annovera tra le destinazioni delle somme a disposizione della stazione appaltante, rispettivamente al comma 1, lettera b), punto 10, dell'art. 16 e al comma 1, lettera o), dell'art. 178, le spese finalizzate alle opere artistiche, ove previste.

Ciò premesso, al fine di garantire l'effettiva ed efficace applicazione del sistema normativo complessivamente richiamato, si rammenta, in particolare, la necessità del puntuale espletamento delle seguenti attività:

- in sede di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico sia espressamente accertato se lo stesso rientri o meno nell'ambito di applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se siano state poste correttamente in essere le necessarie previsioni economiche e tecniche. La stessa verifica dovrà essere effettuata in sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in corso d'opera;
- il Responsabile del Procedimento, nell'ambito del compito ad esso assegnato di curare il necessario raccordo tra la progettazione e la realizzazione dell'edificio pubblico, curi in particolare l'aspetto relativo all'inserimento dell'opera d'arte, promuovendo, in tempi adeguati, il relativo bando;
- negli atti relativi all'affidamento degli incarichi di collaudo di opere che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 717/49 sia specificamente richiamata la disposizione dell'art. 2-bis della stessa legge che prevede la non collaudabilità dell'opera nel caso in cui non sia stata realizzata l'opera d'arte;
- in sede di approvazione del certificato di collaudo sia verificato che il collaudatore si sia espresso positivamente in merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49.

Roma, 28 maggio 2014

Il Capo dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Signorini