PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 20 ottobre 2016
Intesa,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente
l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4,
comma 1-sexies del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU)
(G.U. n.
268 del 16 novembre 2016)
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016;
(omissis)
Sancisce intesa
Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato:
Art. 1. Adozione del regolamento edilizio tipo
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 3800 è approvato lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte integrante della presente intesa.
2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-sexies, del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. In conformità all'art. 2, comma 2, del citato d.P.R. n. 380 del 2001, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente intesa, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2. Modalità e termini di attuazione
1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).
2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
3. Entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.
4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse.
Art. 3. Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le regioni e l'ANCI.
2. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.
3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano altresì all'aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.
Roma, 20 ottobre 2016
Allegato 1 (Schema di regolamento)
Allegato A (Definizioni)
Allegato B (Ricognizione delle norme)
Allegato 2
(omissis)