Lavori pubblici 001

Appalti pubblici: una nuova causa di esclusione introdotta dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, per le imprese che hanno in corso un piano di emersione.

Continua l'opera di "inquinamento" delle procedure di appalto dei lavori pubblici.

Malgrado la pretesa di completezza ed esaustività della disciplina degli appalti di lavori pubblici che si pensava affidata al coacervo normativo costituito dalla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, dal d.P.R. n. 554 del 1999 e dal d.P.R. n. 34 del 2000, il legislatore continua ad inserire e complicare le procedure con una legislazione dispersiva e incoerente disseminata nei più vari provvedimenti normativi.

In particolare le cause di esclusione dalle gare, già codificate senza necessità di ulteriori interventi nell'articolo 24 della direttiva 93/37/CEE, riscritte dall'articolo 17 del d.P.R. n. 34 del 2000 e riscritte nuovamente dall'articolo 75 del d.P.R. n. 554 del 1999 (articolo assolutamente inutile oltre che sofferente di illegittimità per eccesso di delega) erano già state ampliate dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (Avviamento al lavoro dei disabili) e dagli articoli 13, 14, 16  e  45 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

Ora l'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, dispone che «I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione».

Ne consegue che le imprese che concorrono alle gare pubbliche, oltre alle dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 75 del d.P.R. n. 554 del 1999 e alle leggi speciali già citate, dichiarino altresì «di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001» ovvero «di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso».


Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
(G.U. n. 225 del 25 settembre 2002)
Convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266
(sulla G.U. n. 275 del 23 novembre 2002)

Art. 1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione» sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori».

2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis . Emersione progressiva

1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività', relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove già non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.

4. (comma soppresso)

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.".

2-bis. I piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. 

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa".

Art. 1-bis. Ambito di applicazione delle disposizioni 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2. Norme in materia di edilizia

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. 

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Art. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003».

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge