REGOLAMENTO (CEE, Euratom) n . 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971
che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare
l'articolo 235,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in
particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che numerosi atti del Consiglio e della Commissione fissano periodi
di tempo , date o termini e utilizzano le nozioni di giorno lavorativo e di
giorno festivo;
considerando che è opportuno instaurare in materia norme generali uniformi;
considerando che, in casi eccezionali, può rivelarsi necessario che taluni
atti del Consiglio o della Commissione deroghino a tali norme generali;
considerando che per raggiungere gli obiettivi delle Comunità è necessario
assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario e determinare le
norme generali applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;
considerando che i trattati non prevedono i poteri d'azione per stabilire
siffatte norme,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
CAPITOLO 1 - Periodi di tempo
Art. 2
1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del
presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro
presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve
essere compiuto.
A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni
previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi comunicati dagli Stati
membri, completati ton l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle
istituzioni delle Comunità.
2 . I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.
Art. 3
1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal
momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l'ora nel corso della
quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.
Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni
deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si
compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si
compie tale atto non è computato nel periodo.
2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del periodo,
b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo,
c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese,
d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.
3. I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.
4. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno
festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare
dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati
retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.
5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.
CAPITOLO II - Date e termini
Art. 4
1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell'efficacia e di cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.
2. L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti
del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad
una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno
corrispondente a tale data .
Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore, l'inizio
dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver
luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si
verifica un evento o si compie un atto.
3. La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione
dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di
disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo allo
spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la
cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti o
disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere
dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
Art. 5
1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.
2. Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del
Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere
compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno
corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in
applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato
numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si
compie un altro atto.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.