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Direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2,
55 e 95, vista la proposta della Commissione(1), visto
il parere del Comitato economico e sociale
europeo(2), visto il parere del Comitato delle
regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato(4), visto il progetto comune
approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di
conciliazione, considerando quanto segue: (1) In
occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni(5), necessarie per
rispondere alle esigenze di semplificazione e di
modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che
dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro
verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è
opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione
della direttiva. La presente direttiva si basa sulla
giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla
giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che
chiarisce le possibilità per gli enti aggiudicatori di
soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro
in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano
collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano agli enti
aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta, siano
espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali
di cui al considerando 9. (2) Un importante motivo per
introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione
degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità
nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in
questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale
o inserendo propri rappresentanti nei loro organi
amministrativi, direttivi o di vigilanza. (3) Un'altra
delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che
operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in
cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati
membri di diritti speciali o esclusivi, per
l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di
reti che forniscono il servizio in questione. (4) La
normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE)
n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle
modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle
imprese di trasporti aerei(6) e il regolamento (CEE) n.
3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo
all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a
talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore
dei trasporti aerei(7), mirano ad introdurre un maggior grado
di concorrenza tra i vettori aerei che forniscono servizi di
trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno
includere tali enti nell'ambito di applicazione della presente
direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti
marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato
sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della
presente direttiva. (5) Nel campo di applicazione della
direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di
enti aggiudicatori che operano nel settore delle
telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle
telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo,
descritto nella quarta relazione sull'attuazione della
regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25
novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata
l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di
diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa
situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi
di telecomunicazione(8) che possono già essere esclusi dal
campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo
articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla
settima relazione sull'attuazione della normativa in materia
di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più
necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in
questo settore. (6) Di conseguenza, viene meno l'esigenza
di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di
telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del
Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni(9). (7) Tuttavia, è
opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore
delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel
momento in cui si constatasse il venir meno di una concorrenza
effettiva in detto settore. (8) La direttiva 93/38/CEE
esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di
servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile,
radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali
esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto
che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti,
in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di
servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e
dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione
di una concorrenza effettiva nel settore delle
telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque
necessario far rientrare l'aggiudicazione di tali servizi di
telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente
direttiva. (9) Al fine di assicurare l'apertura alla
concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento
comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa
soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili
dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall'articolo 97
del trattato Euratom, vale a dire il principio di parità di
trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è
che una particolare espressione, il principio di mutuo
riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il
principio di trasparenza. In considerazione della natura dei
settori interessati da tale coordinamento, quest'ultimo, pur
continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi,
dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e
permettere la massima flessibilità. Per gli appalti
pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare
l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è
opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di
giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi dei
trattati citati. (10) La necessità di garantire l'effettiva
liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio
nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli
appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali esige che gli enti interessati siano
definiti in modo diverso dal riferimento alla loro
qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata
la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore
pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe
inoltre far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato,
sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente
negli Stati membri. (11) Gli Stati membri dovrebbero
assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un
ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di
aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della
concorrenza nei confronti di offerenti privati. (12)
Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze
connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La
presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti
aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la
possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore
rapporto qualità/prezzo. (13) Nessuna disposizione della
presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure
necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della
sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o
alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica
dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure
siano conformi al trattato. (14) La decisione 94/800/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a
nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza,
degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round
(1986-1994)(10), ha approvato in particolare l'accordo sugli
appalti pubblici, di seguito denominato "l'Accordo", al fine
di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e
doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed
espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli
impegni internazionali che la Comunità si assume accettando
l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti
dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo.
Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che
gli enti aggiudicatori contemplati dall'Accordo, che si
conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse
disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi
firmatari dell'Accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre
opportuno che la presente direttiva garantisca agli operatori
economici della Comunità condizioni di partecipazione agli
appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui
godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari
dell'Accordo. (15) Prima dell'avvio di una procedura di
aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono,
avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare
consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione
del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non
abbiano l'effetto di impedire la concorrenza. (16) Vista la
diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno
che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia
l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di
appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La
presente direttiva non è intesa a prescrivere
un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La
decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta
dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed
economici, che possono essere definiti dalle legislazioni
nazionali. Un appalto dovrebbe essere considerato appalto
di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente
nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche
se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari
per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi,
segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare,
possono in talune circostanze comprendere dei lavori.
Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto
principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una
conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto
che detti lavori facciano parte dell'appalto non può
giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di
lavori. Ai fini del calcolo del valore stimato di un
appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori
stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle
forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture
siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si
dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i
servizi interessati sono quelli prestati dagli enti
aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il
calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che
siano stati messi a disposizione o meno del contraente per
l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili
agli appalti di servizi. (17) Per applicare le norme
procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di
controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi
è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci
particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli
in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui
sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVII B,
le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero
far salva l'applicazione delle specifiche norme comunitarie ai
servizi in questione. (18) Per quanto concerne agli appalti
di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva
dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad
appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa
consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita
degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi
dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale
periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una
piena applicazione della presente direttiva. A questo
proposito è opportuno definire le modalità di osservazione.
Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire
l'applicazione integrale della presente direttiva. Tale
meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli
interessati di avere accesso alle informazioni in
materia. (19) È necessario evitare ostacoli alla libera
circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono,
pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La
presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare
l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle
condizioni di esercizio di un'attività o di una professione,
purché siano compatibili con il diritto comunitario. (20)
Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante
sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della
concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in
particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante
dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori possono far uso
delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro
utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla
presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di
non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la
presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in
particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui
è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può
assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente,
a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di
comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente
all'articolo 48. (21) Tenuto conto della rapida espansione
dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin
d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di
trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti
sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema
dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti
di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti
l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde
garantire l'equo trattamento degli operatori economici che
desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che
presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere
consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di
acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre,
grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e
alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un
ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi
elettronici disponibili, e, quindi di assicurare
un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante
un'ampia concorrenza. (22) Poiché l'uso della tecnica delle
aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre
introdurre una definizione comunitaria di dette aste e
regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si
svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal
fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino
soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui
specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può
avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture,
lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario
altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa
essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il
ricorso alle aste elettroniche consente agli enti
aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi
prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito
all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di
migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Per
garantire il rispetto del principio di trasparenza possono
essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che
possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo
elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte
dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi
quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre
o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che
implicano una valutazione di elementi non quantificabili non
dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza
taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori,
non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. (23) In
alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di
centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni
aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di
aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti
aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli
acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della
commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione
comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti
aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base
alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e
di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che
acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza possono essere considerati in
linea con la presente direttiva. (24) Al fine di tener
conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre
lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la
possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali
di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste
elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla
presente direttiva. (25) È necessario dare una definizione
appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da
questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa
avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o
aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica
utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare,
per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e
lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé
un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente
direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua
potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta
gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi
concessi da un'autorità competente dello Stato membro
interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o
speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non
possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli
concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche
mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese
in base a criteri obiettivi, proporzionali e non
discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino
tali criteri la possibilità di beneficiarne. (26) È
opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure
comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività
relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate
anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della
presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività
riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio
nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue.
Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli
appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua,
data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al
luogo di utilizzazione. (27) Taluni enti che forniscono
servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già
esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE.
Tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo
d'applicazione della presente direttiva. Per evitare il
moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni
settori, è opportuno che la procedura generale, che consente
di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza,
si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di
trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo
di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù
dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa. (28) Tenuto
conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono
forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da
imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che
gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che
forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della
presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur
salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel
considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche
commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto
a quella offerta dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi(11). Per la definizione delle attività di cui
trattasi, occorre tenere conto delle disposizioni della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio(12). A prescindere
dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi
postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite
nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della
presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi
enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che
dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle
modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto
permettere l'applicazione differita della presente direttiva
in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento.
Considerata la diversità delle situazioni degli enti
interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere
un periodo transitorio per l'applicazione della presente
direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei
servizi postali. (29) È possibile procedere
all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità
inerenti a varie attività, che possono essere soggette a
regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime
giuridico applicabile a un unico appalto destinato a
contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme
applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per
determinare l'attività cui l'appalto è principalmente
destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui
l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente
aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli
appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni
casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario
destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si
dispone di informazioni che consentano di valutare i
rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi
oggettivamente impossibile determinare l'attività cui
l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere
quali norme si debbano applicare in siffatti casi. (30)
Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è
necessario semplificare l'attuazione della presente direttiva,
in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti
gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui
operano, le norme in materia di informazioni da dare ai
partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati.
Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie
dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare
l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il
rispetto delle soglie previste dall'Accordo, espresse in
diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe
prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro
al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali
variazioni del valore dell'euro rispetto al diritto speciale
di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi
di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di
servizi. (31) Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la
presente direttiva potrebbe non essere necessariamente
applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di
riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche
in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle
derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo
stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi
internazionali. (32) È opportuno escludere taluni appalti
di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa
collegata la cui attività principale consista nel prestare
tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene,
invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere
taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un
ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti
aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente
direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato
evitare che tale esclusione provochi distorsioni di
concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono
collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un
insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda
i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte
della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali
perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti
senza indizioni di gara, la composizione di tali
joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste
ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte. (33)
Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o
alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni
presentano caratteristiche particolari che rendono
inappropriata l'applicazione delle norme sugli
appalti. (34) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono
di solito prestati da organi o persone selezionate o designate
secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di
aggiudicazione degli appalti. (35) In conformità
dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente
direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari; in particolare non sono
contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o
capitale degli enti aggiudicatori. (36) La presente
direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto
se basata sugli appalti. (37) A norma dell'articolo 163 del
trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo
tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi
scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, e
l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al
conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di
programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto
della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i
contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli
i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente
aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria
attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia
interamente retribuita da tale ente. (38) Per evitare il
moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni
settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui
all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12
della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi(13), che disciplina gli
enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o
l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili
solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette
l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza.
Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE
della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo
sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o
dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce
nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo
2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del
Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non
sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o
esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b),
di detta direttiva(14) della decisione 97/367/CE della
Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo
sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o
estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel
Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio
e che gli enti che esercitano tale attività non sono da
considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di
diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva(15), della
decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in
seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime
speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva
93/38/CEE(16) e della decisione 2004/73/CE della Commissione
relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime
speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva
93/38/CEE(17). (39) L'occupazione e le condizioni di lavoro
sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i
cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In
questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro
protetti contribuiscono efficacemente a promuovere
l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del
lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in
grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza
normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati
membri possano riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o
riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi
di lavoro protetti. (40) La presente direttiva non dovrebbe
essere applicata agli appalti destinati a permettere la
prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a
7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione
organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato
membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente
esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È
dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti
i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di
prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla
concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire
certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato
procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in
tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario
in materia. (41) L'esposizione diretta alla concorrenza
dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo
conto delle caratteristiche specifiche del settore
interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente
legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato
settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti
per presumere che vi sia libero accesso al mercato in
questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere
specificata in un allegato che la Commissione potrà
aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in
particolare della possibile adozione di misure che comportino
una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da
quelli per i quali una legislazione è già menzionata
nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei
trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente
legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un
determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è
libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da
parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva
94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro
settore come quello del carbone, è una circostanza di cui
tenere conto ai fini dell'articolo 30. (42) Le specifiche
tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere
l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo
scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte
che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto
le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in
termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di
riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima,
alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni
equivalenti che soddisfano i requisiti degli enti
aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza
dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti
aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti
dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti
aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso
l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale
decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire
requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un
determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche
ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli
effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di
servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligati, le
specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come
l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura
(multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i
requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in
base a informazioni scientifiche mediante un processo cui
possano partecipare le parti interessate, quali gli organi
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia
accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni
qualvolta ciò sia possibile, gli enti aggiudicatori dovrebbero
definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei
criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche
tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché
tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti
dai requisiti fissati dall'amministrazione
aggiudicatrice. (43) Per favorire l'accesso delle piccole e
medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere
disposizioni in materia di subappalto. (44) Le condizioni
di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente
direttiva a condizione che non siano, direttamente o
indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso
con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse
possono, in particolare, essere elaborate per favorire la
formazione professionale nel cantiere, l'occupazione di
persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta
contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo
di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi -
applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere
disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di
formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in
sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione
nazionale, e di assumere un numero di persone disabili
superiore a quello stabilito dalla legislazione
nazionale. (45) Durante l'esecuzione di un appalto si
applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti
collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia
di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali
norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto
comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui
lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro
Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva
96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi(18), stabilisce le condizioni
minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei
confronti dei lavoratori distaccati. Qualora il diritto
nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato
rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa
grave o un reato che incide sulla moralità professionale
dell'operatore economico, e che può comportare l'esclusione di
quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un
appalto. (46) Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle
semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità
degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle
procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi
elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di
informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie
adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli
altri Stati membri. (47) L'uso di mezzi elettronici
determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere
una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi
elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili
con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello
comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto
cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini
eccessivamente brevi. (48) Nel quadro della presente
direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via
elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche(19) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(Direttiva sul commercio elettronico)(20). Le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili
ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e
riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette
direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione
elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione,
delle domande di qualificazione nonché dei piani e progetti
dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo
scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare,
della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato
in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di
sistemi di accreditamento facoltativi potrebbe costituire un
quadro favorevole al miglioramento del livello dei servizi di
certificazione fornito per questi dispositivi. (49) È
opportuno che i partecipanti ad una procedura di
aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla
conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un
appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo
che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la
presentazione delle domande di riesame impossibile; tale
informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile
ed in generale entro 15 giorni dalla decisione. (50) È
opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano
criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta
dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come
oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle
procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri
oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero
necessariamente comportare ponderazioni. (51) Occorre tener
conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi
in cui un operatore economico si avvalga delle capacità
economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a
prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo
e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o,
nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua
domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta
all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di
detti mezzi durante tutta la durata di validità della
qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente
aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti
da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio
quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di
un altro ente, l'impegno, se necessario solidale, di
quest'ultimo ente. I sistemi di qualificazione dovrebbero
essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che,
a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le
capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei
lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini
della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire
loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei
lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in
termini di compatibilità e sicurezza. (52) Le norme
comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi,
certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica
formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso
di una particolare qualifica per partecipare a una procedura
d'appalto o a un concorso di progettazione. (53) Nei casi
appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di
gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è
giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può
essere richiesta l'applicazione di tali misure o sistemi. I
sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro
registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il
regolamento (CE) n. 761/2001) (EMAS)(21), possono dimostrare
la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare
l'appalto. Inoltre, come mezzo di prova alternativo ai sistemi
di gestione ambientale registrati dovrebbe essere accettata la
descrizione delle misure applicate dall'operatore economico
per assicurare lo stesso livello di tutela ambientale. (54)
Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a
operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione
criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di
frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità
europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a
elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare
a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i
criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1,
della direttiva 2004/18/CE. L'obbligo di applicare l'articolo
45, paragrafo 1, dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Se del
caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero chiedere a
coloro che richiedono la qualifica, e ai candidati o offerenti
di fornire i documenti appropriati e, quando abbiano dubbi
sulla situazione personale di detti operatori economici,
possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti
dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti
operatori economici dovrebbe intervenire non appena
l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una
sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al
diritto nazionale e avente carattere definitivoche le
conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto
nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato
rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti
pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto
di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti
equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla
moralità professionale dell'operatore economico o una colpa
grave. Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che
attuano le direttive 2000/78/CE(22) e 76/207/CEE(23) in
materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato
oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente
effetti equivalenti, può essere considerato un reato che
incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o
come una colpa grave. (55) L'aggiudicazione dell'appalto
deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che
garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino
una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto
l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: "il prezzo
più basso" e "l'offerta economicamente più vantaggiosa". Al
fine di garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è
opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza -
di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a
qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei
criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta
economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti
aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e
questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a
conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti
aggiudicatori possono derogare all'indicazione della
ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente
motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando
detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente,
in particolare a causa della complessità dell'appalto. In
questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di
importanza di tali criteri. Quando gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente
più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per
determinare quella che presenta il miglior rapporto
qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri
economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero
consentire di determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di
tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi
dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione
che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto
dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché
di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al
fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di
aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte
e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono
soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e
qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti
ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di
rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali
espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni
un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a
soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle
necessità - definiti nelle specifiche dell'appalto - di
categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui
appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture
e dei servizi oggetto dell'appalto. (56) I criteri di
aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme
nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli
onorari di architetti, ingegneri e avvocati. (57) Al
computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe
applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del
Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai
termini(24). (58) La presente direttiva dovrebbe far salvi
gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli
Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e,
in particolare, degli articoli 81 e 86. (59) La presente
direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione
della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXV. (60)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze d'esecuzione conferite alla
Commissione(25), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
INDICE >SPAZIO PER
TABELLA>
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI
APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE CAPO
I Definizioni Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini
della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al
presente articolo. 2. a) Gli "appalti di forniture, di
lavori e di servizi" sono contratti a titolo oneroso, conclusi
per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi. b) Gli "appalti di
lavori" sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori
relativi a una delle attività di cui all'allegato XII o di
un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente
aggiudicatore. Per "opera" si intende il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. c) Gli "appalti
di forniture" sono appalti diversi da quelli di cui alla
lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto avente per
oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione è considerato un
"appalto di forniture". d) Gli "appalti di servizi" sono
appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi
per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato
XVII. Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti
quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato
un "appalto di servizi" quando il valore dei servizi in
questione supera quello dei prodotti oggetto
dell'appalto. Un appalto avente per oggetto dei servizi di
cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi
dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto
di servizi. 3. a) La "concessione di lavori" è un contratto
che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di
lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale
diritto accompagnato da un prezzo. b) La "concessione di
servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente
nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo. 4. Un "accordo quadro" è un
accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e
il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste. 5. Un "sistema dinamico di acquisizione" è un
processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti
di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia
presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato
d'oneri. 6. Un' "asta elettronica" è un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di
conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno
per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di
lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 7.
I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di
servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera
a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che
offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori
e/o opere, prodotti o servizi. Il termine "operatore
economico" comprende l'imprenditore, il fornitore, il
prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per
semplificare il testo. Un "offerente" è l'operatore
economico che presenta un'offerta, e un "candidato" è colui
che sollecita un invito a partecipare ad una procedura
ristretta o negoziata. 8. Per "centrale di committenza"
s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a) o un'autorità aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE
che: - acquista forniture e/o servizi destinati ad enti
aggiudicatori o - aggiudica appalti pubblici o conclude
accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
enti aggiudicatori. 9. Le "procedure aperte, ristrette o
negoziate" sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli
enti aggiudicatori e nelle quali: a) riguardo alle
procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato
può presentare un'offerta; b) riguardo alle procedure
ristrette, ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati
invitati dall'ente aggiudicatore; c) riguardo alle
procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli
operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più
di essi le condizioni dell'appalto; 10. i "concorsi di
progettazione" sono le procedure intese a fornire all'ente
aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell'urbanistica dell'architettura,
dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base
ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 11. I
termini "scritto" o "per iscritto" designano un'espressione
che consiste in parole o cifre che può essere letta,
riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere
informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici. 12. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che
utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei
dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la
ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici. 13. Il "Vocabolario comune per gli
appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"),
designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti
pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV)(26), assicurando nel contempo la corrispondenza con le
altre nomenclature esistenti. Nel caso di interpretazioni
divergenti riguardo al campo di applicazione della presente
direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato
XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura
CPC.
CAPO II Campo d'applicazione: definizione delle
attività e degli enti interessati Sezione
1 Enti Articolo 2 Enti aggiudicatori 1. Ai fini
della presente direttiva, s'intende per: a)
"amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici
territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" s'intende
qualsiasi organismo: - istituito per soddisfare
specificamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale, - dotato di
personalità giuridica, e - la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico; b) "imprese pubbliche": le
imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che
disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante
è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa: -
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
dall'impresa, oppure - controllano la maggioranza dei voti
cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure -
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa. 2. La presente direttiva si applica agli enti
aggiudicatori: a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli
articoli da 3 a 7; b) che non essendo amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro
attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da
3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall'autorità competente di uno Stato
membro. 3. Ai fini della presente direttiva, i "diritti
speciali o esclusivi" sono diritti, concessi da un'autorità
competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto
di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di
cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla
capacità di altri enti di esercitare tale
attività.
Sezione 2 Attività Articolo 3 Gas,
energia termica ed elettricità 1. Per quanto riguarda il
gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle
seguenti attività: a) la messa a disposizione o gestione di
reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico
in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di gas o di energia termica; oppure b)
l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 2.
L'alimentazione con gas o energia termica di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se: a) la
produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente
interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una
attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente
articolo o dagli articoli da 4 a 7; e b) l'alimentazione
della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato
dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni,
compreso l'anno in corso. 3. Per quanto riguarda
l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti
attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti
fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in
connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di elettricità; oppure b) l'alimentazione di tali reti con
l'elettricità. 4. L'alimentazione con elettricità di reti
che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se: a) la
produzione di elettricità da parte dell'ente interessato
avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di
un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente
articolo o dagli articoli da 4 a 7; e b) l'alimentazione
della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente
e non supera il 30% della produzione totale di energia
dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni,
compreso l'anno in corso.
Articolo 4 Acqua 1. La
presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la
messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con
la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua
potabile, o b) l'alimentazione di tali reti con acqua
potabile. 2. La presente direttiva si applica anche agli
appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che
esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che: a)
riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione,
drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato
all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del
20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali
progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o b)
riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque
reflue. 3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se: a) la
produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato
avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di
una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e b)
l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale
d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi
tre anni, compreso l'anno in corso.
Articolo
5 Servizi di trasporto 1. La presente direttiva si
applica alle attività relative alla messa a disposizione o
alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al
pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o
cavo. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una
rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative
stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali
le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità
di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio. 2.
La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono
un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i
quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva
93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della
stessa.
Articolo 6 Servizi postali 1. La presente
direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di
servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2,
lettera c), altri servizi diversi dai servizi postali. 2.
Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva
97/67/CE, si intende per: a) "invio postale": un invio
indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene
preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli
invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri,
cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti
merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal
loro peso; b) "servizi postali": servizi consistenti nella
raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii
postali. Tali servizi comprendono: - "servizi postali
riservati": servizi postali riservati o che possono esserlo ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, - "altri
servizi postali": servizi postali che possono non essere
riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE
e c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi
forniti nei seguenti ambiti: - servizi di gestione di
servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi
successivi all'invio, come i "mailroom management
services"), - servizi speciali connessi e effettuati
interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per
via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione
degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica
registrata), - servizi di spedizione diversi da quelli di
cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari,
privi di indirizzo, - servizi finanziari, quali definiti
nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo
24, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i
trasferimenti da conti correnti postali, - servizi di
filatelia, e - servizi logistici (servizi che associano la
consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non
connesse ai servizi postali), a condizione che tali servizi
siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai
sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le
condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non siano
soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti
trattini.
Articolo 7 Disposizioni riguardanti
prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi nonché porti e aeroporti La presente
direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento
di un'area geografica, ai seguenti fini: a) prospezione o
estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili
solidi, oppure b) messa a disposizione di aeroporti, porti
marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai
vettori aerei, marittimi e fluviali.
Articolo
8 Elenchi di enti aggiudicatori Gli elenchi, non
limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente
direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati membri
notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni
intervenute nei loro elenchi.
Articolo 9 Appalti che
riguardano più attività 1. Ad un appalto destinato
all'esercizio di più attività si applicano le norme relative
alla principale attività cui è destinato. Tuttavia la
scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e
l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere
effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di
applicazione della presente direttiva o, dove applicabile,
della direttiva 2004/18/CE. 2. Se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e
l'altra dalla citata direttiva 2004/18/CE, se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività sia principalmente
destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata
direttiva 2004/18/CE. 3. Se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e
un'altra attività non è disciplinata né dalla presente
direttiva né dalla citata direttiva 2004/18/CE e se è
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività
l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai
sensi della presente direttiva.
CAPO III Principi
generali Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli
appalti Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori
economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio
e agiscono con trasparenza.
TITOLO II DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI APPALTI CAPO I Disposizioni
generali Articolo 11 Operatori economici 1. I
candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello
Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a
fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere
respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello
Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero
dovuto essere persone fisiche o persone
giuridiche. Tuttavia, per gli appalti di servizi e di
lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano
anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione,
alle persone giuridiche può essere imposto di indicare,
nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire
la prestazione per l'appalto di cui trattasi. 2. I
raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a
presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione
di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti
aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di
operatori economici abbiano una forma giuridica specifica;
tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di
assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia
stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia
necessaria per la buona esecuzione
dell'appalto.
Articolo 12 Condizioni relative agli
accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del
Commercio In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle
loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che
concedono agli operatori economici dei paesi terzi in
applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si
consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti
pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale
Accordo.
Articolo 13 Riservatezza 1. All'atto
della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori
economici interessati, della qualificazione e della selezione
degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti,
gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare
la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 2.
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in
particolare quelle relative agli obblighi in materia di
pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei
candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli
articoli 43 e 49, e conformemente alla legislazione nazionale
cui è soggetto l'ente aggiudicatore, quest'ultimo non rivela
informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi
considerate riservate; tali informazioni comprendono in
particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti
riservati delle offerte.
Articolo 14 Accordi
quadro 1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un
accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente
direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno
aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva,
possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i), se
aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro. 3.
Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la
presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono
applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i). 4. Gli enti
aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la
concorrenza.
Articolo 15 Sistemi dinamici di
acquisizione 1. Gli Stati membri possono prevedere la
possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi
dinamici di acquisizione. 2. Per istituire un sistema
dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le
norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di
detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di
selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa
conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative
possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione
che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per
l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti
nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo
48, paragrafi da 2 a 5. 3. Ai fini dell'istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori: a)
pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione; b) precisano nel
capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti
previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le
specifiche tecniche di connessione; c) offrono per via
elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a
conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il
quale è possibile consultare tali documenti. 4. Gli enti
aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per
tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la
possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere
ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15
giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta
indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a
condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara. Gli
enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui
al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema
dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta
indicativa. 5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere
oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti
aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e
invitano tutti gli operatori economici interessati a
presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo
4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a
decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato.
Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara
soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative
introdotte entro questo termine. 6. Gli enti aggiudicatori
invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare
un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel
quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine
sufficiente per la presentazione delle offerte. Essi
aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la
migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione
enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema
dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel
primo comma. 7. La durata di un sistema dinamico di
acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi
eccezionali debitamente giustificati. Gli enti
aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Non
possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi di
carattere amministrativo.
CAPO II Soglie ed
esclusioni Sezione 1 Soglie Articolo 16 Importi
delle soglie degli appalti La presente direttiva si applica
agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di
cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30
concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
è pari o superiore alle soglie seguenti: a) 499000 EUR per
quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; b)
6242000 EUR per quanto riguarda gli appalti di
lavori.
Articolo 17 Metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi
dinamici di acquisizione 1. Il calcolo del valore stimato
di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto
dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo
tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali
del contratto. Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel
calcolo del valore stimato dell'appalto. 2. Gli enti
aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della
presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i
progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo
di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo
particolari del valore stimato degli appalti. 3. Per gli
accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il
valore stimato da prendere in considerazione è il valore
massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti
previsti durante l'intera durata dell'accordo o del
sistema. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, gli
enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti
di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le
forniture o di tutti i servizi che sono necessari
all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione
dell'imprenditore. 5. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto
di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di
lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o
servizi dell'applicazione della presente direttiva. 6. a)
Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato
della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei
lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16,
la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun
lotto. Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto
dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR per i servizi o a 1 milione
di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo di tutti i
lotti. b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione
dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della
totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti
è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la
presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun
lotto. Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto
dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR, purché il valore cumulato
di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della
totalità dei lotti. 7. Se gli appalti di forniture o di
servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come
base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il
valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso
tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine
di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi
al contratto iniziale, oppure b) il valore stimato
complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei
dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio
finanziario se questo è superiore a dodici mesi. 8. Il
calcolo del valore stimato di un appalto che include sia
servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e
delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale
calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e
installazione. 9. Per gli appalti di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il
calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a)
per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la
durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici
mesi, il valore complessivo compreso l'importo stimato del
valore residuo; b) per gli appalti a durata indeterminata
o se questa non può essere definita, il valore mensile
moltiplicato per 48. 10. Ai fini del calcolo del valore
stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso,
dei seguenti importi: a) servizi assicurativi: il premio da
pagare e altre forme di rimunerazione; b) servizi bancari
e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli
interessi e altre forme di rimunerazione; c) ppalti
riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da
pagare e altre forme di rimunerazione. 11. Per gli appalti
di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da
assumere come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto è il seguente: a) se si tratta di un appalto a
durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore
complessivo dell'appalto per l'intera sua durata; b) se si
tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48:
mesi il valore mensile moltiplicato per 48.
Sezione
2 Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un
regime particolare SOTTOSEZIONE 1 Articolo
18 Concessioni di lavori e di servizi La presente
direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di
servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o
più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la
concessione ha per oggetto l'esercizio di dette
attività.
SOTTOSEZIONE 2 Esclusioni riguardanti
tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di
appalto Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi 1. La presente direttiva
non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o
di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di
alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la
locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti
possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni dell'ente aggiudicatore. 2. Gli enti
aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta,
tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano
escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può
pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di
prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la
Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che
gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le
informazioni.
Articolo 20 Appalti aggiudicati per
fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per
'esercizio di un'attività in un paese terzo 1. La presente
direttiva non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio
delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per
l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di
un'area geografica all'interno della Comunità. 2. Gli enti
aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta,
qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del
paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo
d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che
considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il
carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori
possono far valere quando comunicano le
informazioni.
Articolo 21 Appalti segreti o che
esigono particolari misure di sicurezza La presente
direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli
Stati membri quando la loro esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è
necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali
della sicurezza di tale Stato.
Articolo 22 Appalti
aggiudicati in forza di norme internazionali La presente
direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un
accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra
uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante
forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione
destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene
comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato
consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno
Stato membro o di un paese terzo; c) alla particolare
procedura di un'organizzazione internazionale.
Articolo
23 Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata ad una
joint-venture ad un ente aggiudicatore facente parte di una
joint-venture 1. Ai fini del presente articolo "impresa
collegata" è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della
settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno
1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del
trattato e relativa ai conti consolidati(27)(28), o, nel caso
di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su
cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare
un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra
impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne. 2. Alle condizioni
previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica
agli appalti aggiudicati: a) da un ente aggiudicatore a
un'impresa collegata, o b) da una joint-venture, composta
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere
un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso
un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 3.
Il paragrafo 2 si applica: a) agli appalti di servizi
purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese
cui è collegata; b) agli appalti di forniture purché
almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture
provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle
imprese cui è collegata; c) agli appalti di lavori purché
almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga
dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è
collegata. Se, a causa della data della costituzione o di
inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato
degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa
dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che
probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a),
b) o c). Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore
forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le
suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del
fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di
servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese
collegate. 4. La presente direttiva non si applica agli
appalti aggiudicati: a) da una joint-venture, composta
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere
attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti
aggiudicatori, oppure b) da un ente aggiudicatore a una
joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia
stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi
almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della
joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la
compongono ne faranno parte per almeno lo stesso
periodo. 5. Gli enti aggiudicatori notificano alla
Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni
relative all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2,
3 e 4: a) i nomi delle imprese o delle joint-venture
interessate; b) la natura e il valore degli appalti
considerati; c) gli elementi che la Commissione può
giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente
aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti
sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal
presente articolo.
SOTTOSEZIONE 3 Esclusioni
riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti
di servizi Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi
esclusi dall'ambito di applicazione della presente
direttiva La presente direttiva non si applica agli appalti
di servizi: a) aventi per oggetto l'acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie,
di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di
servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione della presente direttiva; b) concernenti i
servizi d'arbitrato e di conciliazione; c) concernenti
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, in particolare transazioni degli enti
aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali; d)
concernenti i contratti di lavoro; e) concernenti servizi
di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li
usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la
prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente
aggiudicatore.
Articolo 25 Appalti di servizi
aggiudicati in base a un diritto esclusivo La presente
direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a
un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione
di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché
tali disposizioni siano compatibili con il
trattato.
SOTTOSEZIONE 4 Esclusioni riguardanti
taluni enti aggiudicatori Articolo 26 Appalti
aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di
acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia La presente direttiva non si
applica: a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se
aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività
di cui all'articolo 4, paragrafo 1; b) agli appalti per la
fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori
che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera
a).
SOTTOSEZIONE 5 Appalti sottoposti a un regime
speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza
procedura generale in caso di esposizione diretta alla
concorrenza Articolo 27 Appalti sottoposti a un regime
speciale Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi
Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria e la
Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi
di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni
ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE,
97/367/CEE, 2002/205/CE e 2004/73/CE: a) osservi i principi
di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di
appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto
riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli
operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare
appalti; b) comunichi alla Commissione, alle condizioni
definite dalla decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13
maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti
aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della
prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale,
carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla
Commissione informazioni relative agli appalti da essi
aggiudicati(29), le informazioni relative all'aggiudicazione
degli appalti.
Articolo 28 Appalti riservati Gli
Stati membri possono riservare la partecipazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori
protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi
di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori
interessati è composta di disabili i quali, in ragione della
natura o della gravità del loro handicap, non possono
esercitare un'attività professionale in condizioni
normali. Il bando di gara menziona il presente
articolo.
Articolo 29 Appalti e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza 1. Gli Stati membri
possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di
acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza. 2. Gli enti aggiudicatori che
acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad
una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1,
paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente
direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la
presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva
2004/90/CE.
Articolo 30 Procedura per stabilire se
una determinata attività è direttamente esposta alla
concorrenza 1. Gli appalti destinati a permettere la
prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non
sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro
in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. 2. Ai
fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è
direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri
conformi alle disposizioni del trattato in materia di
concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi
interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i
prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori
dei beni o servizi in questione. 3. Ai fini del paragrafo
1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo
Stato membro ha attuato e applicato le norme della
legislazione comunitaria di cui all'allegato XI. Se non è
possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al
primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in
questione è libero di fatto e di diritto. 4. Quando uno
Stato membro ritiene che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il
paragrafo 1 sia applicabile ad una data attività, esso ne dà
notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti
rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove del
caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione
nazionale indipendente competente nella attività di cui
trattasi. Gli appalti destinati a permettere la prestazione
dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla
presente direttiva se la Commissione: - ha adottato una
decisione che stabilisca l'applicabilità del paragrafo 1 in
conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto,
oppure - non ha adottato una decisione sull'applicabilità
entro tale termine. Tuttavia se il libero accesso ad un
mercato è presunto in base al paragrafo 3, primo comma e
qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente
nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità
del paragrafo 1, gli appalti destinati a permettere la
prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più
soggetti alla presente direttiva se la Commissione non ha
stabilito l'inapplicabilità del paragrafo 1 con una decisione
adottata in conformità del paragrafo 6 e entro il termine
previsto da detto paragrafo. 5. Qualora sia previsto dalla
legislazione dello Stato membro interessato, gli enti
aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire
l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività
mediante decisione a norma del paragrafo 6. In tal caso la
Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro
interessato. Lo Stato membro interessato informa la
Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i
fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove
necessario unitamente alla posizione assunta da una
amministrazione nazionale indipendente competente
nell'attività di cui trattati. La Commissione può anche
avviare d'ufficio il procedimento per adottare la decisione
che stabilisce l'applicabilità del paragrafo 1 ad una
determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro interessato. Se, scaduto il
termine di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha adottato
una decisione sull'applicabilità del paragrafo 1 ad una
determinata attività, il paragrafo 1 è ritenuto
applicabile. 6. Per prendere una decisione ai sensi del
presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
68, paragrafo 2, la Commissione dispone di un periodo di tre
mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla
data in cui essa riceve la notifica o la domanda. Tale termine
può tuttavia essere prorogato una volta di tre mesi al massimo
in casi debitamente giustificati, in particolare se le
informazioni che corredano la notifica o la domanda o i
documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti
riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è
ridotta ad un mese qualora un'amministrazione nazionale
indipendente competente nell'attività di cui trattati abbia
stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al
paragrafo 4, terzo comma. Quando un'attività in un dato
Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi del
presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa
attività nello stesso Stato membro pervenute prima della
scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono
considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro
della prima domanda. La Commissione adotta le modalità di
applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Tali
modalità comprendono almeno: a) la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, per informazione, della data da cui
decorre il termine di tre mesi di cui al primo comma e, in
caso di proroga del termine, la data di inizio della proroga e
il periodo per cui è prorogato; b) la pubblicazione
dell'eventuale applicabilità del paragrafo 1, conformemente al
paragrafo 4, secondo o terzo comma o conformemente al
paragrafo 5, quarto comma; e c) le modalità di trasmissione
di eventuali prese di posizione di un'autorità indipendente
competente per le attività interessate, su questioni
pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2.
CAPO
III Norme applicabili agli appalti di servizi Articolo
31 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A Gli
appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII
A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da
34 a 59.
Articolo 32 Appalti di servizi di cui
all'allegato XVII B L'aggiudicazione degli appalti aventi
per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B è
disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e
43.
Articolo 33 Appalti misti comprendenti servizi
elencati nell'allegato XVII A servizi elencati nell'allegato
XVII B Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi
elencati nell'allegato XVII A che servizi elencati
nell'allegato XVII B sono aggiudicati secondo gli articoli da
34 a 59, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVII A è
superiore al valore dei servizi di cui all'allegato XVII B.
Negli altri casi gli appalti sono aggiudicati secondo gli
articoli 34 e 43.
CAPO IV Disposizioni specifiche
sul capitolato d'oneri sui documenti dell'appalto Articolo
34 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche,
definite al punto 1 dell'allegato XX figurano nei documenti
dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o
i documenti complementari. Ogni qualvolta ciò sia possibile,
tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di
handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli
utenti. 2. Le specifiche tecniche consentano pari accesso
agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli
ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali
obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la
normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate
secondo una delle modalità seguenti: a) mediante
riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato XXI
e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che
recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad
altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi
europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle
specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di
calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei
prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione "o
equivalente"; b) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali che possono includere caratteristiche ambientali.
Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire
agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli
enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto; c) in termini
di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera
b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a)
quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o
a detti requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle
specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e
alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera
b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono
della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui
al paragrafo 3, lettera a), gli enti aggiudicatori non possono
respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi
offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova
in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con
qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte
ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche. Può costituire un mezzo appropriato
una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di
prova di un organismo riconosciuto. 5. Quando si avvalgono
della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le
specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere
un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una
norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una
omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune,
ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico
elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali
specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali
da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è
tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'ente
aggiudicatore, con qualunque mezzo appropriato, che il
prodotto, il servizio o il lavoro conforme alla norma
ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente
aggiudicatore. Può costituire un mezzo appropriato una
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di
prova di un organismo riconosciuto. 6. Gli enti
aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate all'articolo 3, lettera b), possono
utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti
di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee,
(multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura,
purché - tali specifiche siano appropriate alla definizione
delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni
oggetto dell'appalto, - i requisiti per l'etichettatura
siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche, - le ecoetichettature siano adottate mediante
un processo al quale possano partecipare tutte le parti
interessate, quali gli entigovernativi, i consumatori, i
produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali,
e - siano accessibili a tutte le parti interessate. Gli
enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti o servizi
muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi
devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,
quale una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto. 7. Per
"organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli
organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme
europee applicabili. Gli enti aggiudicatori accettano i
certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri
Stati membri. 8. A meno di non essere giustificate
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un
procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione
specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese
o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile
dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i
paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto
riferimento sono accompagnati dall'espressione "o
equivalente".
Articolo 35 Comunicazione delle
specifiche tecniche 1. Gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione degli operatori economici interessati alla
concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche
tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture,
di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali
intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi
periodici indicativi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo
1. 2. Quando le specifiche tecniche sono basate su
documenti accessibili agli operatori economici interessati, si
considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali
documenti.
Articolo 36 Varianti 1. Laddove il
criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono
prendere in considerazione varianti presentate da un
offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi
prescritti. Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato
d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le
autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare nonché le modalità per la loro presentazione. 2.
Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di
servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato
varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una
variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe,
rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di
forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di
servizi.
Articolo 37 Subappalto Nel capitolato
d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere
obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di
indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende
subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale
comunicazione lascia impregiudicata la questione della
responsabilità dell'operatore economico
principale.
Articolo 38 Condizioni di esecuzione
dell'appalto Gli enti aggiudicatori possono esigere
condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto
purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano
precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel
capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto
possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e
ambientali.
Articolo 39 Obblighi relativi alla
fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in
materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro 1. L'ente
aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno
Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri l'organismo o
gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono
ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi
alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni
in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono
in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località
in cui devono essere fornite le prestazioni, e che si
applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi
forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 2. L'ente
aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo
1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di
aggiudicazione di appalti di indicare di aver tenuto conto, in
sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in
materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel
luogo in cui la prestazione deve essere effettuata. Il
primo comma non osta all'applicazione dell'articolo
57.
CAPO V Procedure Articolo 40 Ricorso a
procedure aperte, ristrette e negoziate 1. Per aggiudicare
gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti
aggiudicatori applicano procedure adattate ai fini della
presente direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori possono
scegliere una delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo
9, lettere a), b) o c), purché, fatto salvo il paragrafo 3,
sia stata indetta una gara conformemente all'articolo
42. 3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti
casi: a) quando, in risposta a una procedura con indizione
di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere
redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di
gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente,
questi scopi; c) quando, per ragioni di natura tecnica o
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato; d) nella misura strettamente
necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per
le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate
con previa indizione di gara originarie non possono essere
rispettati; e) nel caso di appalti di forniture per
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di
uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe
l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate; f) per lavori o servizi
complementari, non compresi nel progetto inizialmente
aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti
necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione
dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o
al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto
iniziale: - quando tali lavori o servizi complementari non
possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli
enti aggiudicatori, oppure - quando tali lavori o servizi
complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento; g) nel caso di appalti di lavori, per
nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili
affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare
del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un
progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito
all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a
questa procedura è indicata già al momento dell'indizione
della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 16 e
17, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo
complessivo previsto per i lavori successivi; h) quando si
tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime; i) per gli appalti da aggiudicare in base a
un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui
all'articolo 14, paragrafo 2; j) per gli acquisti
d'opportunità, quando è possibile, approfittando di
un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata,
acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato; k) per
l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente
l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un
fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure
analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali; l)
quando l'appalto di servizi in questione consegue a un
concorso di progettazione organizzato secondo il disposto
della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione debbono essere invitati a partecipare ai
negoziati.
CAPO VI Norme in materia di pubblicità e
di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione degli
avvisi Articolo 41 Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione 1. Gli enti
aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante
un avviso periodico indicativo come indicato nell'allegato XV
A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro
"profilo di committente", di cui all'allegato XX, punto 2 b,
le seguenti informazioni: a) per le forniture, il valore
totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per
gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del
disposto degli articoli 16 e 17, risulti pari o superiore a
750000 EUR. I gruppi di prodotti sono definiti dagli enti
aggiudicatori mediante riferimento alle voci della
nomenclatura CPV; b) per i servizi, il valore totale
stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna
delle categorie di servizi elencate nell'allegato XVII A, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale
valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
articoli 16 e 17, sia pari o superiore a 750000 EUR; c)
per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla
soglia indicata nell'articolo 16, tenuto conto del disposto
dell'articolo 17. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b)
sono inviati alla Commissione o pubblicati nel "profilo di
committente" il più rapidamente possibile dopo l'inizio
dell'anno finanziario. L'avviso di cui alla lettera c) è
inviato alla Commissione o pubblicato nel profilo di
committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che approva il programma degli appalti di lavori o
degli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono
aggiudicare. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso
periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica, secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, una
comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un
avviso periodico indicativo su un profilo di
committente. La pubblicazione degli avvisi di cui alle
lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se gli enti
aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini
per la ricezione delle offerte conformemente all'articolo 45,
paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica alle
procedure senza previa indizione di gara. 2. Per progetti
di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono
pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici
indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un
avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che
si tratta di avvisi supplementari. 3. Se gli enti
aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 53, tale sistema va reso
pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le
finalità del sistema di qualificazione e le modalità per
conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il
sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene
pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata
inferiore è sufficiente un avviso iniziale.
Articolo
42 Avvisi con cui si indice una gara 1. Nel caso degli
appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere
indetta come segue: a) mediante un avviso periodico
indicativo di cui all'allegato XV A, o b) mediante un
avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui
all'allegato XIV, o c) mediante un avviso di gara di cui
all'allegato XIII, parte A, B o C. 2. Nel caso del sistema
dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema
avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1,
lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su
questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara
semplificato di cui all'allegato XIII, parte D. 3. Se
l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalità: a) si
riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una
procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione
di un bando di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto,
e c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato XX non oltre
12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui
all'articolo 47, paragrafo 5. L'ente aggiudicatore rispetta
altresì i termini previsti dall'articolo 45.
Articolo
43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 1. Gli enti
aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un
accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto
aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o
dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato
XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un
accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale
accordo. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo
la fine di ogni trimestre. 2. Le informazioni fornite ai
sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono
pubblicate in conformità con l'allegato XX. A tale riguardo la
Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile
segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità
degli operatori economici o sui prezzi. 3. Gli enti
aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di
ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell'articolo
40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni
da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità
dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di
sviluppo". Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un
appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato
senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai
sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi
forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal
caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai
sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto
dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1. Se usano un sistema
di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché
tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di
quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei
prestatari qualificati di servizi, redatto a norma
dell'articolo 53, paragrafo 7. 4. Nel caso di appalti
aggiudicati per servizi elencati nell'allegato XVII B, gli
enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla
sua pubblicazione. 5. Le informazioni fornite ai sensi
dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono
pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato
XX per motivi statistici.
Articolo 44 Redazione e
modalità di pubblicazione degli avvisi 1. Gli avvisi
contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV,
XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione
ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità
alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. 2. Gli
avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono
trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità
di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con
qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi di cui agli articoli 41,
42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche
di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e
b). 3. Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica,
secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui
all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni
dal loro invio. Gli avvisi non trasmessi per via
elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione
precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12
giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in
risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di
gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), sono
pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato
inviato mediante fax. 4. Gli avvisi sono pubblicati per
esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta
dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua
originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi
importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue
ufficiali. Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte
della Commissione sono a carico della Comunità. 5. Gli
avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a
livello nazionale prima della data della loro trasmissione
alla Commissione. Gli avvisi pubblicati a livello nazionale
non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli
avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo
di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1,
primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione
dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo
di committente. Gli avvisi periodici indicativi non possono
essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia
stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne
annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno
menzione della data di tale trasmissione. 6. Gli enti
aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di
trasmissione degli avvisi. 7. La Commissione rilascia
all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione
dell'informazione trasmessa, con menzione della data della
pubblicazione. Tale conferma vale come prova della
pubblicazione. 8. Gli enti aggiudicatori possono
pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi
relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione
previsto dalla presente direttiva.
Sezione
2 Termini Articolo 45 Termini per la ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte 1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in
particolare della complessità dell'appalto e del tempo
necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini
minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Nelle procedure
aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 3.
Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da
una gara si applicano le seguenti disposizioni: a) il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in
risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42,
paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti
aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è, di
regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione
dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore
a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi
diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se
l'avviso viene inviato con tali mezzi; b) il termine per
la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra
l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i
candidati dispongano di un termine identico per redigere e
presentare le loro offerte; c) se è impossibile pervenire
a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte,
l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di
almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla
data dell'invito a presentare un'offerta. 4. Se gli enti
aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo
di cui all'articolo 41, paragrafo 1, in conformità
all'allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle
offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36
giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla
data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono
ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo
contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV
A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XVA,
parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al
momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia
stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non
oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di
gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c). 5.
Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione alle procedure
ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle
procedure aperte, possono essere ridotti di sette
giorni. 6. Tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è
possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte,
ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla
data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara,
ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e
completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a
qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere
indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è
accessibile. 7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non
può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio
dell'avviso di gara. Se, tuttavia, l'avviso di gara non
viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non
può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni
dalla data di invio dell'avviso di gara. 8. L'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non
può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso
pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o
in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma
dell'articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla
data di trasmissione dell'avviso o dell'invito. Nel caso di
procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un
termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3,
lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai
paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un
termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni
dalla data dell'invito a presentare un'offerta. 9. Qualora,
per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le
informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile,
non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli
46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in
loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini
per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza,
tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma
del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori
economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle
offerte. 10. Una tabella che riepiloga i termini previsti
dal presente articolo figura all'allegato
XXII.
Articolo 46 Procedure aperte: capitolati
d'oneri, documenti e informazioni supplementari 1. Nelle
procedure aperte, qualora l'ente aggiudicatore non offra per
via elettronica, conformemente all'articolo 45, paragrafo 6,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a
ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i
documenti complementari sono inviati agli operatori economici
entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché
questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di
presentazione delle offerte. 2. Sempre che siano state
richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri sono comunicate dagli enti aggiudicatori o
dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Articolo 47 Inviti a presentare offerte o a
negoziare 1. Nel caso delle procedure ristrette e delle
procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai
candidati contiene: - una copia del capitolato d'oneri e
dei documenti complementari, oppure - l'indicazione che il
capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo
trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a
disposizione per via elettronica conformemente all'articolo
45, paragrafo 6. 2. Qualora il capitolato d'oneri e/o
documenti complementari siano disponibili presso un ente
diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura
di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio
al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e
detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la
presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le
modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti
documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la
documentazione in questione agli operatori economici non
appena ricevuta la richiesta. 3. Sempre che siano state
richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono
comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti
almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la
ricezione delle offerte. 4. L'invito contiene, inoltre,
almeno quanto segue: a) se necessario, l'indicazione del
termine per chiedere la documentazione complementare nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente
da versare per ottenere tali documenti; b) il termine
ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale
esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte; c) un riferimento all'avviso di
gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti
eventualmenteda allegare; e) i criteri di aggiudicazione
dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo
all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si
indice la gara; f) la ponderazione relativa dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di
importanza di tali criteri, se queste informazioni non
figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo
all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato
d'oneri. 5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un
avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano
poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base
alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in
questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei
partecipanti a una trattativa. L'invito comprende almeno
tutte le seguenti informazioni: a) natura e quantità,
comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e,
se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di
appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile,
termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di
gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto
dell'appalto; b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la
consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei
servizi; d) indirizzo e termine ultimo per il deposito
delle domande per essere invitati a formulare un'offerta
nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro
presentazione; e) indirizzo dell'ente che aggiudica
l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere
il capitolato d'oneri e gli altri documenti; f) condizioni
di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e
informazioni richieste agli operatori economici; g)
importo e modalità di versamento delle somme dovute per
ottenere la documentazione relativa alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto; h) forma dell'appalto oggetto
della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o
acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; i) i
criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione
o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste
informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel
capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a
partecipare a una trattativa.
Sezione
3 Comunicazioni e informazioni Articolo 48 Norme
applicabili alle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo
possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta,
mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi
4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al
paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi. 2.
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le
comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati
e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di
prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande
di partecipazione prima della scadenza del termine previsto
per la loro presentazione. 4. Gli strumenti da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non
discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e
compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione
e della comunicazione generalmente in uso. 5. Le seguenti
norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di
ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di
ricezione elettronica delle domande di partecipazione: a)
le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione
elettronica delle offerte e delle domande di partecipazion
sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV; b) gli
Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della
direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte elettroniche
siano accompagnate da una firma elettronica avanzata
conformemente al paragrafo 1 di detto articolo; c) gli
Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di
accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più
perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per
questi dispositivi; d) gli offerenti o i candidati si
impegnano a presentare, entro la scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle offerte o delledomande di
partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di
cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54
qualora non esistano in formato elettronico. 6. Alla
trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le
regole seguenti: a) le domande di partecipazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere
presentate per iscritto o per telefono; b) qualora siano
presentate per telefono, le domande di partecipazione devono
essere confermate per iscritto prima della scadenza del
termine previsto per la loro ricezione; c) gli enti
aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione
presentate mediante fax siano confermate per posta o per via
elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale.
L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si
indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni
richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio
della conferma per lettera o per via
elettronica.
Articolo 49 Informazione di coloro che
hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli
offerenti 1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori
economici partecipanti, quanto prima possibile, delle
decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro
o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un
sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi
dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o
di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata
indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non
attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione
è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti
aggiudicatori. 2. Su richiesta della parte interessata, gli
enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile: - ad
ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua
candidatura, - ad ogni offerente escluso i motivi del
rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui
all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro
decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o requisiti funzionali, - ad ogni offerente che
abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche
e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome
dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti
dell'accordo quadro. Il termine per tali comunicazioni non
può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta. Tuttavia, gli enti
aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune
informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla
conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema
dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la
diffusione di tali informazioni possa ostacolare
l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse
pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori
economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è
stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla
leale concorrenza tra operatori economici. 3. Gli enti
aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di
qualificazione devono informare i richiedenti della loro
decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se
la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a
decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente
aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale
deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro
la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. 4. I
richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati
di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in
ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le
motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 53, paragrafo 2. 5. Gli enti aggiudicatori che
istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono
porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo
per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla
qualificazione è preventivamente notificata per iscritto
all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della
data prevista per porre fine alla qualificazione, con
indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano
l'azione proposta.
Articolo 50 Informazioni da
conservare sugli appalti aggiudicati 1. Gli enti
aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative
ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in
seguito le decisioni riguardanti quanto segue: a) la
qualificazione e la selezione degli operatori economici e
l'aggiudicazione degli appalti; b) il ricorso a procedure
non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo
3; c) la non applicazione dei capi da III a VI del
presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II
del titolo I e dal capo II del presente titolo. Gli enti
aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione
condotte con mezzi elettronici. 2. Le informazioni sono
conservate per almeno quattro anni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo,
l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le
necessarie informazioni, qualora questa le
richieda.
CAPO VII Svolgimento della
procedura Articolo 51 Disposizioni generali 1. Ai
fini della selezione dei partecipanti alle procedure di
aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori: a) se
hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti
o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4,
escludono gli operatori economici in base a detti criteri;
b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le
norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all'articolo 54;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate
con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei
candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e
applicando le disposizioni dell'articolo 54. 2. Quando
viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione e al fine di selezionare i
partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti
specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori: a)
qualificano gli operatori economici conformemente alle
disposizioni dell'articolo 53; b) applicano a tali
operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo
1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o
negoziate. 3. Gli enti aggiudicatori verificano la
conformità delle offerte presentate dagli offerenti così
selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse
e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli
55 e 57.
Sezione 1 Qualificazione e selezione
qualitativa Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei
certificati, dei collaudi e delle documentazioni 1. Quando
selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o
negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare
i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non
possono: a) imporre condizioni amministrative, tecniche o
finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad
altri; b) esigere prove o pezze d'appoggio già presenti
nella documentazione valida già disponibile. 2. Quando
richiedono la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare la rispondenza
dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della
qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di
garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in
materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme
europee relative alla certificazione. Essi riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in
altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure
equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli
operatori economici. 3. Per gli appalti di lavori e di
servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità
tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori
possono chiedere che l'operatore economico indichi i
provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di
applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In
tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti
che l'operatore economico si conforma a talune norme di
gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme
di gestione ambientale fondate su norme europee o
internazionali in materia, certificate da organismi conformi
alla normativa comunitaria o alle norme europee o
internazionali relative alla certificazione. Gli enti
aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di
organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre
prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale
fornite dagli operatori economici.
Articolo
53 Sistemi di qualificazione 1. Gli enti aggiudicatori
possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di
qualificazione degli operatori economici. Gli enti che
istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione
provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere
in qualsiasi momento di essere qualificati. 2. Il sistema
di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di
qualificazione. Esso è gestito in base a criteri e norme di
qualificazione oggettivi, definiti dall'ente
aggiudicatore. Quando tali criteri e norme comportano
specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34.
Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere
aggiornati. 3. I criteri e le norme di qualificazione di
cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione
di cui all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE alle
condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente
aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme
comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 45,
paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. 4. Se i criteri e
le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano
requisiti sulla capacità economica e finanziaria
dell'operatore economico, questi può far valere, se
necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente
dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli
deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi
per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione
esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti.a tal
fine. Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori
economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità
dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti. 5. Se i
criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2
comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali
dell'operatore economico, questi può far valere, se
necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente
dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli
deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi
per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione
esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a mettergli a
disposizione i mezzi necessari. Alle stesse condizioni, un
gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare
valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri
soggetti. 6. I criteri e le norme di qualificazione di cui
al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il
sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi
risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori
economici interessati il nome di tali enti od organismi. 7.
Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i
quali la qualificazione è valida. 8. Nel quadro
dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione,
gli enti aggiudicatori osservano in particolare le
disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, concernenti
l'avviso sull'esistenza di una sistema di qualificazione,
dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la
comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda
di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2, concernenti
la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara
con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione,
nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei
certificati, dei collaudi e delle documentazioni. 9. Se
viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura
ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono
selezionati tra i candidati qualificati con tale
sistema.
Articolo 54 Criteri di selezione
qualitativa 1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri
di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo
regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli
operatori economici interessati. 2. Gli enti aggiudicatori
che selezionano i candidati ad una procedura di appalto
ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri
oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli
operatori economici interessati. 3. Nel caso delle
procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi
sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di
ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a
un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della
procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto
tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata
concorrenza. 4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono
comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 45
della direttiva 2004/18/CE. Se l'ente aggiudicatore è
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di
esclusione elencati all'articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva 2004/18/CE. 5. Se i criteri di cui ai paragrafi 1
e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e
finanziaria dell'operatore economico, questi può, se
necessario e per un determinato appalto, fare valere le
capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura
giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare
all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari
esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal
fine. Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori
economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità
dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti. 6. Se i
criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti
relativi alle capacità tecniche e/o professionali
dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un
appalto determinato, fare valere le capacità di altri
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami
con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente
aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione
dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti
di mettergli a disposizione i mezzi necessari. Alle stesse
condizioni, un gruppo di operatori economici di cui
all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti
al gruppo o di altri soggetti.
Sezione
2 Aggiudicazione degli appalti Articolo 55 Criteri di
aggiudicazione degli appalti 1. Fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative
alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli
enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono
i seguenti: a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta
economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente
aggiudicatore, diversi criteri collegati con l'oggetto
dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di
esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la
qualità, il carattere estetico e funzionale e le
caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio
post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di
pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i
prezzi; oppure b) esclusivamente il prezzo più basso. 2.
Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto
al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti
per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa
prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un
massimo deve essere appropriato. Se, a giudizio dell'ente
aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che
possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i
criteri in ordine decrescente di importanza. Tale
ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono
precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la
gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo
47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare o nel capitolato d'oneri.
Articolo
56 Ricorso alle aste elettroniche 1. Gli Stati membri
possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di
ricorrere ad aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte,
ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti
aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un
appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le
specifiche del contratto possono essere fissate in maniera
precisa. Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta
elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per
appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di
acquisizione di cui all'articolo 15. L'asta elettronica
riguarda: a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene
attribuito al prezzo più basso; b) oppure i prezzi e/o i
valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato
d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta
economicamente più vantaggiosa. 3. Gli enti aggiudicatori
che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano
nel bando di gara. Il capitolato d'oneri comporta, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) gli elementi i cui
valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali
elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in
percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno
essere presentati, quali risultano dalle specifiche
dell'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno
messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta
elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a
loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo
svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle
quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli
scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f)
le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico
utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di
collegamento. 4. Prima di procedere all'asta elettronica
gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione
completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di
aggiudicazione stabiliti e alla relativa
ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato
offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via
elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori;
l'invito contiene ogni informazione pertinente per il
collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato
e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.
L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non
può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere
dalla data di invio degli inviti. 5. Quando
l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del
risultato della valutazione completa dell'offerta
dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo
comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che
determinerà, durante dell'asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o
dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare
l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel
bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le
eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con
un determinato valore. Qualora siano autorizzate le
varianti, per ciascuna variante è fornita una formula
separata. 6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica,
gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli
offerenti almeno le informazioni che consentono loro di
conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi
possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri
prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato
d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi
momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase
dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota
l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi
dell'asta elettronica. 7. Gli enti aggiudicatori dichiarano
conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti
modalità: a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la
data e l'ora preventivamente fissate; b) quando non
ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle
esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti
aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il
termine che rispetteranno a partire dalla ricezione
dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta
elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta fissato
nell'invito a partecipare all'asta è stato
raggiunto. Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di
dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera
c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla
lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il
calendario di ogni fase dell'asta. 8. Dopo aver dichiarata
conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori
aggiudicano l'appalto sensi dell'articolo 55, in funzione dei
risultati dell'asta elettronica. 9. Gli enti aggiudicatori
non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in
modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o
in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto
a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di
bando di gara e quale definito nel capitolato
d'oneri.
Articolo 57 Offerte anormalmente
basse 1. Se, per un determinato appalto, talune offerte
appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente
aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte,
richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in
merito agli elementi costitutivi dell'offerta in
questione. Dette precisazioni possono riguardare in
particolare: a) l'economia del processo di fabbricazione
dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del
procedimento di costruzione; b) le soluzioni tecniche
adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i
servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità delle
forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione
e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve
essere effettuata la prestazione; e) l'eventualità che
l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 2. L'ente
aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti
elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni
fornite. 3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta
è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un
aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo
unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in
grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito
dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge
un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la
Commissione.
Sezione 3 Offerte contenenti prodotti
originari di paesi terzi e relazioni con detti
paesi Articolo 58 Offerte contenenti prodotti originari
di paesi terzi 1. Il presente articolo si applica a offerte
contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la
Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o
bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile
ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali
paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli
Stati membri nei confronti dei paesi terzi. 2. Qualsiasi
offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di
forniture può essere respinta se la parte dei prodotti
originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario(30), supera il 50% del valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del
presente articolo, i software impiegati negli impianti delle
reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. 3.
Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si
equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui
all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere
respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è
considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la
differenza di prezzo non supera il 3%. Tuttavia, un'offerta
non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se
l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o
difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi
sproporzionati. 4. Ai fini del presente articolo, per
determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di
cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con
decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato
esteso il beneficio della presente direttiva. 5. La
Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per
la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo
all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi
compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi
all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei
paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva,
su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di
conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi
conclusi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può modificare,
alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente
articolo.
Articolo 59 Relazioni con i paesi terzi
per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e
servizi 1. Gli Stati membri informano la Commissione di
ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto,
incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere
l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da
esse riferita. 2. La Commissione riferisce al Consiglio
entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli
periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi
terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in
proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC. 3.
La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto,
si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in
base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad
altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti
di servizi un paese terzo adotta i seguenti
comportamenti: a) non concede alle imprese della Comunità
un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla
Comunità alle imprese di tale paese terzo; b) non concede
alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle
imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a
quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure c)
concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più
favorevole di quello riservato alle imprese della
Comunità. 4. Gli Stati membri informano la Commissione di
ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle
proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione
di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e
dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di
diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII. 5. Nelle
circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in
qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di
sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella
relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi
a: a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in
questione; b) imprese legate alle imprese di cui alla
lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che
non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno
Stato membro; c) imprese che presentano offerte aventi per
oggetto servizi originari del paese terzo in questione. Il
Consiglio delibera quanto prima a maggioranza
qualificata. La Commissione può proporre tali misure di
propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato
membro. 6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della
Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi
internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare
nel quadro dell'OMC.
TITOLO III NORME APPLICABILI AI
CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI Articolo
60 Disposizione generale 1. Le regole relative
all'organizzazione di un concorso di progettazione sono
conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli
61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano
interessati a partecipare al concorso. 2. L'ammissione alla
partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere
limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una
parte di esso, b) dal fatto che i partecipanti, secondo la
legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso,
dovrebbero essere persone fisiche o persone
giuridiche.
Articolo 61 Soglie 1. Il presente
titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di
servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o
superiore a 499000 EUR. Ai fini del presente paragrafo, la
"soglia" è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di
servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o
versamenti ai partecipanti. 2. Il presente titolo si
applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo
totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti
versati ai partecipanti sia pari o superiore a 499000
EUR. Ai fini del presente paragrafo la "soglia" è il valore
complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato
al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40,
paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale
aggiudicazione nell'avviso di concorso.
Articolo
62 Concorsi di progettazione esclusi Il presente titolo
non si applica: 1) ai concorsi indetti nei casi previsti
agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi; 2)
ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro
interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità
dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una
decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia
considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo
o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale
articolo.
Articolo 63 Norme in materia di pubblicità
e di trasparenza 1. Gli enti aggiudicatori che intendono
indire un concorso di progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti
aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne
comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso
contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e
l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione
contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai
modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente
alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo
2. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è
trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del
medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di
cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti
aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali
informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti,
all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti
nelle offerte. 2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si
applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di
progettazione.
Articolo 64 Mezzi di
comunicazione 1. L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si
applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di
progettazione. 2. Le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da
garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi
informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non
consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione
del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione. 3. Ai
dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti
si applicano le seguenti regole: a) le informazioni
concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di
piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la
cifratura, sono messe a disposizione degli interessati.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e
dei progetti devono sono conformi ai requisiti dell'allegato
XXIV; b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere
sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il
livello della prestazione di servizi di certificazione
relativamente ai suddetti dispositivi.
Articolo
65 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione
dei partecipanti e commissione giudicatrice 1. Per
organizzare i concorsi di progettazione, gli enti
aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni
della presente direttiva. 2. Quando ai concorsi di
progettazione è ammessa la partecipazione di un numero
limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono
criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto
riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai
concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della
necessità di garantire un'effettiva concorrenza. 3. La
commissione giudicatrice è composta unicamente di persone
fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai
partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una
particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei
membri della commissione giudicatrice possiede la stessa
qualifica o una qualifica equivalente.
Articolo
66 Decisioni della commissione giudicatrice 1. La
commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei
suoi pareri. 2. Essa esamina i piani e i progetti
presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla
base dei criteri specificati nell'avviso di concorso. 3.
Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato
dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun
progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali
punti che richiedano di essere chiariti. 4. L'anonimato
deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della
commissione giudicatrice. 5. I candidati possono essere
invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la
commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo
scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. 6. È
redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri
della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO
IV OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 67 Obblighi
statistici 1. Gli Stati membri fanno pervenire alla
Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto
statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per
ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da
I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie
di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie,
sarebbero disciplinati dalla presente direttiva. 2. Per le
categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX,
gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme
stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68,
paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati
entro il 31 ottobre 2004, per l'anno precedente e prima del 31
ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le
informazioni necessarie alla verifica della corretta
applicazione dell'accordo. Le informazioni di cui al primo
comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi
della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di
telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le
cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri
di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati
all'allegato XVI B. 3. Le modalità d'applicazione previste
ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto
segue: a) la possibilità di escludere, a fini di
semplificazione amministrativa, gli appalti di minore
importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;
b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni
trasmesse.
Articolo 68 Comitato consultivo 1. La
Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli
appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione
71/306/CEE del Consiglio(31), in seguito denominato "il
Comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. 3. Il comitato adotta il
proprio regolamento interno.
Articolo 69 Revisione
delle soglie 1. La Commissione procede alla verifica delle
soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile
2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma,
alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo
68, paragrafo 2. Il calcolo del valore di tali soglie è
basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso
in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che
terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la
revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle
soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al
migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale
calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore
previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di
prelievo. 2. In occasione della revisione prevista dal
paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la procedura di
cui all'articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui
all'articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia
riveduta relativa agli appalti di servizi. Il controvalore
delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta
nazionale degli Stati membri non partecipanti all'Unione
monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore
è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute
espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano
l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che
entra in vigore il 1° gennaio. 3. Le soglie rivedute di cui
al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le
soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla
Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
all'inizio del mese di novembre successivo alla loro
revisione.
Articolo 70 Modificazioni La
Commissione può modificare, secondo la procedura di cui
all'articolo 68, paragrafo 2 quanto segue: a) l'elenco
degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo
che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;
b) le modalità di redazione, di trasmissione, di
ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli
avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63; c) le
modalità di riferimento specifico a voci particolari della
nomenclatura CPV negli avvisi; d) i numeri di riferimento
della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato
il campo di applicazione "ratione materiae" della presente
direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci
particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle
categorie di servizi elencate in detti allegati; e) i
numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato
XII, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione
materiae" della presente direttiva e le modalità di
riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura
negli avvisi; f) l'allegato XI; g) le modalità di
trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX
per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;
h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi
di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g)
dell'allegato XXIV; i) ai fini di semplificazione
conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di
applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di
traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti
statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2; j) le
modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo
69, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma.
Articolo
71 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più
tardi entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Gli Stati membri possono
accordarsi un termine supplementare di 35 mesi dalla scadenza
del termine di cui al primo comma ai fini dell'attuazione
delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6
della presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri. Le disposizioni
dell'articolo 30 sono applicabili dal 30 aprile 2004. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 72 Meccanismi di
controllo Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative
all'applicazione delle norme comunitarie in materia di
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni(32), gli Stati membri assicurano
l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi
efficaci, accessibili e trasparenti. A tal fine essi
possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia
indipendente.
Articolo 73 Abrogazione La
direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli
Stati membri relativi ai termini di attuazione e di
applicazione di cui all'allegatoXXV. I riferimenti alla
direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e
vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegatoXXVI.
Articolo 74 Entrata in
vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 75 Destinatari Gli Stati membri
sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 31 marzo
2004.
Per il Parlamento europeo Il Presidente P.
Cox
Per il Consiglio Il Presidente D.
Roche
(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112 e GU C 203
E del 27.8.2002, pag. 183. (2) GU C 193 del 10.7.2001, pag.
2. (3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23. (4) Parere del
Parlamento europeo del 17.1.2002, (GU C 271 E del 7.11.2002,
pag. 293), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003
(GU C 147 E del 24.6.2003, pag. 137) e posizione del
Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del
Consiglio del 2 febbraio 2004. (5) GU L 199 del 9.8.1993,
pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag.
1). (6) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1
del 4.1.2003, pag. 1). (7) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9.
Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del
1994. (8) GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3. (9) GU L 297
del 29.10.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 164 del 30.6.1994, pag. 3). (10) GU L 336 del 23.12.1994,
pag. 1. (11) Cfr. pag. 114 della presente Gazzetta
ufficiale. (12) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L
284 del 31.10.2003, pag. 1). (13) GU L 164 del 30.6.1994,
pag. 3. (14) GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41. (15) GU L
156 del 13.6.1997, pag. 55. (16) GU L 68 del 12.3.2002,
pag. 31. (17) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57. (18) GU L
18 del 21.1.1997, pag. 1. (19) GU L 13 del 19.1.2000, pag.
12. (20) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. (21)
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1). (22) Direttiva
2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce
un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000
pag. 16). (23) Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9
febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39
del 14.2.1976, pag. 40). Direttiva modificata con direttiva
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269
del 5.10.2002, pag. 15). (24) GU L 124 dell'8.6.1971, pag.
1. (25) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (26) GU L 340
del 16.12.2002, pag. 1. (27) GU L 193 del 18.7.1983, pag.
1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del
27.10.2001, pag. 28). (28) Nota: il titolo della direttiva
è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli
articoli del trattato conformemente all'articolo 12 del
trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un
riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del
trattato. (29) GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25. (30) GU
L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17). (31) GU L 185
del 16.8.1971, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione
77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15). (32) GU L 209
del 24 luglio 1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di
adesione del 1994.
ALLEGATO I
ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE
DI GAS O ENERGIA TERMICA Belgio - Distrigaz//NV
Distrigaz - Enti locali e intercomunali, per questa parte
delle loro attività Danimarca - Enti di distribuzione
del gas o di energia termica in base a un'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 4 della lov om varmeforsyning, cfr.
decreto n. 772 del 24 luglio 2000. - Enti di trasporto di
gas naturale in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 10 della lov nr. 449 del 31 maggio 2000 om
naturgasforsyning (relativa all'approvvigionamento di gas
naturale). - Enti di trasporto di gas in base ad
autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141
af 13. marts 1974 om rørledningsanlaeg på dansk
kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (posa di
condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di
idrocarburi). Germania - Enti locali, organismi di
diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la
distribuzione di gas o di energia termica o la gestione di
reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3
della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da
ultimo con legge del 10 novembre 2001. Grecia -
">ISO_7>Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Áåñßïõ (Ä.ÅÐ.Á.) Á.Å.",
>ISO_1>per il trasporto e la distribuzione di gas ai
sensi della legge 2364/95, modificata dalle leggi 2528,97,
2593/98 e 2773/99. Spagna - Enagas, S.A. - Bahía de
Bizkaia Gas, S.L. - Gasoducto Al Andalus, S.A. -
Gasoducto de Extremadura, S.A. - Infraestructuras Gasistas
de Navarra, S.A. - Regasificadora del Noroeste, S.A. -
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A - Transportista Regional de
Gas, S.A. - Unión Fenosa de Gas, S.A. - Bilbogas,
S.A. - Compañía Española de Gas, S.A. - Distribución y
Comercialización de Gas de Extramadura, S.A. -
Distribuidora Regional de Gas, S.A. - Donostigas, S.A. -
Gas Alicante, S.A. - Gas Andalucía, S.A. - Gas Aragón,
S.A. - Gas Asturias, S.A. - Gas Castilla - La Mancha,
S.A. - Gas Directo, S.A. - Gas Figueres, S.A. - Gas
Galicia SDG, S.A. - Gas Hernani, S.A. - Gas Natural de
Cantabria, S.A. - Gas Natural de Castilla y León, S.A. -
Gas Natural SDG, S.A. - Gas Natural de Alava, S.A. - Gas
Natural de La Coruña, S.A. - Gas Natural de Murcia SDG,
S.A. - Gas Navarra, S.A. - Gas Pasaia, S.A. - Gas
Rioja, S.A. - Gas y Servicios Mérida, S.L. - Gesa Gas,
S.A. - Meridional de Gas, S.A.U. - Sociedad del Gas
Euskadi, S.A. - Tolosa Gas, S.A. Francia - Société
nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas) - Gaz de
France, istituita con la loi n° 46-628 dell'8 aprile 1946
modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,
che ne regola anche il funzionamento - Enti per la
distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della loi
n° 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz - Compagnie française du méthane
(trasporto di gas) - Enti locali, o loro consorzi, per la
distribuzione di energia termica Irlanda - Bord Gáis
Éireann - Altri enti che possono ottenere una licenza per
l'esercizio dell'attività di distribuzione o trasmissione di
gas naturale dalla Commission for Energy Regulation ai sensi
delle disposizioni del Gas Acts 1976 to 2002. - Enti
titolari di una licenza ai sensi dell'Electricity Regulation
Act 1999 che in qualità di operatori di "Combined Heat and
Power Plants" distribuiscono energia termica. Italia -
SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di
gas. - Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal
testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi
da parte dei comuni e delle province approvato con regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal D.P.R. 4 ottobre 1986,
n. 902. - Enti per la distribuzione dell'energia termica al
pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982,
n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di
centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli
idrocarburi. - Enti locali, o loro consorzi, per
l'erogazione di energia termica al
pubblico. Lussemburgo - Société de transport de gaz
SOTEG S.A. - Gaswierk Esch-Uelzecht S.A. - Service
industriel de la Ville de Dudelange. - Service industriel
de la Ville de Luxembourg. - Enti locali, o loro consorzi,
per la distribuzione di energia termica. Paesi Bassi -
Enti operanti nel settore del trasporto o distribuzione di gas
sulla base di una (vergunning) concessa dalle amministrazioni
locali ai sensi della Gemeentewet. - Enti locali e
provinciali per il trasporto o la distribuzione del gas ai
sensi della Gemeentewet e della Provinciewet. - Enti
locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica
al pubblico Austria - Enti responsabili del trasporto o
della distribuzione di gas ai sensi della
Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451-1935 o della
Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, nella versione
aggiornata. - Enti responsabili del trasporto o della
distribuzione di calore ai sensi del Gewerbeordnung, BGBl. Nr.
194/1994, nella versione aggiornata. Portogallo - Enti
per il trasporto e la distribuzione del gas ai sensi
dell'articolo 1 del Decreto-Lei n. 8/200, dell'8 febbraio,
tranne i punti ii) e iii) della lettera b) del paragrafo 3 del
suddetto articolo. Finlandia - Enti pubblici o d'altro
genere che gestiscono una rete di trasporto di gas e che
distribuiscono o trasportano gas su licenza ai sensi del
capitolo 3, punto 1 o del capitolo 6, punto 1 della
maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/200); e enti
municipali o imprese pubbliche che producono, trasportano o
distribuiscono calore o forniscono calore a
reti. Svezia - Enti di trasporto o distribuzione di gas
o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai
sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Regno
Unito - Un ente pubblico di trasporto del gas quale
definito all'articolo 7, paragrafo 1 del Gas Act 1986 - Una
persona riconosciuta titolare di un'impresa di fornitura di
gas ai sensi dell'articolo 8 del Gas (Northern Ireland) Order
1996 - Un ente locale che mette a disposizione o gestisce
una rete fissa che fornisce o fornirà un servizio al pubblico
in relazione alla produzione, al trasporto o alla
distribuzione di energia termica - Una persona titolare di
una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), dell'Electricity Act 1989 che include le
disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detta
legge - The Northern Ireland Housing
Executive
ALLEGATO II
ENTI AGGIUDICATORI NEI
SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE
DI ELETTRICITÀ Belgio - SA Electrabel//NV
Electrabel - Società comunali e intercomunali, per tale
parte delle loro attività - SA Société de Production
d'Electricité//NV Elektriciteitsproductie
Maatschappij Danimarca - Enti di produzione di energia
elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi
dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767
del 28 agosto 2001. - Enti di trasporto di energia
elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi
dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767
del 28 agosto 2001. - Enti responsabili del sistema in
virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 27 della
lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto
2001. Germania - Enti locali, organismi di diritto
pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la
distribuzione di energia elettrica o la gestione di reti di
approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della
Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da
ultimo con legge del 10 novembre 2001. Grecia -
">ISO_7>Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóìïý Á.Å.",
>ISO_1>istituita con legge 1468/1950 relativa
all'istituzione della >ISO_7>ðåñß éäñýóåùò ôçò ÄÅÇ
>ISO_1>e che opera ai sensi della legge 2773/1999 e del
Decreto presidenziale 333/1999. -
">ISO_7>ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÌÅÔÁÖÏÑÁÓ
ÇËÅÊÔÑÉÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ Á.Å." >ISO_1>denominata
">ISO_7>ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÇÓ ÔÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ Þ ÄÅÓÌÇÅ",
>ISO_1>basata sull'articolo 14 della legge 2773/1999 e
sul Decreto presidenziale 328/2000 (>ISO_7>ÖÅÊ
268). >ISO_1>Spagna - Red Eléctrica de España,
S.A. - Endesa, S.A. - Iberdrola, S.A. - Unión Fenosa,
S.A. - Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. - Electra del
Viesgo, S.A. - Otras entidades encargadas de la producción,
transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su
normativa de desarrollo. Francia - Électricité de
France, istituita e operante ai sensi della loi 46/628 dell'8
aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz. - Enti di distribuzione di energia elettrica di
cui all'articolo 23 della loi 46-628 dell'8 aprile 1946
modificata sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz - Compagnie nationale du Rhône Irlanda - The
Electricity Supply Board - ESB Independent Energy [ESBIE -
fornitura di energia elettrica] - Synergen Ltd.
[generazione di energia elettrica] - Viridian Energy Supply
Ltd. [fornitura di energia elettrica] - Huntstown Power
Ltd. [generazione di energia elettrica] - Bord Gáis Éireann
[fornitura di energia elettrica] - Fornitori e produttori
di energia elettrica titolari di licenza ai sensi
dell'Electricity Regulation Act 1999 Italia - Società
del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di
produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, ai
sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modifiche ed integrazioni. - Altre imprese
operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Lussemburgo -
Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL),
di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ai sensi
della convenzione dell'11 novembre 1927 concernant
l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution
d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg,
approvata dalla loi del 4 gennaio 1928. - Le autorità
locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'energia
elettrica. - Société électrique de l'Our (SEO). -
Syndicat de communes SIDOR. Paesi Bassi - Enti operanti
nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di
una vergunning concessa dalle amministrazioni provinciali ai
sensi della Provinciewet. Austria - Enti che gestiscono
una rete di trasmissione o distribuzione ai sensi della
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr.
143/1998, nella versione aggiornata, o ai sensi delle leggi
sull'industria elettrica dei nove Länder
federali. Portogallo - NORMATIVE DI BASE -
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), istituita ai sensi del
Decreto-Lei 182/95, del 27 luglio e redazione conforme al
Decreto-Lei n. 56/97 del 14 marzo. - EMPRESA ELÉCTRICA DOS
AÇORES (EDA), che opera ai sensi del Decreto-Legislativo
Regional n. 15/96/A, del 1° agosto. - EMPRESA DE
ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), che opera ai sensi del
Decreto-Lei n. 99/91 e del Decreto-Lei n. 100/91, entrambi del
2 marzo. - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - Enti
produttori di elettettricità ai sensi del Decreto-Lei n.
183/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei
n. 56/97, del 14 marzo, modificato dal Decreto-Lei n.
198/2000, del 24 agosto. - Produttori indipendenti di
energia elettrica, ai sensi del Decreto-Lei n. 189/88, del 27
maggio, con redazione conforme aí Decretos-Lei n. 168/99, del
18 maggio, n. 313/95, del 24 novembre, n. 312/2001, del 10
dicembre e n. 339-C/2001, del 29 dicembre. - TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA - Enti che trasportano l'elettricità
ai sensi del Decreto-Lei n. 185/95, del 27 luglio, con
redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo. -
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA - Enti che
distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 184/95,
del 27 luglio, con redazione conforme ai Decretos-Lei n.
56/97, del 14 marzo, n. 344-B/82, del 19 settembre, n. 297/86
del 19 settembre e n. 341/90, del 30
ottobre. Finlandia - Enti municipali e imprese pubbliche
che producono elettricità e enti responsabili della
manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione di
elettricità e del trasporto di elettricità o della rete
elettrica su licenza in conformità della sezione 4 o della
sezione 16 della sähkömarkkinalaki//elmarknadslagen
(396/1995). Svezia - Enti di trasporto o distribuzione
di energia elettrica in virtù di una concessione rilasciata in
base alla ellagen (1997:857). Regno Unito - Una persona
titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 6
dell'Electricity Act 1989 - Una persona titolare di una
licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1,
dell'Electricity (Northern Ireland) Order
1992
ALLEGATO III
ENTI AGGIUDICATORI NEI
SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE
DI ACQUA POTABILE Belgio - Aquinter - Società
comunali e intercomunali, per tale parte delle loro
attività - Société wallonne des Eaux - Vlaams
Maatschappij voor Watervoorziening Danimarca - Enti di
distribuzione d'acqua di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del
lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning ecc. del 26
febbraio 1999. Germania - Enti di produzione o
distribuzione di acqua ai sensi degli
Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei
Laender (Kommunale Eigenbetriebe). - Enti di produzione o
distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die
Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der
Länder. - Enti di produzione d'acqua soggetti alla Gesetz
über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991,
modificata da ultimo il 15 maggio 2002. - Enti
(Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di acqua ai
sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle
Gemeindeverordnungen der Länder. - Società istituite in
virtù dell'Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da
ultimo il 19 luglio 2002, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile
1892, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o che hanno lo
statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che
producono o distribuiscono acqua in base a un contratto
speciale con le autorità regionali o locali. Grecia -
">ISO_7>Åôáéñåßá Õäñåýóåùò êáé Áðï÷åôåýóåùò Ðñùôåõïýóçò
Á.Å." ("Å.Õ.Ä.Á.Ð." >ISO_1>o ">ISO_7>Å.Õ.Ä.Á.Ð.
Á.Å."). >ISO_1>La struttura giuridica della compagnia è
disciplinata dalle seguenti normative, legge 2190/1920,
2414/1996 e congiuntamente dalle disposizioni della legge
1068/80 e della legge 2744/1999. - ">ISO_7>Åôáéñåßá
¾äñåõóçò êáé Áðï÷Ýôåõóçò Èåóóáëïíßêçò Á.Å." ("Å.Õ.Á.È. Á.Å.")
>ISO_1>disciplinata dalle disposizioni della legge
2937/2001 (GU 169 >ISO_7>Á) >ISO_1>e della legge
2651/1998 (GU 248 >ISO_7>Á) - "ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç
¾äñåõóçò êáé Áðï÷Ýôåõóçò Ìåßæïíïò Ðåñéï÷Þò Âüëïõ" ("ÄÅÕÁÌÂ"),
>ISO_1>che opera ai sensi della legge 890/1979 -
>ISO_7>Ïé "ÄçìïôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò ¾äñåõóçò -
Áðï÷Ýôåõóçò", >ISO_1>che producono e distribuiscono
l'acqua ai sensi della legge 1069/80 del 23 agosto 1980 -
>ISO_7>Ïé "Óýíäåóìïé ¾äñåõóçò", >ISO_1>che operano
ai sensi del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione
del codice dei comuni. - >ISO_7>Ïé "ÄÞìïé êáé
Êïéíüôçôåò", >ISO_1>che operano ai sensi del decreto
legge 410/1995, in applicazione del codice dei
comuni. Spagna - Mancomunidad de Canales de
Taibilla. - Otras entidades públicas integradas o
dependientes de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la
distribución de agua potable. - Otras entidades privadas
que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las
Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua
potable. Francia - Enti territoriali e enti pubblici
locali che esercitano un'attività di produzione o di
distribuzione di acqua potabile Irlanda - Enti di
produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local
Government [Sanitary Services] Act 1878 to
1964. Italia - Soggetti incaricati della gestione del
servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico
delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con
particolare riferimento da 112 a 116. - Ente autonomo
acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n.
2060. - Ente acquedotti siciliani istituito con leggi
regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n.
81. - Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge
5 luglio 1963, n. 9. Lussemburgo - Servizi degli enti
locali per la distribuzione d'acqua. - Consorzi di enti
locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con
la loi del 23 febbraio 2001 concernant la création des
syndicats de communes, modificata e completata dalla loi del
23 dicembre 1958 e dalla loi del 29 luglio 1981 e con la loi
del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de
l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à
partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre. Paesi Bassi - Enti
di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della
Waterleidingwet Austria - Comuni e raggruppamenti di
comuni competenti per la produzione, il trasporto e la
distribuzione di acqua potabile ai sensi delle
Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder
federali. Portogallo - SISTEMI COMUNALI PLURIMI -
Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con
posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese
private ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre. È
consentita l'amministrazione diretta da parte dello
Stato. - SISTEMI COMUNALI - Comuni, associazioni di comuni,
servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente
pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi
del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre e della legge n.
58/98, del 18 agosto. Finlandia - Autorità di fornitura
d'acqua che rientrano nella sezione 3 della
vesihuoltolaki//lagen om vattenjänster
(119/2001). Svezia - Enti locali e aziende municipali
che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in
virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Regno Unito - Un'impresa designata
quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del
Water Industry Act 1991 - Una water and sewerage authority
istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland)
Act 1994 - The Department for Regional Development
(Northern Ireland)
ALLEGATO IV
ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI Belgio -
Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen Danimarca - Danske
Statsbaner - Enti di cui alla legge n. 1317 del 20 dicembre
2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele
i privatbanerne. - Ørestadsselskabet I/S Germania -
Deutsche Bahn AG. - Altri enti che forniscono servizi
ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993,
modificata da ultimo il 21 giugno 2002. Grecia -
>ISO_7>Ï ">ISO_1>O>ISO_7>ñãáíéóìüò
Óéäçñïäñüìùí ÅëëÜäïò Á.Å." ("Ï.Ó.Å. Á.Å."), >ISO_1>in
conformità della legge 2671/98 - ">ISO_7>ÅÑÃÏÓÅ Á.Å."
>ISO_1>in conformità della legge 2366/95 Spagna -
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) - Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE). - Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). - Eusko
Trenbideak (Bilbao). - Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana. (FGV). - Ferrocarriles de
Mallorca. Francia - Société nationale des chemins de fer
français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi
d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30
dicembre 1982, titolo II, capitolo 1 - Réseau ferré de
France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13
febbraio 1997 Irlanda - Iarnród Éireann[/Irish
Rail] - Railway Procurement Agency Italia - Ferrovie
dello Stato SpA. - Trenitalia SpA. - Enti, società e
imprese che forniscono servizi ferroviari in base a
concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto
9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili. - Enti, società e imprese che forniscono
servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma
dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso
dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione. - Enti, società e imprese o
autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a
concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2
agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in
regime di concessione. - Enti, società e imprese che
forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 -
modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e
dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n.
166. Lussemburgo - Chemins de fer luxembourgeois
(CFL) Paesi Bassi - Enti aggiudicatori nel settore dei
servizi ferroviari Austria - Österreichische
Bundesbahnen, -
Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie -
Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai
sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, nella versione
aggiornata. Portogallo - CP - Caminhos de Ferro de
Portugal, E.P., ai sensi del Decreto - Lei n.109/77, del 23
marzo, - REFER, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n.104/97,
del 29 aprile, - RAVE, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.
323-H/2000, del 19 dicembre, - Fertagus, S.A, ai sensi del
Decreto-Lei n.189-B/99, del 2 giugno, - Metro do Porto,
S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre,
modificato dal Decreto-Lei n.261/2001, de 26 settembre, -
Normetro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15
dicembre, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26
settembre, - Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, ai
sensi del Decreto-Lei n.15/95, dell'8 febbraio, - Metro do
Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.10/2002, del 24
gennaio, - Metro Transportes do Sul, S.A, ai sensi del
Decreto-Lei n. 337/99, del 24 agosto, - Camere municipali e
enti comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del
Decreto-Lei n.159/99, del 14 settembre, - Autorità
pubbliche e imprese pubbliche che prestano servizi di
trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n.10/90, del 17
marzo, - Imprese private che prestano servizi di trasporto
ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n. 10/90, del 17 marzo,
quando sono titolari di diritti speciali o
esclusivi. Finlandia - VR Osakeyhtiö//VR
Aktiebolag Svezia - Enti pubblici che prestano servizi
ferroviari ai sensi del förordningen (1996:734) om statens
spåranläggningar e della lagen (1990:1157) om
järnvägssäkerhet. - Enti pubblici regionali e locali che
assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali e locali in
virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik. - Enti privati che effettuano servizi
ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi
del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se
tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3,
della direttiva. Regno Unito - Railtrack plc -
Eurotunnel plc - Northern Ireland Transport Holding
company - Northern Ireland Railways Company
Limited
ALLEGATO V
ENTI AGGIUDICATORI NEL
CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI,
FILOVIARI E DI AUTOBUS Belgio - Société des Transports
intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal
Vervoer van Brussel - Société régionale wallonne du
Transport e relative società di gestione (TEC Liège-Verviers,
TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC
Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar
exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC
Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC
Hainaut) - Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) -
Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali
o esclusivi Danimarca - Danske Statsbaner - Enti che
forniscono servizi pubblici d'autobus (almindelig rutekørsel)
in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del
lovbekendtgørelse nr. 738 dem 22 dicembre 1999 om
buskørsel. - Ørestadsselskabet I/S Germania - Enti
che forniscono servizi pubblici autorizzati di trasporto su
brevi distanze in virtù della Personenbeförderungsgesetz del
21 marzo 1961, modificata da ultimo il 21 agosto
2002. Grecia - ">ISO_7>Çëåêôñïêßíçôá Ëåùöïñåßá
Ðåñéï÷Þò Áèçíþí - Ðåéñáéþò Á.Å." ("Ç.Ë.Ð.Á.Ð. Á.Å."),
>ISO_1>che sono stati fondati e operano ai sensi del
decreto legge 768/1970 (>ISO_7>Á'273),
>ISO_1>della legge 588/1977 (>ISO_7>Á'148)
>ISO_1>e della legge 2669/1998
(>ISO_7>Á'283). - "Çëåêôñéêïß Óéäçñüäñïìïé Áèçíþí -
Ðåéñáéþò" ("Ç.Ó.Á.Ð. Á.Å."), >ISO_1>che sono stati
fondati e operano ai sensi della legge
352/1976(>ISO_7>Á' 147) >ISO_1>e della legge
2669/1998(>ISO_7>Á'283). - "Ïñãáíéóìüò Áóôéêþí
Óõãêïéíùíéþí Áèçíþí Á.Å." ("Ï.Á.ÓÁ. Á.Å."), 2175/1993 (Á'211)
êáé ôïõ í.2669/1998 (Á'283) - "Åôáéñåßá Èåñìéêþí Ëåùöïñåßùí
Á.Å." ("Å.È.Å.Ë. Á.Å."), >ISO_1>che è stato fondato e
opera ai sensi della legge 2175/1993 (>ISO_7>Á'211)
>ISO_1>e della legge 2669/1998 (>ISO_7>Á'283) -
"Áôôéêü Ìåôñü Á.Å.",>ISO_1>che è stato fondato e opera
ai sensi della legge 1955/1991 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò
Áóôéêþí Óõãêïéíùíéþí Èåóóáëïíßêçò" ("Ï.Á.Ó.È."),
>ISO_1>che è stato fondato e opera ai sensi del decreto
3721/1957, del decreto legge 716/1970, della legge 866/79 e
della legge 2898/2001 (>ISO_7>Á'71). - "Êïéíü Ôáìåßï
Åßóðñáîçò Ëåùöïñåßùí" ("ê.ô.å.ë."), >ISO_1>che opera ai
sensi della legge 2963/2001 (>ISO_7>Á'268) -
"ÄçìïôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò Ëåùöïñåßùí Ñüäïõ êáé Êù",
>ISO_1>denominate rispettivamente ">ISO_7>ÑÏÄÁ"
>ISO_1>e ">ISO_7>ÄÅÁÓ ÊÙ", >ISO_1>che
operano ai sensi della legge 2963/2001
(>ISO_7>Á'268) >ISO_1>Spagna - Entidades que
prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y
correspondiente legislación autonómica en su caso. -
Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con
arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres. Francia - Enti aggiudicatori che forniscono
servizi di trasporto pubblico, in virtù dell'articolo 7-II
della loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153
del 30 dicembre 1982 - Régie autonome des transports
parisiens, Société nationale des chemins de fer français e
altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad
autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports
d'Ile-de-France in virtù dell'ordonnance n° 59-151 del 7
gennaio 1959 modificata e relativi decreti applicativi
concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella
regione Ile-de-France - Réseau ferré de France, ente
pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio
1997 Irlanda - Iarnród Éireann[/Irish Rail] - Railway
Procurement Agency - Luas[/Dublin Light Rail] - Bus
Éireann[/Irish Bus] - Bus Átha Cliath[/Dublin Bus] -
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle
disposizioni del Road Transport Act 1932,
modificato. Italia - Enti, società e imprese che
forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi
automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le
relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e
locale. Essi sono, ad esempio: - Enti, società e imprese
che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a
concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939,
n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata) - art. 1, modificata
dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 771. - Enti, società e imprese che
forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art.
1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 -
Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle
province. - Enti, società e imprese che forniscono servizi
di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo
1997, n. 59 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre
1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1°agosto 2002, n.
166. - Enti, società e imprese che forniscono servizi di
trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con
legge 18 agosto 2000 n. 267 - modificato dall'art. 35 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. - Enti, società e imprese
che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art.
242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che
approva il testo unico delle disposizioni di legge per le
ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione
meccanica e gli automobili. - Enti, società e imprese e
autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate
ai sensi dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 -
Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi
di trasporto in concessione. - Enti, società e imprese che
operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14
della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per
l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee
di trasporto in regime di concessione. Lussemburgo -
Chemins de fer du Luxembourg (CFL). - Service communal des
autobus municipaux de la Ville de Luxembourg. - Transports
intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE). - Le
imprese di autobus, che operano ai sensi del règlement
grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions
d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation
des services de transports routiers réguliers de personnes
rémunérées. Paesi Bassi - Enti di trasporto pubblici ai
sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet
Personenvervoer Austria - Enti competenti per la
fornitura di servizi di trasporto ai sensi della
Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, nella versione aggiornata,
o della Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, nella
versione aggiornata. Portogallo - Metropolitano de
Lisboa, E.P., ai sensi del Decreto - Lei 439/78, del 30
dicembre, - Camere municipali, servizi comunali e imprese
comunali, previste dalla Lei n. 58/98, del 18 agosto, che
forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei 159/99, del
14 settembre, - Autorità pubbliche e imprese pubbliche che
forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei
10/90, del 17 marzo, - Imprese private che forniscono
servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del
17 marzo, allorché sono titolari di diritti speciali o
esclusivi, - Enti che forniscono servizi di trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 98º del Regulamento de
Transportes em Automóveis (Decreto n. 37272, del 31 dicembre
del 1948, - Enti che forniscono servizi di trasporto
pubblico ai sensi della Lei n. 688/73, del 21 dicembre, -
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del
Decreto - Lei n. 38144, del 31 dicembre del
1950. Finlandia - Enti che forniscono servizi regolari
di trasporto con autocorriere nel quadro di una licenza
speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta
henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillstandspliktig
persontrafik pa väg (343/1991), autorità municipali di
trasporto e imprese pubbliche che forniscono servizi di
trasporto pubblico di autocorriere, ferrovia o ferrovia
sotterranea, o che mantengono una rete ai fini di fornire
detti servizi di trasporto. Svezia - Enti che prestano
servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù della lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della
lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. - Enti pubblici o
privati che prestano un servizio di filobus o di autobus in
virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik e della yrkestrafiklagen (1998:490). Regno
Unito - London Regional Transport - London Underground
Limited - Transport for London - Una filiale della
Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater
London Authority Act 1999 - Strathclyde Passenger Transport
Executive - Greater Manchester Passenger Transport
Executive - Tyne and Wear Passenger Transport
Executive - Brighton Borough Council - South Yorkshire
Passenger Transport Executive - South Yorkshire Supertram
Limited - Blackpool Transport Services Limited - Conwy
County Borough Council - Una persona che fornisce un
servizo locale a Londra quale definito nella section 179(1)
del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) ai
sensi di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di
cui alla section 156(2) di detta legge o ai sensi di un
accordo di filiale di trasporto quale definito dalla section
169 di detta legge - Northern Ireland Transport Holding
Company - Una persona titolare di una licenza di servizio
stradale ai sensi della section 4(1) del Transport Act
(Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio
regolare quale previsto da detta licenza
ALLEGATO
VI
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI
POSTALI BELGIO De Post//La Poste DANIMARCA Post
Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni
2002. GERMANIA - GRECIA >ISO_7>ÅëëçíéêÜ
Ôá÷õäñïìåßá ÅË.ÔÁ >ISO_1>fondate con decreto legge
496/70 e che operano ai sensi della legge 2668/98
(ELTA) SPAGNA Correos y Telégrafos,
S.A. FRANCIA La Poste IRLANDA An Post
plc ITALIA Poste Italiane
SpA. LUSSEMBURGO Entreprise des Postes et
Télécommunications Luxembourg PAESI
BASSI - AUSTRIA Österreichische Post
AG PORTOGALLO CTT - Correios de
Portugal FINLANDIA - SVEZIA Posten Sverige
AB Posten Logistik AB BLSI-I AB DPD Nordic AB DPD
Sverige AB Falcon Air AB Hultbergs Inrikes Transporter
AB (HIT) Posten Express AB Posten Logistik
AB Poståkeriet Sverige AB SwedeGiro
AB TAB - REGNO UNITO -
ALLEGATO
VII
ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED
ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI
GAS Belgio - Danimarca - Enti ai sensi delle
seguenti leggi: - Lov om Danmarks undergrund, jf.
lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002. - Lov om
kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj
1979. Germania - Enti di cui alla Bundesberggesetz vom
13. August 1980. Grecia - ">ISO_7>ÅëëçíéêÜ
ÐåôñÝëáéá Á.Å.", >ISO_1>ai sensi della legge 2593/98
riguardante la ristrutturazione della >ISO_7>Ä.Å.Ð. Á.Å.
>ISO_1>e delle imprese sussidiarie, statuto e altre
disposizioni pertinenti. Spagna - BG International
Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A. - Cambria
Europe, Inc. - CNWL oil (España), S.A. - Compañía de
investigación y explotaciones petrolíferas, S.A. - Conoco
limited. - Eastern España, S.A. - Enagas, S.A. -
España Canadá resources Inc. - Fugro - Geoteam, S.A. -
Galioil, S.A. - Hope petróleos, S.A. - Locs oil compay
of Spain, S.A. - dusa oil Ltd. - Muphy Spain oil
company - Onempm España, S.A. - Petroleum oil & gas
España, S.A. - Repsol Investigaciones petrolíferas,
S.A. - Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A. -
Taurus petroleum, AN. - Teredo oil limited - Unión
Fenosa gas exploración y producción, S.A. - Wintersahll,
AG - YCI España, L.C. - Otras entidades que operan en
virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
hidrocarburos y su normativa de desarrollo. Francia -
Enti di prospezione ed estrazione di petrolio o di gas ai
sensi del codice minerario e dei relativi testi di
applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile
1995 Irlanda - Enti titolari di un'authorisation,
license, permit o concession per la prospezione o estrazione
di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti: -
Continental Shelf Act 1968 - Petroleum and Other Minerals
Development Act 1960 - Licensing Terms for Offshore Oil and
Gas Exploration and Development 1992 - Petroleum
(Production) Act (NI) 1964. Italia - Enti titolari di
un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una
concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di
gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza
dei seguenti atti: - legge 10 febbraio 1953, n. 136; -
legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio
1967, n. 613; - legge 9 gennaio 1991, n. 9; - decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625; - legge 26 aprile
1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164. Lussemburgo - Paesi Bassi - Enti ai
sensi della Mijnbouwwet (per 1 januari 2003) Austria -
Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di petrolio
o gas ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr.
38/1999, nella versione aggiornata. Portogallo Enti ai
sensi del - Decreto-Lei n. 109/94, del 26 aprile e Portaria
n. 790/94, del 5 settembre; - Decreto-Lei n. 82/94, del 24
agosto e Despacho n. A-87/94, del 17
gennaio. Finlandia - Svezia - Enti che beneficiano
di una concessione per la prospezione o l'estrazione di
petrolio o di gas in virtù della minerallagen (1991:45) o che
hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln. Regno Unito - Una
persona che opera in virtù di una licenza rilasciata ai sensi
del Petroleum Act 1998 o di effetto equivalente - Una
persona titolare di una licenza ai sensi del Petroleum
(Production) Act (Northern Ireland) 1964
ALLEGATO
VIII
ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE
ED ESTRADIZIONE DI CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI
SOLIDI Belgio - Danimarca - Enti di prospezione o
estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi
della lovbekendtgørelse nr. 569 del 30 giugno
1997. Germania - Enti di prospezione o estrazione del
carbone o altri combustibili solidi ai sensi della
Bundesberggesetz del 13 agosto 1980. Grecia -
">ISO_7>Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóìïý",
>ISO_1>impresa pubblica di prospezione o estrazione di
carbone o altri combustibili solidi ai sensi del codice
minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile
1976. Spagna - Alto Bierzo, S.A. - Antracitas de
Arlanza, S.A. - Antracitas de Gillon, S.A. - Antracitas
de La Granja, S.A. - Antracitas de Tineo, S.A. -
Campomanes Hermanos, S.A. - Carbones de Arlanza, S.A. -
Carbones de Linares, S.A. - Carbones de Pedraforca,
S.A. - Carbones del Puerto, S.A. - Carbones el Túnel,
S.L. - Carbones San Isidro y María, S.A. - Carbonifera
del Narcea, S.A. - Compañia Minera Jove, S.A. - Compañía
General Minera de Teruel, S.A. - Coto minero del Narcea,
S.A. - Coto minero del Sil, S.A. - Empresa Nacional
Carbonífera del Sur, S.A. - Endesa, S.A. - Gonzalez y
Diez, S.A. - Hijos de Baldomero García, S.A. - Hullas
del Coto Cortés, S.A. - Hullera Vasco-leonesa, S.A. -
Hulleras del Norte, S.A. - Industrial y Comercial Minera,
S.A. - La Carbonífera del Ebro, S.A. - Lignitos de
Meirama, S.A. - Malaba, S.A. - Mina Adelina, S.A. -
Mina Escobal, S.A. - Mina La Camocha, S.A. - Mina La
Sierra, S.A. - Mina Los Compadres, S.A. - Minas de
Navaleo, S.A. - Minas del Principado, S.A. - Minas de
Valdeloso, S.A. - Minas Escucha, S.A. - Mina Mora
primera bis, S.A. - Minas y explotaciones industriales,
S.A. - Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A. - Minera
del Bajo Segre, S.A. - Minera Martín Aznar, S.A. -
Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A. - Muñoz Sole
hermanos, S.A. - Promotora de Minas de carbón, S.A. -
Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa. - Sociedad
minera Santa Bárbara, S.A. - Unión Minera del Norte,
S.A. - Union Minera Ebro Segre, S.A. - Viloria Hermanos,
S.A. - Virgilio Riesco, S.A. - Otras entidades que
operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
su normativa de desarrollo. Francia - Enti di
prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi ai sensi del code minier e dei relativi testi di
applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile
1995 Irlanda - Bord na Mona plc. set up and operating
pursuant to the Turf Development Act 1946 to
1998. Italia - Carbosulcis
SpA. Lussemburgo - Paesi Bassi - Austria -
Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di carbone o
di altri combustibili solidi ai sensi della
Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione
aggiornata. Portogallo - Empresa Nacional de
Urânio. Finlandia - Enti che beneficiano di una
concessione speciale per l'esplorazione o l'estrazione di
combustibili solidi a titolo della laki oikeudesta luovuttaa
valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlata
statlig fastighetsförmögenhet (...). Svezia - Enti che
beneficiano di una concessione per la prospezione e
l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in
virtù della minerallagen (1991:45) o della lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione
ai sensi della lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln. Regno Unito - Un operatore titolare
di licenza (ai sensi del Coal Industry Act 1994) - The
Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern
Ireland) - Una persona che opera in virtù di una licenza di
prospezione, una concessione mineraria, una licenza mineraria
o un permesso minerario quali definiti dalla section 57(1) del
Mineral Development Act (Northern Ireland)
1969
ALLEGATO IX
ENTI AGGIUDICATORI NEL
CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI
TERMINALI Belgio - Gemeentelijk Havenbedrijf van
Antwerpen - Havenbedrijf van Gent - Maatschappij der
Brugse Zeevaartinrichtigen - Port autonome de
Charleroi - Port autonome de Namur - Port autonome de
Liège - Port autonome du Centre et de l'Ouest - Société
régionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van
de Haven van Brussel - Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen Danimarca - Porti, quali definiti
all'articolo 1 della lov nr. 326 del 28 maggio 1999 om
havne. Germania - Porti marittimi appartenenti, in toto
o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise,
Gemeinden). - Porti interni soggetti alla Hafenordnung in
virtù delle Wassergesetze dei Länder. Grecia -
">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Ðåéñáéþò Áíþíõìç Åôáéñåßá"
("Ï.Ë.Ð. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2688/99 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Èåóóáëïíßêçò
>ISO_1>A>ISO_7>íþíõìç Åôáéñßá" ("Ï.Ë.È. Á.Å."),
>ISO_1>ai sensi della legge 2688/99 -
">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Áëåîáíäñïýðïëçò Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.Á. Á.Å.") >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Âüëïõ Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.Â. Á.Å.") >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Åëåõóßíáò
Áíþíõìç Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.Å. Á.Å.") >ISO_1>ai sensi della
legge 2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò
Çãïõìåíßôóáò Áíþíõìç Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.ÇÃ. Á.Å."),
>ISO_1>ai sensi della legge 2932/01 -
">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Çñáêëåßïõ Áíþíõìç Åôáéñåßá"
("Ï.Ë.Ç. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò ÊáâÜëáò Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.Ê. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò ÊÝñêõñáò Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.ÊÅ. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Ëáõñßïõ Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.Ë. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Ðáôñþí Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.ÐÁ. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - ">ISO_7>Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Ðáôñþí Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.ÐÁ. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - "O>ISO_7>ñãáíéóìüò ËéìÝíïò ÑáöÞíáò Áíþíõìç
Åôáéñåßá" ("Ï.Ë.Ñ. Á.Å."), >ISO_1>ai sensi della legge
2932/01 - Altri porti disciplinati dal Decreto
presidenziale 649/ 1977. (Sorveglianza organizzazione del
funzionamento e controllo amministrativo dei
porti). Spagna - Ente público Puertos del Estado -
Autoridad Portuaria de Alicante - Autoridad Portuaria de
Almería - Motril - Autoridad Portuaria de Avilés -
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras - Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz - Autoridad Portuaria de
Baleares - Autoridad Portuaria de Barcelona - Autoridad
Portuaria de Bilbao - Autoridad Portuaria de Cartagena -
Autoridad Portuaria de Castellón - Autoridad Portuaria de
Ceuta - Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao -
Autoridad Portuaria de Gijón - Autoridad Portuaria de
Huelva - Autoridad Portuaria de Las Palmas - Autoridad
Portuaria de Málaga - Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra - Autoridad Portuaria de Melilla - Autoridad
Portuaria de Pasajes - Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife - Autoridad Portuaria de Santander - Autoridad
Portuaria de Sevilla - Autoridad Portuaria de
Tarragona - Autoridad Portuaria de Valencia - Autoridad
Portuaria de Vigo - Autoridad Portuaria de Villagarcía de
Arousa - Otras entidades Portuarias de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y
Valencia. Francia - Port autonome de Paris istituito con
la loi n° 68-917 del 24 ottobre 1968 relative au port autonome
de Paris - Port autonome de Strasbourg istituito dalla
convention del 20 maggio 1923 entre l'État et la ville de
Strasbourg relative à la construction du port rhénan de
Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port,
approvata dalla loi del 26 aprile 1924 - Porti autonomi
disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des
ports maritimes - Porti non autonomi disciplinati dagli
articoli R. 121-1 e seguenti del code des ports maritimes -
Porti gestiti dalle autorità regionali o dipartimentali che
operano in base a concessione rilasciata dalle autorità
regionali o dipartimentali a norma dell'articolo 6 della loi
n° 83-663 del 22 luglio 1983 complétant la loi n° 83-8 del 7
gennaio 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et l'État - Voies navigables
de France, ente pubblico soggetto alle disposizioni
dell'articolo 124 della loi n° 90-1168 del 29 dicembre 1990
modificata Irlanda - Porti disciplinati dagli Harbours
Acts 1946 to 2000 - Porto di Rosslare Harbour gestito ai
sensi degli Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts
1899. Italia - Porti statali e altri porti gestiti dalle
Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione,
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. - Porti autonomi (enti
portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19
del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n.
327. Lussemburgo - Port de Mertert, istituito e
disciplinato dalla loi modificata del 22 luglio1963 relative à
l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la
Moselle. Paesi Bassi - Enti aggiudicatori nel settore
delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri
terminali Austria - Porti per la navigazione interna
parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei
Gemeinden. Portogallo - APDL - Administração dos Portos
do Douro e Leixões, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 335/98,
del 3 novembre del 1998; - APL - Administração do Porto de
Lisboa, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 336/98, del 3
novembre 1998; - APS - Administração do Porto de Sines,
S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 337/98, del 3 novembre
1998; - APSS - Administração dos Portos de Setúbal e
Sesimbra, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 338/98, del 3
novembre 1998; - APA - Administração do Porto de Aveiro,
S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 339/98, del 3 novembre
1998; - IPN - Instituto Portuário do Norte, ai sensi del
Decreto - Lei n. 242/99, del 28 giugno 1999; - ICP -
Instituto Portuário do Centro, ai sensi del Decreto - Lei n.
243/99, del 28 giugno 1999; - IPS - Instituto Portuário do
Sul, ai sensi del Decreto - Lei n. 244/99, del 28 giugnol
1999; - IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, ai
sensi del Decreto - Lei n. 138-A/97, del 3
giugno. Finlandia - Porti operanti a titolo dellalaki
kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista
annetun lain//lagen om kommunala hamnanordningar och
trafikavgifter(955/76) e porti istituiti su licenza a titolo
della sezione 3 della/laki yksityisistä yleisistä
satamista//lagen om privata allmänna hamnar(1156/1994). -
Saimaan kanavan hoitokunta//Förvaltningsnämnden för Saima
kanal Svezia - Impianti portuali e terminali ai sensi
della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744)
om trafiken på Göta kanal. Regno Unito - Un'autorità
locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli
impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
utilizzati dai vettori per via marittima o via navigabile
interna - Un'autorità portuale ai sensi della section 57
del Harbours Act 1964 - British Waterways Board -
Un'autorità portuale ai sensi della section 38(1) del Harbours
Act (Northern Ireland) 1970
ALLEGATO X
ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI
AEROPORTUALI Belgio - Belgocontrol - Brussels
International Airport Company - Luchthaven van Deurne -
Luchthaven van Oostende - SA Brussels South Charleroi
Airport - SA Société de Développement et de Promotion de
l'Aéroport de Bierset Danimarca - Aeroporti che operano
in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
55, paragrafo 1, lla lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse n.
543 del 13 giugno 2001. Germania - Aeroporti quali
definiti all'articolo 38, paragrafo 2, punto 1, lla
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung del 19 giugno 1964, modificata
da ultimo il 21 agosto 2002. Grecia -
">ISO_7>Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò" ("ÕÐÁ"),
>ISO_1>che opera in base al decreto legge 714/70,
modificata dalla legge 1340/83, e la cui organizzazione è
disciplinata dal Decreto presidenziale 56/89, modificato
successivamente. - La compagnia ">ISO_7>ÄéåèíÞò
ÁåñïëéìÝíáò Áèçíþí" >ISO_1>con sede a Spata, che opera
ai sensi della legge 2338/95 ">ISO_7>Êýñùóç Óýìâáóçò
ÁíÜðôõîçò ôïõ ÍÝïõ Äéåèíïýò Áåñïäñïìßïõ ôçò ÁèÞíáò óôá ÓðÜôá,
'ßäñõóç ôçò åôáéñåßáò >ISO_1>«>ISO_7>ÄéåèíÞò
ÁåñïëéìÝíáò Áèçíþí Á.Å.' Ýãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò"). - "Öïñåßò Äéá÷åßñéóçò" >ISO_1>ai
sensi del Decreto presidenziale 158/02 ">ISO_7>ºäñõóç,
êáôáóêåõÞ, åîïðëéóìüò, ïñãÜíùóç, äéïßêçóç, ëåéôïõñãßá êáé
åêìåôÜëëåõóç ðïëéôéêþí áåñïëéìÝíùí áðü öõóéêÜ ðñüóùðá, íïìéêÜ
ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò
Áõôïäéïßêçóçò" (ÖÅÊ Á 137) >ISO_1>Spagna - Ente
público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA). Francia - Aerodromi gestiti da enti pubblici in
virtù degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code de
l'aviation civile - Aerodromi gestiti nel quadro di una
concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo
R.223-2 del code de l'aviation civile - Aerodromi gestiti
in virtù di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di
occupazione temporanea - Aerodromi istituiti da un ente
pubblico e oggetto di una convenzione contemplata
dall'articolo L. 221-1 del code de l'aviation
civile Irlanda - Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon
gestiti daAer Rianta-/Irish Airports. - Aeroporti che
operano in base a una public use licence rilasciata in base
all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air
Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i
servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il
trasporto pubblico di passeggeri, posta e
merci. Italia - AAAVTAG. - Enti di gestione per leggi
speciali. - Enti che gestiscono impianti aeroportuali in
base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c.n.,
R.D. 30 marzo 1942, n. 327. - R.A.I. Registro Aeronautico
Italiano. Lussemburgo - Aéroport du Findel. Paesi
Bassi - Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18
e seguenti del Luchtvaartwet Austria - Enti competenti
per l'allestimento degli aeroporti ai sensi della
Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, nella versione
aggiornata. Portogallo - ANA - Aeroportos de Portugal,
S.A., istituita ai sensi del Decreto - Lei n. 404/98, del 18
dicembre; - NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de
Portugal, E. P.., istituita ai sensi del Decreto - Lei n.
404/98, del 18 dicembre. - ANAM - Aeroportos e Navegação
Aérea da Madeira, S.A., istituita ai sensi del Decreto - Lei
n. 453/91, dell'11 dicembre; Finlandia - Aeroporti
gestiti dal "Ilmailulaitos//Luftfartsverket" o da un'impresa
municipale o pubblica a titolo
dellailmailulaki//luftfartslagen(281/1995). Svezia -
Aeroporti pubblici che operano ai sensi della luftfartslagen
(1957:297). - Aeroporti privati che operano in base a
licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge
se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2,
paragrafo 3, lla direttiva. Regno Unito - Un'autorità
locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli
impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori
aerei - Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports
Act 1986 che gestisce un aeroporto nel rispetto dell'economic
regulation di cui alla Part IV di detto Act - Highland and
Islands Airports Limited - Un'operatore aeroportuale ai
sensi dell'Airports (Northern Ireland) Order
1994
ALLEGATO XI
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3 A.
TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA
TERMICA Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, l 22 giugno 1998, concernente norme comuni per il
mercato del gas naturale(1) B. PRODUZIONE, TRASPORTO O
DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ Direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica(2) C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI
ACQUA POTABILE - D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI
SERVIZI FERROVIARI - E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI
SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E
DI AUTOBUS - F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI
SERVIZI POSTALI Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualità del
servizio(3) G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI
GAS Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi(4) H. PROSPEZIONE ED
ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI
SOLIDI - I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI
PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI - J. ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI
AEROPORTUALI -
(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag.
1. (2) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (3) GU L 15 del
21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2002/39/CE (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21). (4)
GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
ALLEGATO
XII
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
PARAGRAFO 2, LETTERA b)(1) >SPAZIO PER
TABELLA>
(1) In caso di interpretazione divergente
tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura
NACE.
ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI CHE DEVONO
COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA A. PROCEDURE APERTE 1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell'ente
aggiudicatore. 2. Indicare eventualmente se l'appalto è
riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata
nel contesto di programmi di lavoro protetti. 3. Tipo di
appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente
se si tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio
ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione
(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di
acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o
di una combinazione tra queste possibilità. 4. Luogo di
consegna, di esecuzione o di prestazione. 5. Per le
forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da
fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.
Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche,
se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi
di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle
prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera
(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). b)
Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per
parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o
l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei
vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per tutti i lotti. c) Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 6.
Per i servizi: a) Natura e quantità dei servizi da fornire.
Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.
Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche,
se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi
di gara per i servizi richiesti. b) Indicare se, in forza
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare
professione. c) Riferimenti a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. d) Indicare se le persone
giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale responsabile della prestazione del
servizio. e) Indicare se i prestatori di servizi possono
presentare offerte per una parte dei servizi in
questione. 7. Indicare, se noto, se la presentazione di
varianti è autorizzata o meno. 8. Termine di consegna o di
esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile,
data di inizio. 9. a) Indirizzo presso cui possono essere
chiesti il capitolato d'oneri e i documenti
complementari. b) Eventualmente, importo e modalità di
pagamento della somma necessaria per ottenere tali
documenti. 10. a) Termine ultimo per la ricezione delle
offerte o delle offerte indicative quando si tratta
dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico. b)
Indirizzo cui esse vanno spedite. c) Lingua o lingue in cui
devono essere redatte. 11. a) Eventualmente, persone
ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. b) Data,
ora e luogo di tale apertura. 12. Eventualmente, cauzione e
garanzie richieste. 13. Modalità essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
in materia. 14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia
aggiudicato l'appalto. 15. Requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario
dovrà soddisfare. 16. Periodo di tempo durante il quale
l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 17.
Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la
realizzazione dell'appalto. 18. Criteri definiti
all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più
vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato
d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a
presentare un'offerta. 19. Eventualmente, il riferimento
alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la
pubblicazione del presente avviso nel "profilo di
committente", cui si riferisce l'appalto. 20. Denominazione
ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al
termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione può essere richiesta. 21. Data
di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 22.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a
cura di tale Ufficio). 23. Altre informazioni
pertinenti. B. PROCEDURE RISTRETTE 1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori
protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti. 3. Tipo di appalto
(forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si
tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio ai
sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione
(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di
acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o
di una combinazione tra queste possibilità. 4. Luogo di
consegna, di esecuzione o di prestazione. 5. Per le
forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da
fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.
Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile,
un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i
prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni,
nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri
di rimando alla nomenclatura). b) Indicazioni relative alla
possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte
le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli
appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più
lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità
di presentare offerte per uno, per più o per tutti i
lotti. c) Per gli appalti di lavori: informazioni
sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo
comporti anche l'elaborazione di progetti. 6. Per i
servizi: a) Natura e quantità dei servizi da fornire.
Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.
Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche,
se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi
di gara per i servizi richiesti. b) Indicare se, in forza
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare
professione. c) Riferimenti a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. d) Indicare se le persone
giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio. e) Indicare se i prestatari possono presentare
offerte per una parte dei servizi in questione. 7.
Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è
autorizzata o meno. 8. Termine di consegna o di esecuzione
o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di
inizio. 9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia
aggiudicato l'appalto. 10. a) Termine ultimo di ricevimento
delle domande di partecipazione. b) Indirizzo cui esse
vanno spedite. c) Lingua o lingue in cui devono essere
redatte. 11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a
presentare offerte. 12. Eventualmente, cauzione e garanzie
richieste. 13. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 14.
Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore
economico e i requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che deve soddisfare. 15. Criteri definiti
all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più
vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato
d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a
presentare un'offerta. 16. Eventualmente, condizioni
particolari cui è sottoposta la realizzazione
dell'appalto. 17. Eventualmente, il riferimento alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la
pubblicazione del presente avviso nel "profilo di
committente", cui si riferisce l'appalto. 18. Denominazione
ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al
termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione può essere richiesta. 19. Data
di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 20.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a
cura di tale Ufficio). 21. Altre informazioni
pertinenti. C. PROCEDURE NEGOZIATE 1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori
protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti. 3. Tipo di appalto
(forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si
tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio ai
sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione
(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di
acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o
di una combinazione tra queste possibilità. 4. Luogo di
consegna, di esecuzione o di prestazione. 5. Per le
forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da
fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.
Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile,
un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i
prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni,
nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri
di rimando alla nomenclatura). b) Indicazioni relative alla
possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte
le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli
appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più
lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità
di presentare offerte per uno, per più o per tutti i
lotti. c) Per gli appalti di lavori: informazioni
sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo
comporti anche l'elaborazione di progetti. 6. Per i
servizi: a) Natura e quantità dei servizi da fornire.
Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.
Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche,
se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi
di gara per i servizi richiesti. b) Indicare se, in forza
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare
professione. c) Riferimenti a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. d) Indicare se le persone
giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale responsabile della prestazione del
servizio. e) Indicare se i prestatari possono presentare
offerte per una parte dei servizi in questione. 7.
Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è
autorizzata o meno. 8. Termine di consegna o di esecuzione
o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di
inizio. 9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia
aggiudicato l'appalto. 10. a) Termine ultimo di ricevimento
delle domande di partecipazione. b) Indirizzo cui esse
vanno spedite. c) Lingua o lingue in cui devono essere
redatte. 11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di
garanzia richieste. 12. Modalità essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
in materia. 13. Informazioni riguardanti la situazione
propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che deve soddisfare. 14.
Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta
economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare
l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la
ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia
di applicazione degli stessi sono indicati qualora non
figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto
l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta. 15.
Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già
selezionati dall'ente aggiudicatore. 16. Eventualmente, la
data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 17. Eventualmente, le
condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione
dell'appalto. 18. Eventualmente, il riferimento alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la
pubblicazione del presente avviso nel "profilo di
committente", cui si riferisce l'appalto. 19. Denominazione
ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al
termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale
l'informazione in questione può essere richiesta. 20. Data
di spedizione del bando di gara da parte dell'ente
aggiudicatore. 21. Data di ricevimento dell'avviso da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 22. Altre
informazioni pertinenti. D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO
NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE(1) 1.
Paese dell'ente aggiudicatore. 2. Denominazione e indirizzo
elettronico dell'ente aggiudicatore. 3. Riferimento della
pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione
dinamico. 4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili
il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al
sistema dinamico di acquisizione. 5. Oggetto dell'appalto:
descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla
nomenclatura "CPV" e quantità o entità dell'appalto da
aggiudicare. 6. Termine per la presentazione delle offerte
indicative.
(1) In vista dell'ammissione al sistema,
per poter partecipare successivamente all'indizione
dell'appalto specifico.
ALLEGATO
XIV
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI
SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 1. Nome,
indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell'ente
aggiudicatore. 2. Indicare eventualmente se l'appalto è
riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata
nel contesto di programmi di lavoro protetti. 3. Oggetto
del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti,
servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con
tale sistema - numero/numeri di rimando alla
nomenclatura). 4. Requisiti che gli operatori economici
devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e
metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la
descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è
voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici
interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei
metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà
sufficiente. 5. Periodo di validità del sistema di
qualificazione e formalità da espletare per il suo
rinnovo. 6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato
come mezzo di indizione di gara. 7. Indirizzo presso cui è
possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione
relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è
diverso da quello di cui al punto 1). 8. Denominazione ed
indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso
e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine
per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione,
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico
del servizio presso il quale l'informazione in questione può
essere richiesta. 9. Criteri, se noti, definiti
all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più
vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato
d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a
presentare un'offerta o a negoziare. 10 Altre eventuali
informazioni.
ALLEGATO XV A
A INFORMAZIONI
CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI I. RUBRICHE DA
COMPILARE IN OGNI CASO 1. Nome, indirizzo, indirizzo
telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex
e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si
possono ottenere ulteriori informazioni. 2. a) Per gli
appalti di forniture: natura e quantità o valore delle
prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di
riferimento alla nomenclatura. b) Per gli appalti di
lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera,
numero/numeri di riferimento alla nomenclatura. c) Per gli
appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle
categorie di servizi di cui all'allegato XVII A, numero/numeri
di riferimento alla nomenclatura. 3. Data di invio
dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la
pubblicazione del presente avviso nel "profilo di
committente". 4. Data di ricevimento dell'avviso da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 5. Altre
eventuali informazioni. II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE
L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA
RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE
OFFERTE 6. Indicazione del fatto che i fornitori
interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il
loro interesse per lo/gli appalto/i. 7. Indicare
eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o
se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti. 8. Termine ultimo per la ricezione delle
domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a
negoziare. 9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o
caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio
ai sensi dell'allegato XVII Ae sua descrizione; indicare se si
prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro
eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario
provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti
rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara. 10. Indicare se si tratta di
acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una
combinazione tra tali possibilità. 11. Termine di consegna
o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di
inizio. 12. Indirizzo cui le imprese interessate devono
manifestare per iscritto il proprio interesse. Termine
ultimo per la ricezione delle manifestazioni
d'interesse. Lingua o lingue autorizzate per la
presentazione delle candidature o delle offerte. 13.
Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e tecniche che i fornitori devono
soddisfare. 14 a) Data provvisoria, se nota, di inizio
delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i. b)
Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o
negoziata). c) Importo e modalità di versamento delle somme
da pagare per ottenere la documentazione relativa alla
consultazione. 15. Eventualmente, le condizioni particolari
cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i. 16.
Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi
o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di
telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso
il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. 17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55
che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:
"prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa".
I criteri per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se
del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono
indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne
sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il
proprio interesse di cui all'articolo 46, paragrafo 3 o
nell'invito a presentare un'offerta o a
negoziare.
ALLEGATO XV B
INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE
NEL "PROFILO DI COMMITTENTE" DI UN AVVISO PERIODICO
INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA
GARA 1. Paese dell'ente aggiudicatore 2. Nome dell'ente
aggiudicatore 3. Indirizzo internet del "profilo di
committente" (URL) 4. Numero/numeri di rimando alla
nomenclatura
ALLEGATO XVI
INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI
AGGIUDICATI I. Informazioni per la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(1). 1. Nome e
indirizzo dell'ente aggiudicatore. 2. Tipo di appalto
(forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento
alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un
accordo-quadro). 3. Indicazione succinta del tipo e della
quantità di prodotti, lavori o servizi forniti. 4. a) Forma
di indizione della gara (avviso relativo al sistema di
qualificazione, avviso periodico, bando di gara). b)
Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. c) Nel caso di appalti
aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente
norma dell'articolo 40, paragrafo 3, o dell'articolo 32. 5.
Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta,
ristretta o negoziata). 6. Numero di offerte
ricevute. 7. Data di aggiudicazione dell'appalto. 8.
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai
sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, punto j). 9. Nome e
indirizzo del/degli operatore/i economico/i. 10. Indicare,
eventualmente, se l'appalto è stato o può essere
subappaltato. 11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più
elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto
nell'aggiudicazione dell'appalto. 12. Denominazione ed
indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso
e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine
per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione,
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico
del servizio presso il quale l'informazione in questione può
essere richiesta. 13. Informazioni facoltative: - valore
e percentuale dell'appalto che è stata o può essere
subappaltata a terzi. - criterio di aggiudicazione
dell'appalto. II. Informazioni non destinate ad essere
pubblicate 14. Numero di appalti aggiudicati (quando un
appalto è stato suddiviso tra più fornitori). 15. Valore di
ciascun appalto aggiudicato. 16. Paese d'origine del
prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria
e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo). 17.
Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più
vantaggiosa, prezzo più basso). 18. Indicare se l'appalto è
stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. 19. Indicare se vi
sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse,
in base all'articolo 57. 20. Data di invio dell'avviso da
parte dell'ente aggiudicatore. 21. Nel caso di appalti
aventi per oggetto servizi di cui all'allegato XVII B, accordo
dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso
(articolo 43, paragrafo 4).
(1) Le informazioni delle
rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate
alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro
pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale
sensibile.
ALLEGATO XVII A(1)
SERVIZI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 31 >SPAZIO PER
TABELLA>
(1) In caso di interpretazione divergente
tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura
CPC.
ALLEGATO XVII B
SERVIZI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 32 >SPAZIO PER
TABELLA>
ALLEGATO XVIII
INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI
PROGETTAZIONE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico,
indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax
degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir
richiesti i documenti complementari. 2. Descrizione del
progetto (numero/numeri di riferimento alla
nomenclatura) 3. Tipo di concorso: aperto o
ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo
per la presentazione dei progetti. 5. Nel caso di concorsi
ristretti: a) Numero di partecipanti auspicato, o margini
di variazione accettati; b) eventualmente, nomi dei
partecipanti già selezionati; c) criteri di selezione dei
partecipanti; d) termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione. 6. Eventualmente, indicare se la
partecipazione è riservata a una particolare
professione. 7. Criteri che verranno applicati alla
valutazione dei progetti. 8. Eventualmente, nomi dei membri
della giuria selezionati. 9. Indicare se la decisione della
giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore. 10.
Eventualmente, numero e valore dei premi. 11.
Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i
partecipanti. 12. Indicare se gli autori dei progetti
premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti
complementari. 13. Denominazione ed indirizzo dell'organo
competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione
dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero
di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. 14. Data di invio dell'avviso 15. Data di
ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 16. Altre
informazioni pertinenti.
ALLEGATO
XIX
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI
RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE 1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
degli enti aggiudicatori. 2. Descrizione del progetto
(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura) 3. Numero
totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti
esteri. 5. Vincitore/i del concorso. 6. Eventualmente,
premio o premi. 7. Altre informazioni. 8. Riferimento
all'avviso di concorso. 9. Denominazione ed indirizzo
dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del
caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per
l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione,
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico
del servizio presso il quale l'informazione in questione può
essere richiesta. 10. Data di invio dell'avviso. 11.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
ALLEGATO XX
CARATTERISTICHE
RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE 1. Pubblicazione degli
avvisi a) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63
devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella
forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione,
del 13 settembre 2001, che sostituisce l'allegato IV della
direttiva 93/36/CEE, gli allegati IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE,
modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da
XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE, modificata
dalla direttiva 98/4/CE, (relativa all'utilizzazione di
modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi)(1). Anche
gli avvisi periodici indicativi previsti all'articolo 41,
paragrafo 1, pubblicati nel profilo di committente quale
previsto al punto 2, lettera b), devono rispettare questa
forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione. b)
Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono
pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti
di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di
committente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1. Inoltre
le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali
informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro "profilo
di committente" come specificato al punto 2, lettera b). c)
L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui
all'articolo 44, paragrafo 7. 2. Pubblicazione di
informazioni complementari o aggiuntive a) Gli enti
aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente su
Internet il capitolato d'oneri e i documenti
complementari. b) Il "profilo di committente" può contenere
gli avvisi periodici, di cui all'articolo 41, paragrafo 1,
informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle
commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure
annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di
contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed
elettronici (e mail). 3. Forma e modalità di trasmissione
di avvisi per via elettronica La forma e le modalità di
trasmissione degli avvisi per via elettronica sono accessibili
all'indirizzo Internet: "http://simap.eu.int".
(1) GU L
285 del 29.10.2001, pag. 1, e GU L 214 del 9.8.2002, pag.
1.
ALLEGATO XXI
DEFINIZIONE DI TALUNE
SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva si
intende per: 1. a) "specifiche tecniche", nel caso di
appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche
contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli
di qualità, i livelli di prestazione ambientale, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa
l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della
conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la
sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al
prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i
processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di
valutazione della conformità. b) "specifiche tecniche", nel
caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle
prescrizioni tecniche contenute in particolare nei capitolati
d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un
materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di
caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in
modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli
enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i
livelli della prestazione ambientale, la progettazione che
tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per
i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà
d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure
riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la
terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni
per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione. Esse
comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo,
d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le
tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione
tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante
regolamentazione generale o particolare, in relazione
all'opera finita e ai materiali o alle parti che la
compongono; 2. "norme", le specifiche tecniche approvate
da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui
osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di
un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una
delle seguenti categorie: - norma internazionale: una norma
adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e
messa a disposizione del pubblico; - norma europea: norma
adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a
disposizione del pubblico; - norma nazionale: norma
adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa
a disposizione del pubblico. 3. "omologazione tecnica
europea", la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità
all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai
requisiti essenziali di costruzione, secondo le
caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni
fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione
europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo
dallo Stato membro; 4. "specifiche tecniche comuni", le
specifiche tecniche elaborate secondo una procedura
riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; 5. "riferimento tecnico",
qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato
dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure
adattate all'evoluzione delle necessità di
mercato.
ALLEGATO XXII
TABELLA RIASSUNTIVA
DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 45 Procedure
aperte >SPAZIO PER TABELLA> Procedure ristrette e
negoziate >SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO
XXIII
DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 4 - Convenzione 87
sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di
organizzazione; - Convenzione 98 sul diritto di
organizzazione e di negoziato collettivo; - Convenzione 29
sul lavoro forzato; - Convenzione 105 sull'abolizione del
lavoro forzato; - Convenzione 138 sull'età minima; -
Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e
dell'occupazione; - Convenzione 100 sulla parità di
retribuzione; - Convenzione 182 sulle peggiori forme di
lavoro infantile.
ALLEGATO XXIV
REQUISITI
RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE
OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI
QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI/PROGETTI NEI CONCORSI I
dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di
partecipazione, delle domande di qualificazione e dei
piani/progetti devono almeno garantire, mediante procedure e
mezzi tecnici appropriati, quanto segue: a) le firme
elettroniche relative alle offerte/domande di partecipazione,
alle domande di qualificazione, e all'invio di piani/progetti
sono conformi alle disposizioni nazionali adottate in
applicazione della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio(1); b) l'ora e la data esatta della
ricezione delle offerte/domande di partecipazione, delle
domande di qualificazione e dei piani/progetti possono essere
stabilite con precisione; c) si può ragionevolmente
garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in
base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini
specificati; d) in caso di violazione di questo divieto di
accesso, si può ragionevolmente garantire che la violazione
sia chiaramente rilevabile; e) solo le persone autorizzate
possono fissare o modificare le date di apertura dei dati
ricevuti; f) solo l'azione simultanea delle persone
autorizzate deve permettere l'accesso alla totalità o a una
parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di
qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto
o del concorso; g) l'azione simultanea delle persone
autorizzate deve dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la
data specificata; h) i dati ricevuti e aperti in
applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili
solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza.
(1) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per
le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag.
12).
ALLEGATO XXV
TERMINI DI RECEPIMENTO E
DI ATTUAZIONE >SPAZIO PER
TABELLA>
ALLEGATO XXVI
TABELLA DI
CONCORDANZA(1) >SPAZIO PER TABELLA>
(1)
L'indicazione "adattato" segnala una nuova formulazione del
testo senza che venga mutata la portata del testo della
direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto
disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati
dall'indicazione "modificato".
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