Comunicazione della
Commissione IP/08/2040 del 19 dicembre 2008
(riduzione dei termini nelle procedure ristrette per
gli anni 2009 e 2010)
(testo ufficiale solo in inglese /
francese / tedesco)
(1)
IP/08/2040
Bruxelles, 19 dicembre 2008
Appalti pubblici:
la Commissione
riconosce necessità di procedura accelerata.
Nelle sue conclusioni del 12 dicembre il Consiglio
europeo ha invitato la Commissione ad adottare una
serie di misure in risposta alla crisi
finanziaria.
La direttiva sugli appalti
pubblici 2004/18/CE consente il ricorso a
procedure accelerate, se giustificata da motivi di
urgenza.
La Commissione riconosce che il carattere eccezionale della situazione economica attuale può giustificare l'uso della procedura accelerata di ridurre notevolmente il tempo limite della procedura da 87 giorni a 30 giorni.
Questa presunzione di emergenza
dovrebbe essere applicato a tutti i principali
progetti pubblici
(2)
durante gli anni 2009 e 2010.
Contesto
La direttiva 2004/18/CE fissa scadenze ai
potenziali offerenti per la presentazione delle
loro domande e le loro offerte. Inoltre, la
direttiva 2007/66/EC sui ricorsi previsti per un
periodo di status quo tra la decisione di
aggiudicazione e la conclusione del contratto, per
consentire i ricorsi contro le decisioni in
materia di assegnazione.
(3)
Nella procedura ristretta, il richiedente deve
presentare una prima domanda, dopo la quale i
candidati sono invitati a presentare le loro
offerte.
Il regime di procedura ristretta, che dura 87
giorni, in circostanze normali, prevede un periodo
minimo di 37 giorni per il deposito delle domande
di partecipazione a partire dalla data di
spedizione del bando di gara, al quale si aggiunge
il periodo minimo di 40 giorni per i candidati
ammessi a presentare le loro offerte.
Il termine di 10 giorni prima che il contratto
inizi dopo la decisione di aggiudicazione.
Nella procedura ristretta accelerata, la
Commissione ritiene giustificato dalla crisi
finanziaria, che le parti possano ridurre a 10
giorni (invece di 37) il termine per le domande di
partecipazione
(4), se il bando di gara è stato
inviato in via elettronica (on-line), mentre il
termine ultimo per la presentazione delle offerte
dei candidati può essere ridotto a 10 giorni
(invece di 40).
Il periodo di sospensione, invece, può essere
fissato a 10 giorni
(5),
per cui la durata della procedura ristretta può
essere ridotta a 30 giorni in totale.
(1)
Libera traduzione in lingua italiana.
(2)
Nel testo inglese "major public projects", nel
testo francese "grand
projets publics", nel testo tedesco "größeren
öffentlichen Projekte gelten"; tuttavia
in ragione del principio "nel più sta il meno" non
paiono sussistere ostacoli all'applicazione dei
termini ridotti a tutti i progetti pubblici (anche di
importo inferiore alla soglia comunitaria) e, in
assenza di specifiche limitazioni ai lavori,
all'applicazione anche agli appalti di servizi e
forniture (i quali, peraltro, se sottosoglia, già
godono di termini di 7 giorni per le domande e 10 per
la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo
124, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006).
(3)
La citata direttiva dovrebbe essere recepita
nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2009;
tuttavia l'articolo
11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006
ha già introdotto una norma di salvaguardia analoga,
con un termine di 30 giorni.
(4)
Si dubita che la semplice comunicazione possa
ridurre da 30 a 10 giorni il termine per la
presentazione delle domande, dal momento che si tratta
di un atto inidoneo a modificare l'articolo
38, comma 8, della direttiva 2004/18/CE
e ancora meno l'articolo
70, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006; per cui
prudenzialmente si ritiene di optare per il termine
(già ridotto) di 15 giorni previsto dalle predette
norme.
(5)
E' probabile che, sempre limitatamente agli anni
2009 e 2010, il contratto possa essere stipulato dopo
soli 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, in
deroga all'articolo
11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006.