REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016
che stabilisce il modello di formulario per il documento di
gara unico europeo
(Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare
l'articolo 59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in particolare
l'articolo 80, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.
(2) Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici.
(3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte.
(4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.
(5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare in conformità alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva.
(6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016
ALLEGATO 1 -
Istruzioni
Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A (1), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica.
Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III (2) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (3). Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione (5). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati.
Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE (7).
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell'operatore economico.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (9).
Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione (10) sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).
Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo
responsabile del rilascio dei documenti complementari (11) e
include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore
economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza
indugio, tali documenti complementari.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono decidere di limitare le informazioni richieste in
merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che
preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori
economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti,
o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati
membri (12). Sebbene a ciò possano far seguito richieste di
ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe
provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri
amministrativi agli operatori economici richiedendo
sistematicamente la presentazione di certificati e altre
forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data
procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di
selezionare in maniera discriminatoria gli operatori
economici ai quali richiedere tale documentazione.
L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE.
Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE (13) sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza.
Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (14) per ciascuno dei soggetti interessati.
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati.
Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione (15).
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico.
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico.
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte II. Informazioni sull'operatore economico
Parte III. Criteri di esclusione:
A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione).
B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante).
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro).
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.
Parte IV. Criteri di selezione (16):
α A: Idoneità. Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (19).
Parte VI. Dichiarazioni finali
(1) Ad esempio specificare che gli operatori economici
condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del
codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le
informazioni relative alle condanne penali per
partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio
dei proventi di attività criminose …
B: Capacità economica e finanziaria.
C: Capacità tecniche e professionali.
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale (17) (18).
(2) Informazioni sui motivi di esclusione.
(3) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della
direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo
comma, della direttiva 2014/25/UE.
(4) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in
lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o
reso altrimenti disponibile appena questa sarà pronta.
(5) La situazione è più complessa nel caso delle procedure
negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di
cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e
all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le
norme citate si applicano a realtà molto diverse.
La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere
amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1)
quando può esservi un solo partecipante già noto (per le due
direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32,
paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e
paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50,
lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2)
per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e
articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE),
oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari
della transazione relativa a forniture quotate e acquistate
sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3,
lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50,
lettera g), della direttiva 2014/25/UE).
Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe
essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla
possibile partecipazione di più di un partecipante e
dall'assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della
transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32,
paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e
paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo
50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE.
(6) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e
articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.
(7) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti
di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(8) Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva
2014/24/UE.
(9) Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf
che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per
poter riutilizzare le informazioni successivamente gli
operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un
formato elettronico idoneo (quale il formato.xml).
(10) Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo
richiesto, che in questi casi deve essere determinato in
funzione del valore massimo stimato dei singoli lotti.
(11) Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che
è sufficiente in prima battuta un'informazione di carattere
generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si
veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione.
(12) Tale vincolo può essere di carattere generale o
limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio
alle sole procedure aperte, oppure, per le procedure in due
fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare
tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU
L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(14) Cfr. parte II, sezione C.
(15) Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una
procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica
provvista di una firma elettronica del tipo prescritto,
possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE.
Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della
firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in
una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso
presuppone un'autenticazione elettronica.
(16) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della
direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono
amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di
applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58
della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).
(17) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori
in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia
della qualità e norme di gestione ambientale (parte IV,
sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva
2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi
pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE
e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono
sostanzialmente identici.
(18) Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e
dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE,
gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti in base a
norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali
criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla
direttiva 2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore
sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le
norme e i criteri oggettivi possono però essere anche
specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una
data procedura di appalto. Tali casi non possono però
rientrare in un modello di formulario.
(19) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori
in relazione alla riduzione del numero di candidati
qualificati (Parte V) non è previsto esplicitamente dalla
direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito
per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva
2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva
2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del
numero avvenga in base a criteri o regole obiettivi e non
discriminatori.
ALLEGATO 2 (alla
versione in
PDF)
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE)