LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 14
Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007”, in materia di acquisizione di forniture e servizi

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell’ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010)

2. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010)

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.

Art. 2. Tipologie di contrattazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 3, comma 7.
(comma così sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

1-bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 20.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell'azione amministrativa.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 3, legge regionale n. 3 del 2001, poi modificato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

2. - 7. (commi abrogati dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 3. Forme di contrattazione
(così sostituito dall'articolo 1, comma 7, legge regionale n. 3 del 2003 poi modificato dall'articolo 1, comma 4, legge regionale n. 6 del 2005)

1. (abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

2. (abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

3. (abrogato dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

3-bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati;
c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).

4.(abrogato dall'articolo 1, comma 4, legge regionale n. 6 del 2005)

5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

6. (abrogato dall'articolo 1, comma 4, legge regionale n. 6 del 2005)

7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007') nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.
(comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

7-bis. (abrogato dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

7-ter. (abrogato dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

7-quater.  (abrogato dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

7-quinquies. (abrogato dall'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2007)

Art. 3-bis. Delibera di programmazione delle acquisizioni
(omissis)

Titolo II - Forniture dei beni

Art. 4. Contratti di fornitura dei beni
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Titolo III - Appalti di servizi

Art. 5. Contratti di appalto di servizi
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Titolo IV - Norme comuni

Art. 6. Requisiti per l'ammissione alle pubbliche gare
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 7. Requisiti di capacità tecniche
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 8. Requisiti di capacità finanziaria ed economica
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 9. Raggruppamento di imprese
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 10. Criteri di aggiudicazione
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge n. 7 del 2010)

1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attributo un peso in relazione alla specificità dell’appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell’offerta tecnica da quella economica.

3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilità ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilità ambientale quali il risparmio energetico, l’impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l’ambiente, nonché per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori.

4. La valutazione dell’offerta tecnica avviene in una o più sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica.

5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificità dell’appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell’appalto.

Art. 11. Indizione
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge n. 7 del 2010)

1. Ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, individua la struttura o l’organo competente ad adottare il provvedimento di indizione della gara.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 approva la documentazione di gara nella quale sono definiti il tipo di procedura, il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 12. Subappalti e cessioni di contratti
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 13. Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Titolo V - procedura di scelta del contraente

Art. 14. Procedimento di gara
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge n. 7 del 2010)

1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall’ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1:

a) alla verifica della integrità e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute;
b) alla verifica della documentazione presentata;
c) alle operazioni di sorteggio di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006;
d) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché all’individuazione della migliore offerta.

2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall’articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato.

4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati.

5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta può essere disposta l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

6. E’ facoltà della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore.

7. Ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l’inviolabilità dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.

Art. 15. Responsabile unico del procedimento
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge n. 7 del 2010)

1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006.

2 Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall’articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione;
b) disporre l’avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all’approvazione dell’organo competente ad adottare l’atto di indizione;
c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche;
d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste;
e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni;
f) disporre l’aggiudicazione provvisoria e proporre all’organo competente l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
g) curare le comunicazioni all’Osservatorio dei contratti, nonché le segnalazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006;
h) sottoscrivere il contratto e curarne l’esecuzione ai sensi del comma 3.

3. In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a:

a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l’esecuzione anticipata del contratto;
b) disporre in merito ai pagamenti;
c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore;
d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;
f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;
g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell’appalto.

4. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore dell’esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3.

5. Gli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.

Art. 16. Procedure negoziate
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 17. Aggiudicazioni

1. (comma abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

2. L’aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell’organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1.
(comma introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

2-bis. Modalità, termini e responsabilità nell’adozione dell’atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.
(comma introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell'amministrazione regionale.

4. - 6.  (commi abrogati dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Art. 18. Offerte anormalmente basse
(articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2010)

Titolo VI - Esecuzione dei contratti

Art. 19. Stipula ed esecuzione dei contratti
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge n. 7 del 2010)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi.

2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalità di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi imprevisti o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.

Art. 20. Controlli sull’esecuzione del contratto
(articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge n. 7 del 2010)

1. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformità e gli altri strumenti di controllo sull’esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10, comma 5.

[3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.]
(la Corte costituzionale con sentenza 18 febbraio 2011, n. 53, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge reg. 5 febbraio 2010, n. 7 nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della legge reg. 19 maggio 1997, n. 14).

Titolo VII - Norme finali e abrogazioni

Art. 21. Disposizioni finanziarie
(omissis)

Art. 22. Abrogazioni
(omissis)

Art. 23. Dichiarazione d'urgenza
(omissis)