LEGGE REGIONALE
24 novembre 1997, n. 41
Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti
urbanistici generali e loro varianti
Art. 1 Finalità
1. Ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico, i comuni provvedono a verificare la compatibilità fra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche dei terreni interessati, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.
Art. 2 Studio geologico
1. Per il conseguimento delle finalità di cui allart. 1, i comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti generali, nonché dei casi disciplinati dallart. 3, delle loro varianti parziali, devono dotarsi dellapposito studio geologico di cui ai commi 2 e 3, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi dellart. 3.
2. Lo studio geologico è redatto da geologi iscritti allordine professionale; esso costituisce un elaborato tecnico di corredo dello strumento urbanistico.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere adottati studi geologici contenuti in strumenti di pianificazione territoriale vigenti di livello sovracomunale, o già redatti per altre finalità, purché riguardino lintero territorio comunale e siano accompagnati da dichiarazione di asseverazione sottoscritta dal tecnico che ha redatto lo studio.
4. La valutazione in ordine alla congruità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello studio geologico di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, sulla base della asseverazione sottoscritta dellestensore dello studio geologico.
Art. 3 Direttive regionali
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede ad adottare, con propria deliberazione da assumere entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, apposite direttive per la redazione dello studio geologico che dovranno definire, in particolare i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici, i contenuti necessari in relazione alle caratteristiche delle diverse parti del territorio regionale, i casi in cui varianti parziali dello strumento urbanistico debbano o meno essere corredate dallo studio geologico, nonché le modalità e le procedure di coordinamento dellattività istruttoria dei Servizi regionali interessati.
2. La Giunta regionale, nellemanare le direttive di cui al comma 1, deve tener conto di quanto previsto dallart. 2.
Art. 4 Ambiti di studio prioritario
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione individua, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati da aree di potenziale rischio geologico, o che abbiano subito danni a seguito di dissesti idrogeologici verificatisi nel corso dellultimo quinquennio, in cui le Amministrazioni comunali devono provvedere, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione della predetta deliberazione sul B.U.R.L., al conferimento dellincarico per la predisposizione dello studio geologico, da redigere in coerenza alle direttive di cui al precedente art. 3.
2. Ove il Comune no provveda al conferimento dellincarico per lo studio geologico, nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva procedendo al conferimento dellincarico stesso a mezzo di commissario ad acta, con oneri a carico del Comune.
3. Sulla base delle risultanze dello studio geologico, da predisporre non oltre sei mesi dal conferimento dellincarico, il Comune provvede, entro centoventi giorni dalla consegna dello studio stesso alladozione dei conseguenti provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ovvero alla presa datto delle risultanze dello studio, qualora non sia necessario procedere ad adeguamento alcuno; se il Comune non assume nei termini sopra indicati, i suddetti provvedimenti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del Comune.
Art. 5 Fruizione dei dati conoscitivi e degli studi geologici
1. I comuni, per lespletamento degli obblighi derivanti dalla presente legge, possono acquisire i dati conoscitivi e gli studi geologici, in possesso della struttura regionale competente, che, a richiesta, vengono trasmessi in copia allamministrazione comunale. Il Servizio geologico regionale è tenuto a prestare lassistenza necessaria.
Art. 6 Utilizzo dei dati geologici
1. Ladozione di studi geologici, da parte dei comuni, costituisce presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti relativi alla Pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico ed a rischio geologico, idrogeologico e sismico.
Art. 7 Contributi ai comuni
1. La Giunta regionale, ove lo studio geologico
sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, su richiesta
del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella
misura massima dell'80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti
degli stanziamenti a disposizione per l'esercizio finanziario in corso. La
Giunta regionale definisce annualmente le modalità e i tempi per l'erogazione
dei contributi.
(comma sostituito dall'articolo 3, comma 6,
lettera a), legge regionale n. 4 del 2002)
2. Ai fini della predisposizione degli studi geologici nei comuni oggetto della legge n. 102/1990 si utilizzano gli stanziamenti già previsti dai piani di cui alla medesima.
Art. 8 Norma transitoria (omissis)
Art. 9 Interventi urgenti (omissis)
Art. 10 Norma finanziaria (omissis)