LEGGE REGIONALE
23 novembre
2001, n. 18
Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio
1996, n. 15 ‘Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti’ ed
interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22
‘Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per
agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia’
(B.U.R.L. n. 48 del 27 novembre 2001)
Art. 1 (Interpretazione
autentica dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)
1 . La parola
"esistente", di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 15
luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti", č da intendersi riferita al momento della presentazione della
domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attivitā.
Art. 2 (Integrazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)
1 . All’art. 1, comma 4, della legge regionale 15
luglio 1996, n. 15, dopo le parole "degli edifici di cui al comma 2", sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura".
Art. 3 (Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22)
1 . L’espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" č da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.