LEGGE
REGIONALE 14 marzo 2003, n. 2
Programmazione negoziata regionale
(B.U.R.L. n. 12 del 18 marzo 2003, 1° s.o.)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione.
Art. 2. (Strumenti della programmazione negoziata)
1. Sono strumenti della programmazione negoziata regionale:
a) l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;
b) il Programma Integrato di Sviluppo Locale;
c) il Contratto di Recupero Produttivo;
d) l’Accordo di Programma.
2. La Giunta regionale informa annualmente la
competente commissione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di
programmazione di cui al comma 1 e trasmette apposito
elenco concernente gli studi propedeutici allo
sviluppo e all'attuazione degli strumenti di
programmazione negoziata finanziati ai sensi
dell'articolo 6-bis.
(comma così modificato dall'articolo 3 della legge reg.
n. 33 del 2007)
Art. 3. (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale)
1. L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali, mediante:
a) il coordinamento dell’azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
b) il raccordo, la razionalizzazione e l’integrazione delle risorse pubbliche;
c) l’impulso agli investimenti pubblici e privati.
2. L’accordo di cui al comma 1, stipulato dalla Regione con le province e le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con le aziende sanitarie, anche su specifici temi, contiene, in particolare:
a) l’individuazione di obiettivi di sviluppo;
b) l’individuazione di settori e ambiti di intervento per i quali è necessaria un’azione congiunta di più soggetti;
c) le attività e gli interventi da realizzare;
d) la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
e) i tempi di attuazione;
f) gli strumenti attuativi;
g) le modalità per il monitoraggio e l’aggiornamento dell’accordo;
h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.
Art. 4. (Programma Integrato di Sviluppo Locale)
1. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.
2. Il PISL, proposto alla Regione da province, comunità montane, comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio, concerne l’attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di sviluppo.
3. Il PISL, sulla base della ricognizione dei fabbisogni relativi alla finalità unitaria prescelta, definisce, in particolare:
a) gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
b) l’insieme di azioni, anche intersettoriali, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati;
c) il piano finanziario;
d) i tempi di realizzazione;
e) il soggetto responsabile della gestione del programma;
f) le modalità di gestione, controllo e sorveglianza.
4. Il soggetto responsabile per la realizzazione del programma ha il compito di coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e l’intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma. Il soggetto responsabile pone in essere tutte le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione del programma.
5. Il PISL, approvato con atto della Giunta regionale, determina il quadro finanziario pluriennale delle risorse ad esso attribuite per ogni esercizio.
6. Gli interventi inseriti nel PISL devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o adottati da Regione ed enti locali interessati. Nel caso di previsioni difformi, alle procedure di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica aventi ad oggetto gli interventi inseriti nel PISL, si applicano i termini di cui all’art. 6, comma 11, della presente legge.
7. La Regione favorisce le iniziative inserite in un PISL nelle procedure di finanziamento degli investimenti previste da leggi regionali e da programmi nazionali e comunitari.
Art. 5. (Contratto di Recupero Produttivo)
1. Il contratto di recupero produttivo è l’accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell’ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:
a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.
2. Il contratto di recupero produttivo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione del contratto di recupero produttivo si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni dei piani territoriali provinciali o regionali, queste sono approvate dai rispettivi organi consiliari.
3. Qualora il contratto di recupero produttivo comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6. (Accordo di programma)
1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.
2. Il Presidente, di concerto con l’assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;
a-bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica;
(lettera introdotta dall'art. 1, legge reg. n. 20 del 2015)
b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma;
c-bis) reca, in allegato, l'area oggetto dell'intervento nel caso in cui l'accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale.
(lettera aggiunta dall'art. 1, legge reg. n. 20 del 2015)
3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l’assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.
4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell’interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all’accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.
5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma, costituiscono il comitato per l'accordo di programma. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.
6. Al comitato di cui al comma 5 compete:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche;
e) proporre gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di finanziamento;
f) valutare le istanze di adesione dei privati all’accordo di programma.
7. L’accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
d) le modalità di attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
f) le sanzioni per gli inadempimenti;
g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.
8. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla Giunta Regionale. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui al comma 2, che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore competente per materia.
9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta o dall’assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), verifica le attività di esecuzione dell’accordo secondo le modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta le norme di attuazione ed esercita i poteri sostitutivi avvalendosi del commissario ad acta di cui al comma 9-ter. Le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell’accordo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal collegio.
9-bis. Il collegio di vigilanza delibera a
maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale
doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'accordo di
programma.
9-ter. Il collegio di vigilanza, in caso di accertata inattività o inadempienza
da parte degli enti locali nel compimento di atti, assegna all'ente inadempiente
un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il collegio di vigilanza, sentito l'ente
inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti
pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
(comma introdotto dall'art. 1, legge reg.
n. 20 del 2015)
10. Il decreto di approvazione dell'accordo di
programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono
acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e
le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte
delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 2.
Qualora l'accordo di programma comporti modifiche ai piani territoriali
regionali, il Consiglio regionale approva tali modifiche se riguardano piani di
sua competenza. Nel caso in cui non
venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma trovano
applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di
intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.
(comma così modificato dall'art. 1, legge reg.
n. 20 del 2015)
10-bis. Qualora l'accordo comporti variante
urbanistico/territoriale deve essere pubblicato in forma digitale, nel rispetto
dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo
13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio).
(comma introdotto dall'art. 1, legge reg.
n. 20 del 2015)
11. Qualora l'accordo di programma comporti
varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere
depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i
quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque
ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono
controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell’articolo
34 del d.lgs. 267/2000. La verifica di compatibilità del progetto di
variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano
territoriale di coordinamento provinciale è resa dalla provincia al comitato per
l’accordo di programma di cui al comma 5.
(comma così modificato dall'articolo 3, comma 7, legge
reg. n. 11 del 2010)
11.1. Qualora l'accordo di programma comporti
variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei
soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato contestualmente
nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti
coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e
formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è
sottoposto, nei casi previsti dalla legge, ad un'unica procedura di valutazione
ambientale strategica
(comma così sostituito dall'art. 1, legge reg.
n. 20 del 2015)
11.1.1. Se l'accordo di programma, per esigenze
sopravvenute in fase attuativa, non è eseguito nella sua interezza, può essere
dichiarato concluso con voto unanime del collegio di vigilanza nei casi in cui
siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni
sottoscrittrici. Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti
dalle pubbliche amministrazioni previsti nell'accordo di programma, la variante
urbanistico/territoriale derivante dall'accordo di programma decade.
(comma introdotto dall'art. 1, legge reg.
n. 20 del 2015)
11-bis. Quando il programma di attuazione degli
interventi e delle opere è concluso, il Collegio di
vigilanza approva una relazione finale, predisposta
dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati
raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara
concluso l'accordo.
(comma introdotto dall'articolo 3 della legge reg.
n. 33 del 2007)
12. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla Regione a norma del comma 1, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell’articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al comma 2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché al collegio di cui al comma 7 del citato articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000.
13. Per favorire l’attuazione degli accordi di programma, la Regione può erogare contributi per la predisposizione di studi preliminari o realizzare gli stessi direttamente, anche avvalendosi di enti regionali.
13-bis. Agli accordi di programma di cui al
presente articolo e all’articolo 34 del
d.lgs. 267/2000 comportanti variante urbanistica e promossi prima che il
piano territoriale di coordinamento della relativa provincia sia divenuto
efficace, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al
momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di
compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere
sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale.
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 7, legge reg.
n. 11 del 2010)
Art. 6-bis (Sostegno agli strumenti di
programmazione negoziata)
(articolo introdotto dall'articolo 3
della legge reg.
n. 33 del 2007)
1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui alla presente legge.
2. Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, anche attraverso spese in conto capitale.
Art. 7. (Norme finali e abrogazioni)
1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, definisce le modalità di promozione e di partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell’art. 3 alle sedi concertative, nonché le modalità per l’approvazione, il monitoraggio e ogni altro elemento necessario per l’attuazione degli strumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma) e successive modifiche ed integrazioni;
b) i commi 68, 69, 70, 71 e 72 dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per la concessione dei contributi del fondo per gli studi preliminari agli accordi di programma di cui all’articolo 6, comma 13 si provvede, per l’anno 2003 e seguenti, con le risorse appositamente stanziate all’UPB 1.1.2.1.2.3 “Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata”.