Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato
1 - 35 (omissis)
1. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti, le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.
1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.
2. Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione.
1. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge si può procedere a licitazione privata sono i seguenti:
1) Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
2) Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
3) Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;
4) Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
5) Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;
6) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.
2. La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto.
1. Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:
1) Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti;
2) Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore di stima non superi le lire 60.000.000, fatta qui pure l'avvertenza contenuta nel n. 1;
3) Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;
4) Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;
5) Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
6) Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
7) Per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;
8) Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
1. Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione la amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.
2. Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.
1. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
2) per lacquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
5) quando lurgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire lindugio degli incanti o della licitazione;
6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente regolamento.
2. Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.
1. Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del Consiglio di Stato e la registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto.
2. I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.
1. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.
2. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori comunque parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto con le norme stabilite
1. I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.
1. I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.
2. I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
3. Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.
1. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.
2. Si deve pur determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.
47 (omissis)
1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale .
2. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.
3. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.
1. Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.
1. Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione.
1. termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.
1. Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione.
2. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio.
3. In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo, titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro.
4. Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.
53 (omissis)
1. Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.
2. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
3. Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000 .
4 - 10 (omissis)
11. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
12. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato .
55 - 58 (omissis)
1. Nei capitolati relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materie di opere pubbliche.
1. Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.
1. Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto [o ad economia]. (comma modificato dall'articolo 14 del d.P.R. n. 384 del 2001)
2. Quest'elenco é formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.
3. L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private [o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia].(comma modificato dall'articolo 14 del d.P.R. n. 384 del 2001)
1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera.
2. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.
1. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.
1. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali.
2. Quando l'interesse del servizio lo richieda é in facoltà dell'autorità che deve emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino a cinque giorni.
3. Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.
L'avviso d'asta deve indicare:
1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;
2) l'oggetto dell'asta;
3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;
4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;
5) gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;
7) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;
9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
10) se nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
1. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.
2. Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000, gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64.
3. Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti e le forniture.
4. Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti.
5. Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.
6. La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.
7. Qualunque autorità locale, venendo richiesta, é obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summenzionate.
8. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano
dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.
(gli importi di cui al secondo e terzo comma sono stati
rivalutati periodicamente, per ultimo dall'articolo 20 del d.P.R. n. 367 del
1994,
entrato in vigore il 1° novembre 1995, rispettivamente in 50 milioni e 200 milioni)
1. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui é tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.
2. Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo all'incanto.
1. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione é dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.
2. Fermo il disposto del precedente comma, la amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.
1 Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed é dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.
1. Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto: fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'onere.
2. Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi siano offerenti presenti.
1. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo.
1. Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
2. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
1. Lasta secondo che le circostanze, limportanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per lAmministrazione, e sia stato disposto dal Ministero competente o dallufficio delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:
a) col metodo di estinzione di candela vergine;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dallAmministrazione;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nellavviso di gara;
d) (omissis)
1. Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto é dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.
2. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra é prescritto, si estingue ed é consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.
3. Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.
1. Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale.
2. In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
3. La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti.
4. Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta
5. Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
6. Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro offerte.
7. Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la apertura dei pieghi.
8. Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.
9. Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'articolo 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte.
10. Iniziatasi l'apertura dei pieghi non é ammessa la presentazione di altre offerte.
11. L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili .
12. Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che precede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.
13. Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.
1. Quando lasta si tiene col metodo di cui alla lett. c) dellarticolo 73, si osservano, quanto al modo dinvio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.
2. Lautorità che presiede lasta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha lofferta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nellavviso dasta.
3. Se non sono state presentate offerte, lasta è dichiarata deserta.
4. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite oltrepassato nella scheda.
1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato aggiudicatario.
2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
78 (omissis)
1. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara é a viva voce, e dura fintantoché il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione é definitiva al primo incanto.
80 (omissis)
1. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.
2. La procura in originale o in copia autentica é unita al verbale d'incanto.
3. I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste.
4. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.
5. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.
6. Se la persona dichiarata é presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione é da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
7. Se la persona dichiarata non é presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non é fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.
8. Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
9. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente é considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
1. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze che vi intervenne.
2. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito.
3. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 66.
4. Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.
5. Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene viene fatta notificazione come sopra é detto.
1. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.
2. Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.
3. Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.
4. (omissis)
1. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione é soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta.
2. Passato tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta.
3. Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione é di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita.
4. L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto.
5. L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta.
6. L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.
1. Prestandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete; come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.
2. Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta é designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.
1. Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento é definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
2. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
3. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.
1. Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione.
2. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
3. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente.
4. Nel secondo caso l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.
5. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.
6. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
7. Se la licitazione privata é fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera b), ciò deve essere dichiarato nell'invito.
8. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.
1. Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.
1. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.
2. L' amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.
1. La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.
1. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione.
2. La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.
3. In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.
1. I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati.
2. (omissis)
3. (omissis)
4. In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.
1. I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono.
2. Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende.
3. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.
1. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
1. Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto é stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione.
1. Per la validità dei contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve, a tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti ed intervenire alla stipulazione un agente dell'amministrazione finanziaria quando il valore di stima degli oggetti superi le lire 10.000.000.
2. Questo agente é di volta in volta destinato dal ministero delle finanze o dall'intendente di finanza.
1. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.
2. Ad essi sono allegati i necessari documenti.
3. Degli atti amministrativi approvati coi decreti reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.
1. L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
2. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
1. I contratti a trattativa privata formati a termini dell'art. 17 della legge sono stipulati nell'interesse dell'amministrazione dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento.
2. Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.
1. Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.
103 - 111 (omissis)
1. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, nonostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.
1. Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.
2. L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.
1. Quando nel capitolato gli oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione.
2. All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.
3. Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta.
115 - 117 (omissis)
1. Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
2. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
1. Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
2. Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.
3. Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.
4. Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, é tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.
120 (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
1. Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, é obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.
1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto [o in economia] sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi. (comma modificato dall'articolo 14 del d.P.R. n. 384 del 2001)
1. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
2. La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.
123 - 274 (omissis)
275
(articolo così
modificato dall'art. 3 del d.P.R. n. 656 del 1976)
L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53 della legge.
Tale dimostrazione deve indica re distintamente:
a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;
b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed pagamenti eseguiti;
e) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;
d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;
e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;
f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.
La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio.
Per singole partite la Corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro.
Per le spese di cui sia già stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto residui, può negli elenchi di cui alle lettere e) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.
276 - 662 (omissis)