R.D. 15 ottobre 1925, n.
2578
Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie
(Si veda ora il
decreto legislativo 23 dicembre 2022. n. 201)
artt. da 1 a 23. (omissis)
I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1/a pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma il ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così do seguito di cinque anni in cinque anni.
Il riscatto deve essere preceduto dal preavviso di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valor attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio di interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.
L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.
L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo tra le parti [ con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa] .
In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune.
Avverso la decisione di tale collegio, così come il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'Appello e decideranno come amichevoli compositori.
I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso con tersi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e con personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo, tuttavia gli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.
Le disposizioni del presente articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione siano stabilite dal contratto, purché stipulato dei mesi prima della promulgazione della legge 29 marzo 1902, n. 103.
artt. da 25 a 31. (omissis)