Legge 2 marzo 1949, n. 143
Testo unico della tariffa degli onorari
per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, con gli
aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio 1965, D.M. 18
novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981 e D.M. 11 giugno 1987
AGGIORNATO
IN BASE AL D.M. 11/6/87, n. 233 e D.M.G. 3/9/97, n. 417
Articolo unico.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.
Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto
Art. 1.
La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a
stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri
e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23
ottobre 1925, numero
Art.
2.
Gli onorari, a seconda delle
modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti
quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione
dell'importo dell'opera;
b) onorari a quantità, ossia in ragione
dell'unità di misura;
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del
tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del
professionista.
Gli onorari per le prestazioni non specialmente
contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per
analogia.
Quando una prestazione è richiesta con
speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati
del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.
Art. 3.
Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le
prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.
Art. 4.
Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e
computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il
tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero
perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e gli studi
preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
b) le competenze per trattative con le autorità e
con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e
simili;
c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a
percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
d) le varianti ai progetti di massima, durante il
corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il
professionista non poteva prevedere. Gli onorari a vacazione sono stabiliti per
il professionista incaricato, in ragione di lire 110.000 (euro 56,81) per ogni
ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di
lire 73.500 (euro 37,96) all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli
ingegneri ed architetti e di lire 55.000 (euro 28,41) per ogni altro aiuto di
concetto.
Quando nei casi previsti dalla seguente
tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a
quantità il compenso orario è ridotto alla metà.
Salvo casi di effettiva maggiore
prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare
disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Art.
5.
Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le
consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in
cui non sia possibile applicare il criterio per
analogia:
a) ricerche industriali, commerciali, economiche,
confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
b) esperienze, prove, studio di processi di
fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;
c) studi di piani regolatori di viabilità ed
edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
d) studi di piani regolatori idraulici di bacini
fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
e) organizzazione razionale
del lavoro;
f) perizie estimative dei beni in forma di
parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di
responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di
leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità
marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti,
convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
h) collaudi di strutture complesse in cemento
armato;
i) opere di consolidamento, restauri
architettonici;
l) pareri comunicati oralmente o per
corrispondenza;
m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.00o (euro 129,11);
n) per ogni certificato che rilascia, a
richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 3.066,06
(euro 1,58).
Nella determinazione dell'onorario deve aversi
particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.
Art.
6.
Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve
rimborsare al professionista le seguenti spese:
a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal
suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il personale di
aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione
di lavori fuori ufficio;
c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche
e telefoniche;
d) le spese di scritturazione, di traduzione di
relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di
riproduzioni di disegni
eccedenti la prima copia;
e) i diritti di autenticazione
delle copie di relazione o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima
classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe
immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con
vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono
rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
Art.
7.
Quando un incarico viene dal committente
affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del
collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della
presente tariffa.
Art. 8.
I compensi stabiliti per le diverse prestazioni
presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto
per intero dal committente. Se il professionista dovesse
percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo
deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del
committente.
Art.
9.
Il professionista ha diritto di chiedere al committente
il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione
all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il
professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza
del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli
secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il
professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte
spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre
i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e
non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente
gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla
Banca d'Italia.
Art.
10.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al
professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere
l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come
precisato al seguente articolo 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al
risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
Art. 11.
Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli
eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali,
dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere
e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per
diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni
ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a
parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.
La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei
progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta
esclusivamente al progettista.
CAPO
II. COSTRUZIONI
EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE – OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E
SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE –ELETTROTECNICA
Art. 12.
Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo
quanto è stabilito nel successivo articolo 17.
Agli effetti della determinazione
degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono
riguardare:
a) la esecuzione di
un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione
dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo
e la liquidazione;
b) la stima di un'opera esistente.
Per il primo gruppo di prestazioni si
fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e
per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.
Art. 13.
Gli onorari a percentuale comprendono
tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico
conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio,
di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di
copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento
dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali
compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.
Il professionista, per i lavori da
liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente
articolo, ovvero d'accordo col committente, di
conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e
Art. 14.
Agli effetti della determinazione
degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in
questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie
descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale
interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono
commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non
globalmente.
Classe |
Categoria |
Oggetto |
I |
|
Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative |
a) |
Costruzioni informate a grande semplicità,
fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza
particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici
provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione
appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a |
|
b) |
Edifici industriali di importanza
costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza
speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme,
prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di
media importanza. Organismi costruttivi in metallo. |
|
c) |
Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione
civile e di commercio, villini semplici e simili. |
|
d) |
Palazzi e case signorili, ville e villini
signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese,
banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre
ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica
ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di
peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. |
|
e) |
Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi,
costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna
ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere
artistiche in metallo, in vetro, ecc. |
|
f) |
Strutture o parti di strutture
complesse in cemento armato. |
|
g) |
Strutture o parti di strutture in
cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture
antisismiche. |
|
II |
|
Impianti industriali completi e cioè:
macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo
svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte
integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. |
a) |
Impianti per le industrie molitorie,
cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e
simili. |
|
b) |
Impianti della industria chimica inorganica, della
preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine
meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi,
vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione,
chimico-alimentari e tintorie. |
|
c) |
Impianti della industria chimica organica, della piccola
industria chimica speciale, impianti di metallurgia
(esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il
trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e
miniere. |
Classe |
Categoria |
Oggetto |
III |
|
Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali
od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè
macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma
tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle
precedenti classi. |
a) |
Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore,
della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti
di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto. |
|
b) |
Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo,
dell'aria compressa, del vuoto, impianti di
riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici. |
|
c) |
Impianti di illuminazione, telefoni,
segnalazioni, controlli, ecc. |
|
IV |
|
Impianti elettrici. |
a) |
Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della
elettrometallurgia. |
|
b) |
Centrali idroelettriche, stazioni di
trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica. |
|
c) |
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia,
radiotelegrafia e radiotelefonia. |
|
V |
|
Macchine isolate e loro parti. |
VI |
|
Ferrovie e strade. |
a) |
Strade ordinarie, linee tramviarie e
strade ferrate in pianura e collina, escluse le
opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. |
|
b) |
Strade ordinarie, linee tramviarie e
ferrovie in montagna o comunque con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di
tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari. |
|
VII |
|
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e
di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani,
opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte. |
a) |
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso
naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. |
|
b) |
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per
forza motrice e produzione di energia elettrica. |
|
c) |
Opere di navigazione interna e portuali. |
|
VIII |
|
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua -
Fognature urbane. |
IX |
|
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. |
a) |
Ponti di muratura o di legname, costruzioni
ed edifici per opere idrauliche. Strutture in
legno o metallo dei tipi ordinari. |
|
b) |
Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere
metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. |
|
c) |
Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali |
A) Prestazioni per l'esecuzione di opere
Art. 15.
Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate
nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero
svolgimento dell'opera -dalla compilazione del progetto alla direzione dei
lavori, al collaudo ed alla liquidazione- le sue competenze sono calcolate in
base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A.
A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti
gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture
computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali
importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo
e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei
lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante
il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
L'applicazione
della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per
interpolazione lineare.
Per i lavori
il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di
lire 250.000 (euro 129,11) il compenso è
valutato a discrezione.
Art. 16.
Gli onorari
dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera
viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto
iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando
avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano
solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate
all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse
corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.
Art. 17.
Sono esclusi
dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza
giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di
contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune
fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di
quest'ultimo.
Il
professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da
valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota
spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di
sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la
direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno
personale maggiore del normale.
Art. 18.
Quando le
prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera,
come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle
quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a
percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella
B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di
incarico di cui al primo comma dell'art. 10.
Qualora però
l'opera del professionista si limiti alla sola
assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad
entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o
percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera
corrispondente, o in mancanza al suo attendibile preventivo.
Nel caso di
sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti
aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera
eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita,
facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è
detto sopra.
In ogni caso
sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le
prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli
oneri di cui all'art. 17.
Art. 19.
Agli effetti
di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del
professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti
operazioni:
a) compilazione del progetto sommario della
costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero
calcolazione di massima della macchina, del congegno
e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a
mezzo di schizzi, o di una relazione;
b) compilazione del preventivo sommario;
c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per
identificarne tutte le parti;
d) compilazione del preventivo particolareggiato
e della relazione;
e) esecuzione
dei particolari costruttivi e decorativi;
f) assistenza alle trattative per i contratti di
forniture e per le ordinazioni, con la eventuale
compilazione dei relativi capitolati;
g) direzione ed
alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad
esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e
gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi
esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
h) prove d'officina;
i) operazioni di accertamento
della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle
successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere
eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
A ciascuna
di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote
indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto
esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima
e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.
TABELLA B>
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE
SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14 |
|||||||||||
|
|
I |
I |
I |
II III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
a) |
Progetto di
massima |
0,10 |
0,12 |
0,08 |
0,12 |
0,08 |
0,12 |
0,07 |
0,04-0,07 |
0,10 |
0,07 |
b) |
Preventivo
sommario |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,01-0,02 |
0,03 |
0,03 |
c) |
Progetto
esecutivo |
0,25 |
0,28 |
0,28 |
0,22 |
0,18 |
0,30 |
0,15 |
0,15-0,12 |
0,15 |
0,20 |
d) |
Preventivo
particolareggiato |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,07 |
0,07 |
0,12 |
0,05-0,04 |
0,05 |
0,05 |
e) |
Particolari
costruttivi e decorativi |
0,15 |
0,20 |
0,04 |
0,08 |
0,05 |
0,08 |
0,10 |
0,15 |
0,12 |
0,20 |
f) |
Capitolati
e contratti |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
- |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
g) |
Direzione
lavori |
0,25 |
0,20 |
0,35 |
0,15 |
0,20 |
0,15 |
0,25 |
0,30 |
0,25 |
0,20 |
h) |
Prove di officina |
- |
- |
- |
- |
- |
0,12 |
- |
- |
- |
- |
i) |
Assistenza
al collaudo |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,15 |
0,20 |
0,13 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
l) |
Liquidazione
|
0,07 |
0,05 |
0,07 |
0,05 |
0,10 |
- |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,05. |
B) Collaudo di
lavori e forniture
Art. 19-a).
Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad
accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni
di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi,
l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del
certificato di collaudo.
Art. 19-b).
Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da
altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate
alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si
tratti della pura e semplice collaudazione delle
opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle
riserve, ovvero della collaudazione predetta e del
riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di
proprietà a termine delle disposizioni vigenti.
Il collaudo si
riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.
Il collaudo deve essere eseguito in
conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del
verbale di visita dei lavori, della relazione di
collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e
questioni sorte durante l'esecuzione di lavori.
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono
essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente
dal loro accoglimento.
TABELLA C (Collaudo: Art. 19-b)
IMPORTO DELLE OPERE |
Percentuale su ogni cento lire/euro di importo |
||
lire |
euro |
senza riparto a) |
con il riparto b) |
1.000.000 |
516,46 |
3,0661 |
3,9859 |
2.000.000 |
1.032,91 |
2,6982 |
3,4953 |
3.000.000 |
1.549,37 |
2,4529 |
3,1887 |
5.000.000 |
2.582,28 |
2,1463 |
2,7901 |
10.000.000 |
5.164,57 |
1,4717 |
1,9010 |
15.000.000 |
7.746,85 |
1,0731 |
1,3797 |
20.000.000 |
10.329,14 |
0,8892 |
1,1651 |
30.000.000 |
15.493,71 |
0,6439 |
0,8278 |
40.000.000 |
20.658,28 |
0,5519 |
0,7052 |
50.000.000 |
25.822,84 |
0,4752 |
0,6132 |
60.000.000 |
30.987,41 |
0,4293 |
0,5519 |
70.000.000 |
36.151,98 |
0,3986 |
0,5212 |
80.000.000 |
41.316,55 |
0,3833 |
0,4906 |
90.000.000 |
46.481,12 |
0,3679 |
0,4599 |
100.000.000 |
51.645,69 |
0,3526 |
0,4446 |
150.000.000 |
77.468,53 |
0,2790 |
0,3618 |
200.000.000 |
103.291,38 |
0,2361 |
0,3066 |
300.000.000 |
154.937,07 |
0,1901 |
0,2453 |
500.000.000 |
258.228,45 |
0,1502 |
0,1962 |
Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima
aliquota.
Art. 19-c). (omissis)>
Art. 19-d).
Nel caso in cui il committente nomini
il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite
periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui
alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del
30 per cento.
Art. 19-e).
Quando il collaudo riguarda opere di
manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato
discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.
Art. 19-f).
La revisione
dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata
in ragione dello 0,20 dell'aliquota c) della tabella B, riferentesi
agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi,
limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro
e legno, verificate.
C) Riparazioni
di danni di guerra
Art. 19-bis).
(omissis)
Art. 20.
Quando l’incarico conferito al
professionista riguardi la esecuzione di più opere
complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il
complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l’onorario
corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il
progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato
sull’importo di una sola delle opere stesse.
Art. 21.
Quando per lo studio del progetto
sommario si richiedono dal committente elaborati con
soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato
discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell’art.
19, lettere a) e b).
Il compenso può parimenti essere
aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l’opera,
sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione,
sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati
tecnici superiori al normale.
Analogamente possono aumentarsi fino
al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di
trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti
maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.
Art. 22.
Le modificazioni ed aggiunte
all’elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di
lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi,
sono considerate come appendici al progetto od all’elaborato, ed il
professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non
eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove
possibile, sul costo preventivato dalla parte non eseguita.
Art. 23.
Quando il professionista, col consenso
del committente, ritenga necessario ricorrere
all’opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso
indipendentemente dalle competenze del professionista.
D) Misura e contabilità dei lavori.
Art. 23-a).
La misura e contabilità dei lavori,
salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si
identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e
comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.
Gli onorari relativi
a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono
essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).
TABELLA E - ONORARI PER
IMPORTO DELL'OPERA in euro |
Per ogni 100 lire d'importo |
Per ogni 100 euro d'importo |
Fino a 2.582,28 |
1,8397 |
1,8397 |
Sul di più fino a 10.329,14 |
1,6863 |
1,6863 |
Sul di più fino a 25.822,84 |
1,5330 |
1,5330 |
Sul di più fino a 51.645,69 |
1,2264 |
1,2264 |
Oltre 51.645,69 e per qualsiasi importo |
1,0731 |
1,0731 |
Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte
del 30 per cento.
Gli onorari di cui
alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino,
trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso:
per riparazioni e trasformazioni del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del10%;
per ordinaria manutenzione, del 40%.
E) Aggiornamento dei prezzi.
Art. 23-b).
(omissis)
F) Revisione dei
prezzi.
Art. 23-c).
(omissis)
G) Prestazioni
per perizie estimative.
Art. 24.
Per le perizie estimative
particolareggiate - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4
ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un
compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F
che sono suscettibili di aumento fino al limite di un
quarto in relazione alla difficoltà della perizia.
L'applicazione della tabella per
valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
Per importi di stima inferiori alle lire
250.000 (euro 129,11) l'onorario viene stabilito a
discrezione.
Per perizia particolareggiata si
intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di
relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrano, di tipi.
Se la perizia è sommaria -cioè in
forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali
come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai
per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione
riassuntiva- le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.
Art. 24-a).
Se la perizia è analitica - ossia la
perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del
valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od
apparecchi costitutivi del complesso periziato – il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle
stabilite per le perizie particolareggiate.
Art. 25.
Per i beni
rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le
percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle
della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco
dell'art. 14.
Art. 26.
Se la perizia riguarda divisioni fra
compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per
le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari,
gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.
Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di
cui sopra possono essere anche triplicati.
Art. 27.
Per le stime per le quali si
richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come
nelle perizie per danni, per espropriazioni
parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme
rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle
aliquote dei precedenti articoli.
Art. 27-a). (omissis)
Art. 27-b).
Gli onorari per le
stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari,
quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o
appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando
anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono
la base delle stime.
Art. 28. (omissis)
CAPO
III. INVENTARI
- CONSEGNE
Art. 29.
Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso
integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi
sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al
professionista un compenso da valutarsi:
1° per
i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente
stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o
consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di
affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
2° per
gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali
stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o
consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di
affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
3° per
i beni rustici posti in condizioni ordinarie:
(omissis)
oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del
primo anno di locazione per i primi
In caso di
mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono
applicate sui canoni correnti per beni analoghi.
I compensi
previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per
quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in
pratica, che l'inventario o la consegna vengano
redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando
invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono
suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da
valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a
possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.
La redazione
di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme
del capo IV.
Per gli
inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto
fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose
specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui
sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.
Art. 30.
Per i
prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di
consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti
conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad
opera come segue:
1° per
i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo
delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le
aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per
cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo i casi di atti
eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual
caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
2° per
gli impianti industriali idem;
3° per
i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di
lire 643,87 (euro 0,33) l'ettaro, fino a
I compensi
per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono
determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri
dell'articolo 24 delle perizie estimative.
Se i bilanci
vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di
cui ai precedenti capoversi 1°, 2° e 3°, per le valutazioni dei debiti e
crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).
Per i beni
rustici, nel caso che il professionista debba eseguire
solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non
sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di
stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è
commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.
Art. 31. (omissis)
CAPO IV. LAVORI
TOPOGRAFICI
Art. 32.
Sono comprese in questa classe le
prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori
di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.
Art. 33.
Tutte le operazioni di campagna ed i
rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma dell'art. 4.
Art. 34.
Per la formazione di planimetrie di
terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione
del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a
b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:
|
in pianura |
in collina |
in montagna |
|||
|
scala |
scala |
scala |
scala |
scala |
scala |
1. Terreni nudi o poco
alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per Ha euro |
1,4251 |
1,1876 |
1,9002 |
1,4251 |
2,3752 |
1,9002 |
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua
e paludosi: per Ha euro |
1,9002 |
1,6627 |
2,3752 |
1,9002 |
2,8503 |
2,3752 |
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per Ha euro |
2,3752 |
2,1377 |
2,8503 |
2,3752 |
3,3253 |
2,8503 |
Viene applicato in aggiunta un compenso di lire
919,82 (euro 0,48) per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di lire 459,91 (euro
0,24) se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle
colture.
Per la
formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei
colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di
cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.
In caso di
lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi
di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla
suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150
per cento.
Art. 35.
Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con
indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti
fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari
vengono stabiliti come segue:
a) sino a
b) per estensione superiore a
|
in pianura |
in collina |
in montagna |
|||
|
scala |
scala |
scala |
scala |
scala |
scala |
Per ettaro: euro |
4,750 |
3,800 |
5,701 |
4,750 |
7,126 |
5,701 |
Art. 36.
Ai disegni di strisce di terreno da
rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e
simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un
aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non
minore di metri 30.
Art. 37.
Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di
Analogamente, per i tipi in scala
minore di
Art. 38.
Gli onorari per la formazione di tipi
planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del
nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre
quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.
Art. 39.
Nella formazione di planimetrie di
terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati
separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno
indicate all'art. 34.
Art. 40.
Il computo della superficie è
compensato in più con lire 1.839,65 (euro 0,95) a lire
2.759,47 (euro 1,43) per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 (euro
0,24) per ogni particella di proprietà o coltura distinta.
Art. 41.
Per le aree da fabbrica negli abitati,
l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.
Art. 42.
Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%,
quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di
livello equidistanti da
Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali
e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.
Per il rilevamento altimetrico su
piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34
ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve
di livello equidistanti da
Art. 43.
I disegni delle
piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione
di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla
tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12 (euro 2,38).
|
SCALA DEL DISEGNO |
|||
|
1/50 |
1/100 |
1/200 |
1/500 |
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con
ambienti in prevalenza regolari: euro |
da 0,0214 a 0,0285 |
da 0,0143 a 0,0214 |
0,0143 |
0,0071 |
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di
varia forma e grandezza: euro |
da 0,0499 a 0,0713 |
da 0,0356 a 0,0570 |
0,0356 |
0,0214 |
Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano
dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.
Per i
disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di lire
5,518 (euro 0,003) a lire 9,198 (euro 0,005) per ogni metro cubo di volume
dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e
del numero delle sezioni occorrenti.
Art. 44.
La
rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati,
oltre che con una somma fissa di lire 4.599,12 (euro 2,38) è retribuita in
ragione di lire 55,18 (euro 0,0285) a lire 183,96 (0,095) per metro quadrato di
prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.
Il rilievo
ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni.
Le spese dei
ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.
CAPO V. CAVE E MINIERE (omissis)
ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione
delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le
modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.
CAPO VI. INGEGNERIA NAVALE (omissis)
TABELLA A - Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento
euro di importo dell'opera.
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE
SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14 |
|||||||||||||
|
Costruzioni edilizie |
Imp. industriali completi |
Imp. di servizi generali |
||||||||||
Importo opere |
Ia |
I b |
I c |
I d |
I e |
I f |
I g |
II a |
II b |
II c |
III a |
III b |
III c |
129,11 |
21,4624 |
26,3682 |
30,9673 |
35,5665 |
67,4536 |
24,5286 |
33,4196 |
38,3258 |
53,6562 |
68,9868 |
53,6562 |
57,4888 |
76,6520 |
258,23 |
19,9293 |
24,9884 |
29,5876 |
33,8800 |
58,2554 |
22,9954 |
32,1937 |
30,6607 |
42,9250 |
55,1894 |
42,9250 |
45,9910 |
61,3216 |
516,46 |
18,3963 |
22,6888 |
27,4413 |
31,7337 |
52,1233 |
22,0756 |
29,7408 |
26,3682 |
36,7929 |
49,0573 |
36,7929 |
39,2457 |
52,1233 |
1.291,14 |
15,3303 |
18,8563 |
23,6085 |
27,5947 |
44,4580 |
19,9293 |
25,4484 |
19,9293 |
27,9010 |
36,7929 |
27,9010 |
29,8941 |
40,7787 |
2.582,28 |
13,1840 |
15,3303 |
19,9293 |
24,5286 |
39,8589 |
17,7832 |
21,4624 |
15,3303 |
22,0756 |
29,4343 |
21,4624 |
22,9954 |
31,8871 |
5.164,57 |
11,0379 |
13,1840 |
17,1699 |
22,0756 |
35,2598 |
15,6369 |
18,3963 |
12,2642 |
17,1699 |
22,6888 |
17,1699 |
18,3963 |
24,5286 |
7.746,85 |
10,7312 |
13,0308 |
16,8632 |
21,4624 |
32,1937 |
14,5638 |
16,8632 |
11,4977 |
16,0968 |
20,6959 |
16,0968 |
17,3233 |
23,3022 |
10.329,14 |
9,9647 |
12,7242 |
16,0968 |
20,6959 |
30,6607 |
13,7973 |
16,0968 |
10,7312 |
15,0237 |
19,3161 |
15,0237 |
16,0968 |
21,4624 |
15.493,71 |
9,6581 |
12,2642 |
15,3303 |
19,3161 |
27,5947 |
13,0308 |
15,3303 |
9,9647 |
13,9506 |
17,9362 |
13,9506 |
15,0237 |
19,9293 |
20.658,28 |
9,1982 |
11,4977 |
14,5638 |
19,0095 |
26,0614 |
12,2642 |
14,5638 |
9,1982 |
12,8774 |
16,5567 |
12,8774 |
13,7973 |
18,3963 |
25.822,84 |
8,8916 |
10,7312 |
13,7973 |
18,3963 |
24,5286 |
11,4977 |
13,7973 |
8,7383 |
12,2642 |
15,7903 |
12,2642 |
13,1840 |
17,4765 |
51.645,69 |
7,6652 |
9,1982 |
12,2642 |
15,3303 |
21,4624 |
9,9647 |
12,2642 |
7,6652 |
9,1982 |
13,7973 |
10,7312 |
11,4977 |
15,3303 |
77.468,53 |
6,7453 |
7,9718 |
11,0379 |
13,3374 |
19,0095 |
8,7383 |
11,0379 |
6,7457 |
7,6652 |
11,9577 |
9,3515 |
9,9647 |
13,4907 |
103.291,38 |
6,1321 |
7,3585 |
9,9647 |
11,8044 |
16,8632 |
7,8184 |
9,9647 |
5,9788 |
6,4387 |
10,1180 |
8,1251 |
8,7383 |
11,9577 |
129.114,22 |
5,8255 |
6,7453 |
9,0449 |
10,5779 |
15,0237 |
7,2052 |
9,0449 |
5,3656 |
6,2854 |
8,5850 |
7,2052 |
7,8184 |
10,7312 |
154.937,07 |
5,5189 |
6,4387 |
8,2784 |
9,6581 |
13,4907 |
6,5920 |
8,2784 |
4,9057 |
5,6722 |
7,3585 |
6,5920 |
7,2052 |
9,8114 |
206.582,76 |
5,2123 |
6,1321 |
7,2052 |
8,5850 |
11,6511 |
5,9788 |
7,0519 |
4,2925 |
4,9057 |
6,1321 |
5,6722 |
6,2854 |
8,5850 |
258.228,45 |
5,0590 |
5,8255 |
6,4387 |
7,9718 |
10,4246 |
5,5189 |
6,4387 |
3,8325 |
4,5991 |
5,2123 |
5,0590 |
5,6722 |
7,6652 |
309.874,14 |
4,8334 |
5,7992 |
6,1628 |
7,6192 |
9,9647 |
5,2736 |
6,1562 |
3,6639 |
4,3954 |
4,9823 |
4,8334 |
5,4225 |
7,3279 |
361.519,83 |
4,6648 |
5,5999 |
5,9481 |
7,3629 |
9,6318 |
5.0984 |
5,9481 |
3,5413 |
4,2486 |
4,8159 |
4,6648 |
5,2386 |
7,0826 |
413.165,52 |
4,5378 |
5,4444 |
5,7685 |
7,1395 |
9,3384 |
4,9451 |
5,7664 |
3,4340 |
4,1194 |
4,6692 |
4,5378 |
5,0787 |
6,8680 |
464.811,21 |
4,4151 |
5,2977 |
5,6196 |
6,9599 |
9,0996 |
4,8159 |
5,6196 |
3,3442 |
4,0121 |
4,5487 |
4,4151 |
4,9517 |
6,6884 |
516.456,90 |
4,3691 |
5,2429 |
5,5539 |
6,8789 |
8,9945 |
4,7611 |
5,5539 |
3,3069 |
3,9661 |
4,4961 |
4,3691 |
4,8925 |
6,6117 |
774.685,35 |
4,0318 |
4,8378 |
5,1291 |
6,3511 |
8,3090 |
4,3954 |
5,1313 |
3,0529 |
3,6639 |
4,1545 |
4,0318 |
4,5180 |
6,1058 |
1.032.913,80 |
3,8325 |
4,5991 |
4,8794 |
6,0401 |
7,8995 |
4,1808 |
4,8794 |
2,9018 |
3,4843 |
3,9508 |
3,8325 |
4,2968 |
5,8102 |
1.549.370,70 |
3,5259 |
4,2311 |
4,5246 |
5,6043 |
7,3279 |
3,8785 |
4,5246 |
2,6937 |
3,2303 |
3,6639 |
3,5259 |
3,9858 |
5,3853 |
2.065.827,60 |
3,3617 |
4,0362 |
4,2793 |
5,2977 |
6,9315 |
3,6683 |
4,2793 |
2,5470 |
3,0551 |
3,4646 |
3,3617 |
3,7712 |
5,0940 |
2.582.284,50 |
3,2193 |
3,8232 |
4,1019 |
5,0765 |
6,6402 |
3,5128 |
4,1019 |
2,4396 |
2,9280 |
3,3201 |
3,2193 |
3,6114 |
4,8794 |
Oltre |
2,6828 |
3,2194 |
3,4183 |
4,2305 |
5,5336 |
2,9274 |
3,4183 |
2,0331 |
2,4401 |
2,7668 |
2,6828 |
3,0095 |
4,0662 |
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO
L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14 |
|||||||||||||
|
Impianti elettrici |
Macchine isolate |
Ferrovie o strade |
Opere idrauliche |
Acquedotti fognature |
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali |
|||||||
Importo opere |
IV a |
IV b |
IV c |
V |
VI a |
VI b |
VII a |
VII b |
VII c |
VIII |
IX a |
IX b |
IX c |
129,11 |
45,9913 |
38,3260 |
30,6608 |
61,3217 |
18,7031 |
23,6088 |
21,4626 |
24,5287 |
26,3683 |
26,3683 |
24,5287 |
30,9674 |
35,7505 |
258,23 |
36,7930 |
30,6608 |
24,5287 |
45,9913 |
17,6300 |
22,6890 |
19,9295 |
23,4555 |
24,9886 |
24,9886 |
23,4555 |
29,4344 |
33,8802 |
516,46 |
30,6608 |
25,7551 |
20,8494 |
38,3260 |
15,7903 |
20,6961 |
17,7833 |
19,9295 |
22,6890 |
22,6890 |
19,9295 |
27,4415 |
31,7340 |
1.291,14 |
23,9155 |
19,9295 |
15,9436 |
30,0476 |
12,4176 |
17,3234 |
14,2573 |
15,6370 |
18,8564 |
18,8564 |
15,6370 |
22,9956 |
27,1348 |
2.582,28 |
18,3965 |
15,3304 |
12,2643 |
21,1560 |
10,2714 |
14,4106 |
11,0379 |
13,4908 |
15,9436 |
15,1771 |
12,2643 |
19,0097 |
22,6890 |
5.164,57 |
14,7172 |
12,2643 |
9,8115 |
15,3304 |
9,1983 |
13,3375 |
9,1983 |
10,4247 |
13,1842 |
13,1842 |
10,2714 |
17,1701 |
20,2362 |
7.746,85 |
13,7974 |
11,4978 |
9,1983 |
12,8776 |
8,7383 |
12,7242 |
8,7383 |
9,6582 |
12,5709 |
12,5709 |
9,6582 |
15,6370 |
19,3163 |
10.329,14 |
12,8776 |
10,7313 |
8,5850 |
12,2643 |
8,4317 |
12,2643 |
8,4317 |
9,1983 |
11,9577 |
11,9577 |
9,1983 |
15,3304 |
18,7031 |
15.493,71 |
11,9577 |
9,9648 |
7,9718 |
11,3445 |
7,6652 |
11,6511 |
7,6652 |
8,5850 |
10,8846 |
10,8846 |
8,5850 |
14,7172 |
17,4767 |
20.658,28 |
11,0379 |
9,1983 |
7,3586 |
-- |
6,8987 |
11,0379 |
6,8987 |
7,9718 |
9,9648 |
9,9648 |
7,9718 |
14,1040 |
16,4035 |
25.822,84 |
10,4247 |
8,7383 |
7,0520 |
9,5049 |
6,1322 |
10,4247 |
6,1322 |
7,3586 |
9,1983 |
9,1983 |
7,3586 |
13,4908 |
15,3304 |
51.645,69 |
9,1983 |
7,6652 |
6,1322 |
6,8987 |
4,5991 |
8,4317 |
4,5991 |
5,3656 |
6,1322 |
7,6652 |
5,8256 |
10,4247 |
12,2643 |
77.468,53 |
8,4317 |
6,7454 |
5,5190 |
-- |
4,2925 |
7,6652 |
4,2925 |
-- |
-- |
6,4388 |
5,2123 |
8,8916 |
10,2714 |
103.291,38 |
7,8185 |
6,1322 |
5,0590 |
4,5991 |
4,1392 |
7,3586 |
4,1392 |
-- |
-- |
6,1322 |
4,9057 |
8,2784 |
9,6582 |
129.114,22 |
7,3586 |
5,8256 |
4,7524 |
-- |
3,9859 |
7,0520 |
3,9859 |
-- |
-- |
5,8256 |
4,5991 |
7,8185 |
9,0449 |
154.937,07 |
7,0520 |
5,5190 |
4,4458 |
-- |
3,8326 |
6,7454 |
3,8326 |
4,5991 |
5,2123 |
5,5190 |
4,2925 |
7,3586 |
8,7383 |
206.582,76 |
6,7454 |
5,2123 |
4,2925 |
-- |
3,6793 |
6,4388 |
3,6793 |
-- |
-- |
5,2123 |
3,9859 |
7,0520 |
8,4317 |
258.228,45 |
6,4388 |
4,9057 |
4,1392 |
-- |
3,5260 |
6,1322 |
3,5260 |
4,4458 |
5,0590 |
5,0590 |
3,6793 |
6,7454 |
8,1251 |
309.874,14 |
6,1563 |
4,6911 |
3,9552 |
-- |
3,4844 |
5,9657 |
3,4340 |
4,3845 |
5,0087 |
4,8335 |
3,5807 |
6,4103 |
7,9105 |
361.519,83 |
5,9482 |
4,5312 |
3,8217 |
-- |
3,4669 |
5,8562 |
3,4034 |
4,3232 |
4,9408 |
4,6714 |
3,4647 |
6,1979 |
7,5426 |
413.165,52 |
5,7664 |
4,3955 |
3,7056 |
-- |
3,4537 |
5,7445 |
3,2500 |
4,2619 |
4,8685 |
4,5334 |
3,3464 |
5,9898 |
7,2973 |
464.811,21 |
5,6197 |
4,2816 |
3,6114 |
-- |
3,4143 |
5,6306 |
3,2194 |
4,2005 |
4,8006 |
4,4174 |
3,2084 |
5,7511 |
7,0520 |
516.456,90 |
5,5540 |
4,2334 |
3,5720 |
-- |
3,3990 |
5,4730 |
3,1887 |
4,1392 |
4,7261 |
4,3648 |
3,1624 |
5,6569 |
6,7563 |
774.685,35 |
5,1313 |
3,9093 |
3,2982 |
-- |
3,2303 |
4,8094 |
3,0354 |
4,0472 |
4,6232 |
4,0319 |
2,7770 |
4,9714 |
6,6578 |
1.032.913,80 |
4,8795 |
3,7187 |
3,1362 |
-- |
3,1165 |
4,4480 |
2,8821 |
3,9246 |
4,4809 |
3,8326 |
2,5229 |
4,5115 |
5,8497 |
1.549.370,70 |
4,5247 |
3,4493 |
2,9084 |
-- |
3,0814 |
4,3495 |
2,7288 |
3,7406 |
4,2728 |
3,5567 |
2,4069 |
4,3100 |
5,3087 |
2.065.827,60 |
4,2794 |
3,2610 |
2,7485 |
-- |
3,0048 |
4,2925 |
2,6368 |
3,5567 |
4,0648 |
3,3617 |
2,3937 |
4,2925 |
5,0634 |
2.582.284,50 |
4,1020 |
3,1230 |
2,6368 |
-- |
2,9478 |
4,2356 |
2,5142 |
3,3727 |
3,8501 |
3,2216 |
2,3696 |
4,2421 |
5,0284 |
Oltre |
3,4183 |
2,6025 |
2,1974 |
-- |
2,4565 |
3,5296 |
2,0952 |
2,8106 |
3,2084 |
2,6846 |
1,9747 |
3,5351 |
4,1903 |