Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 1972, n. 13)
Capo I - Ricorso gerarchico
Art. 1. Ricorso.
1. Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica
istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da
parte di chi vi abbia interesse.
2. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi
collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi,
nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei
singoli enti.
3. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente
articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso
deve essere presentato.
Art. 2. Termine - Presentazione.
1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto
impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a
quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne
rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di
spedizione vale quale data di presentazione.
3. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello
competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti
a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi
d'ufficio all'organo competente.
Art. 3. Sospensione dell'esecuzione.
1. D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in
successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo
comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione
dell'atto impugnato.
Art. 4. Istruttoria.
1. L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente,
comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati
possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
3. L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai
fini della decisione del ricorso.
Art. 5. Decisione.
1. L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile,
assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi
provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il
ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e
rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di
legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove
occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
2. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata
all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli
altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via
amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 6. Silenzio.
1. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso
si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato
è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello
straordinario al Presidente della Repubblica.
Capo II - Ricorso in opposizione
Art. 7. Procedimento.
1. Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato
all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto
applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Capo III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Art. 8. Ricorso.
1. Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi
abbia interesse.
2. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è
ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Art. 9. Termine - Presentazione.
1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le
forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei
controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione
all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o
mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il
ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
3. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al
Ministero competente, al quale riferisce.
4. Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare
deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
5. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei
controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento,
determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le
modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere
all'integrazione.
Art. 10. Opposizione dei controinteressati.
La Corte
Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del primo e dell'ultimo comma, nella parte in cui,
ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai
controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto
impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella parte
in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di
accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della
facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara
ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto
impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
1. I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile
in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone
la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione
dell'affare.
3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma
del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato
notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente
della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del
medesimo.
Art. 11. Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9,
quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso,
insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di
Stato per il parere.
2. Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto
notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al
Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro
trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del
ricorso presso il Consiglio di Stato.
3. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per
le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un
determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
Art. 12. Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.
1. Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla
commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
2. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto
sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
3. Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato
può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria
la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
4. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il
parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale
il ricorso è assegnato.
Art. 13. Parere su ricorso straordinario
1. L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
Art. 14. Decisione del ricorso straordinario.
1. La decisione del ricorso
straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministero competente.
(comma così modificato dalla legge n. 69 del 2009)
2. (comma soppresso dalla legge n. 69 del 2009)
3. Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del
decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata,
nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime
forme di pubblicazione degli atti annullati.
4. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la
parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
Art. 15. Revocazione.
1. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti
dall'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura
civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di
sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via
amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi
stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli
altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o
dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
3. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel
presente capo.
Capo IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 16. Norme transitorie.
1. I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi,
continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati
proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a
decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai
trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.
3. La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari
trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia
ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 17. Norma finale.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con
esso incompatibili.