Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti
Artt. 1 e 2 (omissis)
1. Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.
3. Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
4. Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.
5. I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.
6. Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
7. Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.
Artt. da 4 a 5-quater (omissis)
1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dal l'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale ne alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le
autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5
agosto 1978, n. 457.
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione
primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
4. (omissis)
5. (omissis)
Art. 7
(abrogato
dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
Art. 8
(abrogato
dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.
2. Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la con cessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.
4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
5. La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del Codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
6. (omissis)