Legge 7 dicembre 1984, n. 818
Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e
norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
art. 1
(abrogato dal decreto
legislativo n. 139 del 2006, resta in vigore fino all'emanazione delle direttive
del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7
del d.P.R. n. 37 del 1998)
I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982,
n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure
di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577.
(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte
costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.
Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2.
art. 2
(abrogato dal decreto
legislativo n. 139 del 2006, resta in vigore fino all'emanazione delle direttive
del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7
del d.P.R. n. 37 del 1998)
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi, sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo del l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
(commi quinto, sesto, settimo e ottavo, abrogati dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 1998)
art. 3
Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nullaosta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dal l'articolo 2.
L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni di oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali.
art. 4 (abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 1998)
articoli da 5 a 15 (abrogati dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006)
art. 16
Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.
Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di livello non inferiore al settimo.
All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.
art. 17
Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.
art. 18 (omissis)