Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 1986)
artt. 1 - 31 (omissis)
1. - 19. (omissis)
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
22. - 25. (omissis)
art. 33 (abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
artt. 34 - 38 (omissis)