Legge 24 marzo 1989, n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale
(G.U. 6 aprile
1989, n. 80)
Art. 1 (omissis)
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell' aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.
2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».
3. (omissis)
Artt. da 3 a 8 (omissis)
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel
sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi
da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto delluso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela
dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in
materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione
alle regioni e ai Ministeri dellambiente e per i beni culturali ed ambientali da
esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del
traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle
indicazioni di cui al periodo precedente.
(icomma così modificato dallart. 17,
comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall'art. 37, comma 1, legge n.
472 del 1999)
2. L’esecuzione
delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione
certificata di inizio attività.
(comma modificato da ultimo dallart.
17, comma 2, legge n. 164 del 2014)
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui
al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla
assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista
dallarticolo 1136, secondo comma, del codice
civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma,
del codice civile.
(comma così modificato dallart.
17, comma 90, legge n. 127 del 1997)
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di
cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di
costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma
urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili
privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche
agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie
è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
(comma così
sostituito dall'art. 10, comma 2-ter, legge n. 30 del 1998)
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dellopera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità
dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati
a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel
titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti
convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi
realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente
dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i
relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione
contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo
abbia autorizzato l'atto di cessione.
(comma così
sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012)
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 10 (omissis)
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per
oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2
per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni
degli stessi anche in diritto di superficie.
(l'aliquota è ora del 4 per cento)
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Articoli da 12 a 28 (omissis)
1. Le norme contenute nei titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le norme contenute nel titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.