Legge 5 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
1 - 7. (abrogati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37)
8. Finanziamento dell'attivitą di normazione tecnica (omissis)
9. (abrogato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37)
14. Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformitą degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unitą sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltą di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalitą stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
15. (abrogato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37)
16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalitą previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalitą previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalitą della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchč gli aggiornamenti dell'entitą delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
17 - 19. (abrogati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37)