Legge 8 novembre 1991, n. 381
Disciplina delle cooperative sociali
Art. 1 Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo [3 luglio2017, n. 112 - n.d.r.] recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 122 del 2017)
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».
Art. 2 Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4 Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,
anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
(comma così modificato dall'art. 1, legge n. 193 del
2000)
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute
dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse
al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata
ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di
sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
(l commi 3 e 3-bis sostituiscono l'originario comma 3,
per effetto dell'art. 1 legge n. 193 del 2000)
Art. 5 Convenzioni
(articolo così sostituito dall'articolo
20 legge n. 52 del 1996)
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici,
e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede
negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al
netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo
svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 610, legge n. 190 del 2014)
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto
Art. 6 Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (omissis)
Art. 7 Regime tributario (omissis)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 .
Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12 Disciplina transitoria (omissis)