Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
art. 2. Definizione di fabbricati e aree.
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
(per l'interpretazione si veda l'art. 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l'art. 36, comma 2, legge n. 248 del 2006)
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
art. 3. Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è
il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
artt. 4 e 5 (omissis)
art. 6. Determinazione delle
aliquote e dell'imposta
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, legge n. 662 del 1996)
1. L'aliquota è stabilita dal
Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro
tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la
disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 156, legge n. 296 del 2006)
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2-bis. La deliberazione di cui
al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota
agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per
gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di
fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al
presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 6, legge n. 244 del 2007)
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis,
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 6, legge n. 244 del 2007)
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
art. 7. Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, legge n. 124 del 2013)
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2-bis. Dall'imposta dovuta
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base
imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non
superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione
di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 5, legge n. 244 del 2007)
2-ter. L'ulteriore
detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 5, legge n. 244 del 2007)
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
articoli da 9 a 18 (omissis)
art. 19 (abrogato dall'art. 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
articoli da 20 a 43 (omissis)
art. 44. Certificazioni degli
enti locali e dei consorzi
(abrogato dall'art. 274 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
art. 45. Controlli centrali per gli enti locali
con situazioni strutturalmente deficitarie
(abrogato dall'art. 274 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
art. 46. Autofinanziamento di opere pubbliche
(abrogato dall'art. 274 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
art. 47. Popolazione degli enti
locali
(abrogato dall'art. 274 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
articoli da 48 a 50 (omissis)