D.M. (Interni)
17 dicembre 1992, n. 564
Regolamento concernente i criteri
di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande
(G.U. 12 febbraio 1993, n. 35)
Visto l'art. 3, comma 1, della
legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5
ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1
del 1° dicembre 1992);
Adotta il seguente regolamento:
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
2. Caratteristiche delle vie d'accesso
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
5. Norma transitoria
1. I locali per i quali è già
autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle
disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994.
Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e
bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei
locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di
somministrazione effettuata all'interno.
(comma così sostituito dall'art. 1, d.m. n. 534 del
1994)
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.