Legge 25 marzo 1993,
n. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Capo I - Elezione degli organi comunali e provinciali
1. Composizione del consiglio comunale.
(abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n.
267 del
2000)
2. Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.
(abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n.
267 del 2000)
3. Sottoscrizione delle liste.
1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
(comma così sostituito dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n.120)
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
5. (comma abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.
4. Fissazione della data di svolgimento delle elezioni.
1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (omissis)
articoli da 5 a 9 (abrogati dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
10. Elezione dei consigli circoscrizionali.
1. (comma abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000).
2. (comma abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
11. Durata delle operazioni di voto e di scrutinio.
1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo
aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le
operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della
votazione.
(comma così sostituito dall'art. 6 della legge 15 ottobre 1993,
n. 415)
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle
operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito
dopo la chiusura delle operazioni di voto.
(comma aggiunto dall'art. 1 della legge 2 dicembre 1993, n. 490)
Capo II - Competenze degli organi comunali e provinciali
articoli da 12 a 27 (abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
Capo III - Norme sulla campagna elettorale
28. Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva (abrogato dall'art. 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
29. Propaganda elettorale.
1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle
prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le
elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene
alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione
a lire cinquanta milioni.
(comma così sostituito dall'art. 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515)
6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
30. Pubblicità delle spese elettorali.
1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
Capo IV - Norme transitorie e finali
31. Indennità degli amministratori locali (abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
32. Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali.
1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.
33. Adeguamento degli statuti.
1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
34. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
35. Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.
36. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.