d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194
Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Art. 1 Approvazione di modelli e schemi contabili (omissis)
1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:
a) ... v) (lettere abrogate dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunitą montane, delle unioni di comuni e delle cittą metropolitane;
aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunitą montane, delle unioni di comuni e delle cittą metropolitane;
bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunitą montane, delle unioni di comuni e delle cittą metropolitane;
cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunitą montane, delle unioni di comuni e delle cittą metropolitane.
2. (abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
3. (abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unitą elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.
5. (abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
Art. 2 Denominazione e numerazione delle unitą
elementari e degli aggregati di bilancio
(abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del
2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
Art. 3 Sistema di codifica di bilancio
(abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del
2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
Art. 4 Sistema di codifica dei titoli contabili di
entrata e di spesa
(abrogato dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del
2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
Art. 5 Altri allegati al conto del tesoriere
1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'ente locale deposita presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti:
a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;
b) copia della convenzione di tesoreria;
c) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge;
d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;
e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili;
f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo;
g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.
(Si omettono i modelli)