D.P.R. 16
settembre 1996,
n. 533
Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di
servizi pubblici degli enti territoriali
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16
maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Soggetti.
1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere
accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione
delle società di cui all'art. 12, comma 1, della L. 23 dicembre 1992, n. 498, ed
all'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, è promossa da uno o più enti locali. Di tali società
possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali,
e società a partecipazione pubblica.
2. Il capitale delle società di cui al comma 1 è stabilito in misura non inferiore a un miliardo di lire.
3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di più enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.
4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle società di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, è assunta da imprenditori individuali o da società, singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza è scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti.
5. All'azionariato diffuso è riservata una quota determinata del capitale
sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune
accordo, dopo la costituzione della società, la misura della predetta quota e le
modalità del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle
leggi speciali vigenti in materia.
Art. 2. Bando di selezione.
1. Il bando di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
In ogni caso, un estratto del bando è pubblicato in almeno due quotidiani a
larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.
2. Il bando indica:
a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;
b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;
c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;
d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;
f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.
Art. 3. Inviti, presentazione delle offerte, valutazione.
1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli
enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta
da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda
società. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
157.
2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.
3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società e dello statuto della costituenda società.
4. Con la lettera di invito è richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.
5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla
base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o
agli enti promotori per la costituzione della società con il soggetto la cui
offerta sia stata valutata migliore.
Art. 4. Norme particolari.
1. L'ingresso di altri enti locali nella società già costituita avviene mediante
un corrispondente aumento del capitale sociale.
2. L'atto costitutivo prevede che la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, sia riservata all'ente o agli enti pubblici promotori.
3. L'atto costitutivo della società esclude, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società, atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato.
4. L'atto costitutivo prevede che, decorso il termine di cui al comma 3, il
socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle azioni,
costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a
determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che
l'ente o gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato
gradimento. Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di
quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di
gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli
amministratori della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorsi sessanta giorni, in mancanza di
deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive,
si intende dato l'assenso.
Art. 5. Rapporti fra l'ente e la società.
1. I rapporti tra l'ente o gli enti pubblici e i soci privati sono regolati,
all'atto della costituzione della società o con apposite convenzioni, in modo da
assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della
conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del
servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo
sociale.
2. La convenzione attribuisce all'ente concedente gli opportuni strumenti per la verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza.