Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Disposizioni sui beni culturali
Art. 1. (Testo unico delle norme in
materia di beni culturali)
(il T.U. è stato emanato con decreto legislativo n. 490
del 1999, ora sostituito dal decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico può essere
aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2,
lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio
dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati
i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti
Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali.
(comma così sostituito dall'articolo 18, comma 4, legge n. 340 del 2000)
5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la predisposizione degli
schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro
per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una
commissione composta da esperti, esterni appartenenti all'amministrazione,
particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle
ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali.
(comma così sostituito dall'articolo 18, comma 5, legge n. 340 del 2000)
Art. 2. (Programmazione delle attività culturali)
(i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono stati abrogati dall'articolo 4, comma 1, legge n. 237 del 1999)
8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a
titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul
patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che
realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 20 aprile
1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta
annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti
documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno
partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse.
(il comma 8 ha così sostituito i commi 8 e 9, ad opera
dell'articolo 4, comma 2, legge n. 237 del 1999)
Art. 3. (Concessioni relative ai servizi aggiuntivi)
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n.
490 del 1999)
Art. 4. (Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici)
1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima».
Art. 5. (Provvedimenti finanziari a favore degli immobili
di interesse storico-artistico)
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n.
490 del 1999)
Art. 6. (Alienazione di immobili di interesse storico-artistico)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 15
maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili
per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n.
1089».
(il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 127 del 1997, è
stato abrogato dall'art. 2, comma 24, legge n. 191 del 1998)
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 7. (Provvedimenti a favore della diffusione della
conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico ...)
(abrogato dall'articolo 184 del decreto legislativo n.
42 del 2004)
Art. 8. (Associazioni di volontariato)
(abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n.
490 del 1999)
Art. 9. (Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei) (omissis)
Art. 10. (Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa)
(articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003)
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa“, di seguito denominata “Società“, con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell’ambito delle risorse da individuare ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all’attivazione degli interventi nell’ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla Società.
9. All’onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. (Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali) (omissis)
Art. 12. (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)
1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di
generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero
per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei
solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle
vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile
dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.
(così sostituito dall'articolo 4, comma 4, lettera a),
legge n. 237 del 1999)
1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e
possono essere comunicati solo in forma aggregata.
(comma aggiunto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), legge n.
237 del 1999)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono
comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici.
(così sostituito dall'articolo 4, comma 4, lettera c),
legge n. 237 del 1999)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto», sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici».
2. All'articolo 639 del codice penale,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio».
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: «di cui agli articoli 45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario».