Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 8 aprile
1998, n. 82)
articoli da 1 a 32 (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
art. 33
(articolo
abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
art. 34
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
art. 35
(articolo
abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
art. 36
1. La rubrica e il primo comma dellarticolo 410 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Art. 410 - (omissis)»
art. 37
1. Dopo larticolo 410 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 410-bis - (omissis)».
art. 38
1. Larticolo 412 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 412 - (omissis)»
art. 39
1. Dopo larticolo 412 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 412-bis (omissis)
Art. 412-ter (omissis)
Art. 412-quater (omissis)»
art. 40
1. Dopo il quarto comma dellarticolo 413 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: (omissis)
art. 41
1. Dopo lultimo comma dellarticolo 415 del Codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma: (omissis).
art. 42
1. Dopo larticolo 417 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «417-bis. (omissis)»
articoli da 43 a 44 (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
art. 45
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto legislativo sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)