Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo
(G.U. n. 292 del 15 dicembre 1998)
Capo I - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1. Ambito di applicazione
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati
"contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si
applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni,
fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e
con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte
interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data
di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di
accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In
mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono
avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di
locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal
comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro
sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune
dell'area territoriale interessata.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge n. 2
del 2002)
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che
adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della
determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere
stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite
massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille,
limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata
inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza
del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è
prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della
comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente
legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3. Disdetta del contratto da parte del locatore
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al
comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della
concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di
rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono
dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in
locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di
nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta
è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di
illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in
misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la
disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in
alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II - CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4. Convenzione nazionale
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i
criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché
delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la
base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro
rispetto , unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
(comma così
modificato dall'art. 2 della legge n. 2 del 2002)
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del
Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta
giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di
applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto
le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1,
legge n. 269 del 2004)
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento,
da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni
dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali
criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle
regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 4-bis. Tipi di contratto
(articolo
introdotto dall'art. 1 della legge n. 2 del 2002)
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 5. Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le
modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata
inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze
delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di
locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di
dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge n. 2 del
2002)
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la
definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4,
dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti,
nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
(comma così
modificato dall'art. 2 della legge n. 2 del 2002)
Capo III - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6. Rilascio degli immobili
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda
provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di
sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente
legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il
rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i
trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al
settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa
opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice
di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi
dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con
istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice
di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine
di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore
possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le
modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato
fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia
cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un
trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di
alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo,
sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un
alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione
di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei
casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il
conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente
articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui
all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al
settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per
cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di
risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i
predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata
legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è
data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata
entro il termine di tre mesi.
Art. 7. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV - MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8. Agevolazioni fiscali
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4,
ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai
fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché
quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione
volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i
contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di
cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto
riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di
cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero
dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente
aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati
prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le
imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è
riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per
l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di
lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno
2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9. Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare
1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10. Ulteriori agevolazioni fiscali
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è
istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate
derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento
collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati
a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale
revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma
3 dell'articolo 11.
Art. 11. Fondo nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la
propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità
di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata e, tenendo conto anche delle
disponibilità del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle
regioni anche attraverso la costituzione
di agenzie o istituti per la locazione o
fondi di garanzia o attraverso attività di
promozione in convenzione
con imprese di costruzione ed altri
soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per
la locazione, tese a favorire la mobilità
nel settore della locazione, attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in
locazione a canoni concordati, ovvero
attraverso la rinegoziazione delle locazioni
esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo
contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità
si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita
locazione. I comuni possono, con delibera della propria giunta,
prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso
di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità
medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso
locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con
dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 2-bis, legge n. 269 del 2004,
poi così modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera a), legge n. 80 del 2014))
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al
comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione
al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al
comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la
ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri
fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 2,
legge n. 269 del 2004)
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci definire, sentiti i
comuni, la finalità di
utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con
il Fondo per gli inquilini morosi
incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma
5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera b), legge n. 80 del 2014)
7. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra
i comuni delle risorse di cui al comma 6
nonché di quelle destinate al Fondo ad esse
attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o fondi
di garanzia o alle attività di promozione in
convenzione con
imprese di costruzione ed altri soggetti
imprenditoriali,
cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai
comuni sulla base di parametri che premino
sia il numero di abbinamenti tra alloggi a
canone concordato e nuclei familiari
provenienti da alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o
sottoposti a procedure di sfratto esecutivo,
sia il numero di contratti di locazione a
canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1,
lettera c), legge n. 80 del 2014)
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al
comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono
beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di
cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate
dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo
61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della
Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui
al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in
tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5
miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per
l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge
27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12. Osservatorio della condizione abitativa.
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13. Patti contrari alla legge
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione
delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti
dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi
le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti
in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli,
ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del
conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione
delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì
richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a
condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3
dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso
l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di
locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2
e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati;
nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono
effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14. Disposizioni transitorie e abrogazione di norme
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non
trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e
nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il
tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e
8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle
locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15. Copertura finanziaria (omissis)