Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. n. 301 del 28 dicembre 1998)
(sarà abrogato dal d.P.R. n. 160 del 2010 a partire dal 30 settembre 2011)
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti
produttivi
Art. 3 - Sportello Unico
Art. 4 - Procedimento mediante conferenza di servizi
Art. 5 - Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici
Art. 6 - Principi organizzativi
Art. 7 - Accertamento della conformità urbanistica della sicurezza
degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale
Art. 8 - Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche
qualificate
Art. 9 - Modalità di esecuzione
Art. 10 - Spese
Art. 11 - Entrata in vigore
CAPO I - Principi organizzativi e procedimentali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli
relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le
attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i
servizi di telecomunicazioni.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), d.P.R. 440 del 2000)
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.
Art. 2 (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
Art. 3 (Sportello unico)
1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi
dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 24, del medesimo
decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato
l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la
struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli
interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al
presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale
ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata
dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto
responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto
d'area.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), d.P.R. 440 del 2000)
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.
CAPO II - Procedimento semplificato
Art. 4 (Procedimento mediante conferenza di servizi)
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione
di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può
richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta
giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a
decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
(i commi 1, 1-bis e 1-ter hanno sostituito il comma 1
per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), d.P.R. 440 del 2000)
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui
ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al
richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il
richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di
convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le
condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), d.P.R. 440 del 2000)
2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande
devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni
pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti
autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati,
operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le
amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro
cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti
disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del
procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e
dandone comunicazione al richiedente.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), d.P.R. 440 del 2000)
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai
commi 1 e 1-bis, entro i
successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento
presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
1, lettera f), d.P.R. 440 del 2000)
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri
tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza,
altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile
con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera g), d.P.R. 440 del 2000)
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque
mesi. Per
le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel
termine di nove mesi. Per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di
cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera h), d.P.R. 440 del 2000)
Art. 5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo
strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento
rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme
vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento
urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero
queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può,
motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone
contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
1, lettere i) e j), d.P.R. 440 del 2000)
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante
sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli
aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si
pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non
è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve
dall'articolo 14, comma 3-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
(evidente difetto di coordinamento, non esiste un
comma 3-bis all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, in quanto l'articolo è
stato riscritto dalla legge n. 340 del 2000)
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera k), d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440)
(L'ultimo periodo deve essere interpretato
alla luce della norma di delega di cui all'articolo
25,comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998,
che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Costituzionale, 26
giugno 2001, n. 206, nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di
servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della
Regione)
CAPO III - Procedimento mediante autocertificazione
Art. 6 (Principi organizzativi)
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la
competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda,
contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da
autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni
previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da
società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale
rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui
all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le
quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia
della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in
via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri
comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le
verifiche.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera l), d.P.R. 440 del 2000)
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990,
sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione
che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni
attinenti ai profili di cui [all'articolo 8,]
al comma 1. Il termine di cui
al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente
all'accordo.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera m), d.P.R. 440 del 2000)
6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie
per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice,
individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per
l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la
procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al
rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera n), d.P.R. 440 del 2000)
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è
concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della
struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si
conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione
edilizia.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), d.P.R. 440 del 2000)
9. (comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera p), d.P.R. 440 del 2000)
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto,
sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di
errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il
responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli
107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la
contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone
contemporanea comunicazione all'interessato.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera q), d.P.R. 440 del 2000)
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
Art. 7 (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda
avvalersi, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli
strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la
insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera r), d.P.R. 440 del 2000)
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti nonne di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso dei termine di cui all'articolo
6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli
altri enti interessati.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
1, lettera s), d.P.R. 440 del 2000)
Art. 8 (Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)
1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO IV - Procedura di collaudo
Art. 9 (Modalità di esecuzione)
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente
da altre amministrazioni e fatto salvo il
rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare
la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a
quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a
cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di
esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera t), d.P.R. 440 del 2000)
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art. 10 (Spese)
(articolo così sostituito dall'articolo 1,
comma 1, lettera u), d.P.R. 440 del 2000)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.
4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Art.11 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.