Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo
(G.U. n. 302 del
29 dicembre 1998, s.o. 210/L)
Articoli da 1 a 30 (omissis)
Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.
2. (omissis)
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
commi da 4 a 16. (omissis)
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,".
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.
19. (omissis).
20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi
ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. I
comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere
che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da
parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base
a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli
effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999".
25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della
stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.
30. All'articolo 4, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".
31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti,
che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di
depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti
medesimi".
commi da 32 a 35. (omissis)
36. All'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:
"I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel
Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni
amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni
obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate
nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
commi da 37 a 48. (omissis)
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.
42. (omissis)
43. (omissis)
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie".
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da
parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi
cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa,
indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i
soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro
novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti
interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha
deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al
corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48.
(comma così sostituito dall'articolo 22-bis della legge
n. 108 del 2021, poi così modificato dall'art. 10-quinquies del decreto legge n.
21 del 2022, convertito dalla legge n. 51 del 2022)
48. Il corrispettivo delle aree cedute in
proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in
misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo
37, comma
1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti
oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il
costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal
comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della
trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le
condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
(comma così sostituito dall'articolo 22-bis della legge
n. 108 del 2021, poi così modificato dall'art. 10-quinquies del decreto legge n.
21 del 2022, convertito dalla legge n. 51 del 2022)
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni
di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del
diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano
interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un
corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale
del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I
soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di
affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone
massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta
giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di cui al primo
periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali
riduzioni in relazione alla durata residua
del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente
individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei
comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal
vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono
determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e
dal presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro
dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al
comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la
concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
affrancazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio comunale di cui al
comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la
concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale
dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione
del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono
essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di
zona convenzionati.
(comma così sostituito dall'articolo 22-bis della legge
n. 108 del 2021, poi così modificato dall'art. 10-quinquies del decreto legge n.
21 del 2022, convertito dalla legge n. 51 del 2022)
49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.
49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province)
1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 33 (Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922)
1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Articoli da 34 a 60 (omissis)
Art. 61 (Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
2. (abrogato dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 16, comma 10, dello stesso d.P.R.)
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 26, della presente legge.
4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
81. Gli atti di concessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
(così sostituito dallart. 3, comma 60, della legge n. 662
del 1996).
articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
64. I comuni possono cedere in proprietà le aree
già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree
destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è
determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla
differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di
proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al
momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle
suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi
all'acquisto.
(così sostituito dallart. 11, comma 1, della legge n.
273
del 2002).