Decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152
Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
ALLEGATI
ALLEGATO 1:
Monitoraggio
e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale.
ALLEGATO 2: Criteri per la classificazione dei
corpi idrici a destinazione funzionale.
ALLEGATO 3: Rilevamento delle caratteristiche dei
bacini idrografici e analisi dellimpatto esercitato dallattività antropica.
ALLEGATO 4: Contenuti dei piani di
tutela dei bacini idrografici.
ALLEGATO 5: Limiti di emissione
degli scarichi idrici.
ALLEGATO 6: Criteri per la definizione delle
aree sensibili.
ALLEGATO 7: Zone vulnerabili.
ALLEGATO 1:
MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA'
AMBIENTALE
2 OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
1.1.1 Corsi d'acqua superficiali
1.1.2 Laghi
1.1.3 Acque marine costiere
1.1.4 Acque di transizione
1.1.5 Corpi idrici artificiali
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
1.2.1 Acque sotterranee
3 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SUPERFICIALI2.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
2.1.1 Stato ecologico
2.1.2 Stato chimico
2.1.3 Stato ambientale
2.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
2.2.1 Stato ambientale
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SOTTERRANEE3.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
3.1.1 Fase conoscitiva
3.1.2 Fase a regime
3.2 CORSI DACQUA
3.2.1 Indicatori di qualità e analisi da effettuare
3.2.2 Campionamento (omissis)
3.2.3 Classificazione (omissis)
3.2.4 Attribuzione dello stato di qualità ambientale
3.3 LAGHI (omissis)
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE (omissis)
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE (omissis)
3.6 CORPI IDRICI ARTIFICIALI (omissis)
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
4.1.1 Fase conoscitiva
4.1.2 Fase a regime
4.2 INDICATORI DI QUALITA' ED ANALISI DA EFFETTUARE
4.2.1 Fase iniziale
4.2.2 Fase a regime
4.3 MISURE
4.4 CLASSIFICAZIONE
4.4.1 Stato quantitativo
4.4.2 Stato chimico
4.4.3 Stato ambientale delle acque sotterranee
Il presente allegato stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5 , i criteri per
individuare i corpi idrici significativi e per stabilire lo stato di qualità ambientale
di ciascuno di essi.
Il presente allegato sostituisce lallegato 1 della delibera del Comitato dei
ministri per la tutela delle acque dallinquinamento del 4 febbraio 1977 per la parte
relativa ai criteri per il monitoraggio quali quantitativo dei corpi idrici.
Sono corpi idrici significativi quelli che le
autorità competenti individuano sulla base delle indicazioni contenute nel presente
allegato e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale.
Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate nei punti 1.1 e 1.2.
Devono inoltre essere censiti, monitorati e classificati anche tutti quei corpi
idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in
atto, hanno rilevante interesse ambientale.
Devono altresì essere monitorati e classificati tutti quei corpi idrici che, per
il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante
sui corpi idrici significativi.
1.1.1 CORSI DACQUA SUPERFICIALI
Per i corsi dacqua che sfociano in mare il
limite delle acque correnti coincide con linizio della zona di foce, corrispondente
alla sezione del corso dacqua più lontana dalla foce, in cui con bassa marea ed in
periodo di magra si riscontra, in uno qualsiasi dei suoi punti, un sensibile aumento del
grado di salinità. Tale limite viene identificato per ciascun corso dacqua.
Vanno censiti, secondo le modalità che saranno stabiliti, stabilite nel decreto di
cui allarticolo 3 comma 7, tutti i corsi dacqua naturali aventi un bacino
idrografico superiore a 10 km2.
Sono significativi almeno i seguenti corsi dacqua:
tutti i corsi dacqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti
direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km2
;
tutti i corsi dacqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino
imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2 .
Non sono significativi i corsi dacqua che per motivi naturali hanno avuto
portata uguale a zero per più di 120 giorni lanno, in un anno idrologico medio.
Le raccolte di acque lentiche non temporanee. I
laghi sono: a) naturali aperti o chiusi, a seconda che esista o meno un emissario; b)
naturali ampliati e/o regolati, se provvisti allincile di opere di regolamentazione
idraulica;
Sono significativi i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2
o superiore. Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso.
Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri.
Sono acque di transizione le acque delle zone di
delta ed estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri.
Sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni
costieri. Le zone di delta ed estuario vanno invece considerate come corsi dacqua
superficiali.
1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Sono i laghi o i serbatoi, se realizzati
mediante manufatti di sbarramento, e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti,
industriali, navigabili, ecc.) fatta esclusione dei canali appositamente costruiti per
lallontanamento delle acque reflue urbane ed industriali.
Sono considerati significativi tutti i canali artificiali aventi portata di
esercizio di almeno 3 m3/s e i laghi artificiali o i serbatoi aventi superficie
dello specchio liquido almeno pari a 1 km2 o con volume di invaso almeno pari a
5 milioni di m3. Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso.
Sono significativi gli accumuli dacqua
contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di
saturazione permanente.
Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no)
contenute in formazioni permeabili, e, in via subordinata, i corpi dacqua
intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le
manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano
appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica
sotterranea.
Non sono significativi gli orizzonti saturi di modesta estensione e continuità
allinterno o sulla superficie di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza
idrogeologica e irrilevante significato ecologico.
2 OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE
Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico.
Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali
è lespressione della complessità degli ecosistemi acquatici, e della natura fisica
e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della
struttura fisica del corpo idrico, considerando comunque prioritario lo stato degli
elementi biotici dellecosistema.
Gli elementi chimici che saranno considerati per la definizione dello stato
ecologico saranno, a seconda del corpo idrico, i parametri chimici e fisici di base
relativi al bilancio dellossigeno ed allo stato trofico.
Al fine di una valutazione completa dello stato ecologico, oltre allutilizzo
dellindice biotico esteso (I.B.E.) per i corsi dacqua superficiali, sarà
necessario utilizzare i metodi per la rilevazione e la valutazione della qualità degli
elementi biologici e di quelli morfologici dei corpi idrici che dovranno essere messi a
punto dallANPA.
Lo stato chimico è definito in base alla
presenza di microinquinanti ovvero di sostanze chimiche pericolose.
La valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali è effettuata
inizialmente in base ai valori soglia riportate nella direttiva 76/464/CEE e nelle
direttive da essa derivate, nelle parti riguardanti gli obiettivi di qualità nonché
nellallegato 2 sezione B; nel caso che per gli stessi parametri siano riportati
valori diversi, deve essere considerato il più restrittivo.
Alla successiva tabella 1 sono riportati i principali inquinanti
chimici.
Laggiornamento dei valori per i parametri indicati nella tabella
1 e la definizione di quelli relativi ad altri composti non inclusi nella tabella,
pubblicato con successivi decreti, sarà effettuato sulla base dei risultati relativi alle
LC50 o EC50, risultanti dai test tossicologici su ognuno dei tre livelli trofici, ridotti
con opportuni fattori di sicurezza e in base alle indicazioni fornite dalla Unione
Europea.
Al fine di una valutazione completa dello stato chimico, in particolare per quei
microinquinanti che presentano una loro maggior affinità coi sedimenti rispetto alla
matrice acquosa e/o per la alta capacità di diluizione dei corpi idrici aperti come il
mare, non si trovano in concentrazioni significative nelle acque, pur avendo potenziali
effetti tossici sugli organismi a causa di fenomeni di bioaccumulo, dovranno essere messi
a punto, da parte dellANPA, metodi per la rilevazione e la valutazione della
qualità dei sedimenti, nonché per la valutazione degli effetti sulle componenti biotiche
degli ecosistemi .
Tali criteri integreranno anche quelli già adottati relativi agli altri corpi idrici
superficiali, soprattutto per quanto riguarda quelli a basso ricambio.
Tabella 1 - Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci superficiali
INORGANICI (disciolti) (1) |
ORGANICI ( sul tal quale) |
Cadmio |
aldrin |
Cromo totale |
dieldrin |
Mercurio |
endrin |
Nichel |
isodrin |
Piombo |
DDT |
Rame |
esaclorobenzene |
Zinco |
esaclorocicloesano |
esaclorobutadiene |
|
1,2 dicloroetano |
|
tricloroetilene |
|
triclorobenzene |
|
cloroformio |
|
tetracloruro di carbonio |
|
percloroetilene |
|
pentaclorofenolo |
2.1.3 Stato ambientale(1) se è accertata lorigine naturale di sostanze inorganiche, la loro presenza non compromette lattribuzione di una classe di qualità definita dagli altri parametri.
Lo stato ambientale è definito in relazione al
grado di scostamento rispetto alle condizioni di un corpo idrico di riferimento definito
al successivo punto 2.1.4.
Gli stati di qualità ambientale previsti per le acque superficiali sono riportati alla
tabella 2.
Tabella 2 Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali
ELEVATO | Non si rilevano alterazioni dei valori
di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo
idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente
associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà
caratterizzata da una composizione e unabbondanza di specie corrispondente
totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. |
BUONO | I valori degli elementi della qualità
biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti
dallattività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati
allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. |
SUFFICIENTE | I valori degli elementi della qualità
biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma
associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di
alterazione derivanti dallattività umana e sono sensibilmente più disturbati che
nella condizione di "buono stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. |
SCADENTE | Si rilevano alterazioni considerevoli
dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e
le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma
associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. |
PESSIMO | I valori degli elementi di qualità
biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano
ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico
superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni tali da causare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. |
2.1.3.1 Corpi idrici di riferimento
Il corpo idrico di riferimento è quello con
caratteristiche biologiche, idromorfologiche, e fisico-chimiche. tipiche di un corpo
idrico relativamente immune da impatti antropici.
I corpi idrici di riferimento sono individuati, anche in via teorica, in ogni
bacino idrografico, dalle autorità di bacino o dalle regioni per i bacini di competenza.
Per quanto riguarda i corsi dacqua naturali ed i laghi dovranno essere
individuati almeno un corpo idrico di riferimento per lecotipo montano ed uno per
lecotipo di pianura.
Tale ecotipo serve a definire le condizioni di riferimento per lo stato ambientale
"Elevato" e per riformulare i limiti indicati nel presente allegato per i
parametri chimici, fisici ed idromorfologici relativi ai diversi stati di qualità
ambientale.
Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici
sotterranei è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico: tale
classificazione deve essere riferita ad ogni singolo acquifero individuato.
Per la classificazione quantitativa e chimica bisogna riferirsi alle indicazioni riportate
ai punti 4.4.1 e 4.4.2.
Per le acque sotterranee sono definiti 5 stati di qualità ambientale, come riportato nella tabella 3.
Tabella 3 Definizioni dello stato ambientale per le acque sotterranee.
ELEVATO | Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con leccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare; |
BUONO | Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; |
SUFFICIENTE | Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento; |
SCADENTE | Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento; |
NATURALE PARTICOLARE | Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni duso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo. |
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Il monitoraggio si articola in una fase conoscitiva iniziale che ha come scopo la classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici ed in una fase a regime in cui viene effettuato un monitoraggio volto a verificare il raggiungimento ovvero il mantenimento dellobiettivo di qualità "buono" di cui allarticolo 4.
3.1.1 Fase conoscitivaLa fase conoscitiva iniziale ha la durata di 24
mesi ed ha come finalità la classificazione dello stato di qualità di ciascun corpo
idrico; in base ad esso le autorità competenti definiscono, nellambito del piano di
tutela, le misure necessarie per il raggiungimento o il mantenimento dellobiettivo
di qualità ambientale.
La fase conoscitiva iniziale, ha altresì lo scopo di raccogliere tutte le
informazioni utili alla valutazione degli elementi biologici e idromorfologici necessari a
definire più compiutamente lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali, nonché per
valutare le informazioni relative alla contaminazione da microinquinanti dei sedimenti e
del biota, in particolare per quanto riguarda le acque costiere e le acque di transizione.
Le informazioni pregresse non antecedenti il 1997, possono essere utilizzate
se compatibili con quelle richieste nel presente allegato - in sostituzione o integrazione
delle analisi previste nella fase iniziale del monitoraggio per lattribuzione dello
stato di qualità.
Se i corpi idrici hanno raggiunto
lobiettivo "Buono" o "Elevato", il monitoraggio può essere
ridotto ai soli parametri riportati in tabella 4. Lautorità
competente, in relazione allo stato dei corsi dacqua, può variare la frequenza dei
campionamenti e il numero delle stazioni della rete di rilevamento.
Le autorità competenti armonizzano e ricercano la miglior integrazione possibile
tra le diverse iniziative di controllo delle acque (monitoraggio per la balneazione, per
la produzione di acqua potabile, per la vita dei pesci, ed altri), al fine di ottimizzare
limpiego di risorse umane e finanziarie.
Deve inoltre essere predisposto, presso ogni ARPA, o comunque presso ogni regione
in attesa che venga costituita lARPA, un sistema di pronto intervento in grado di
monitorare gli effetti ed indagare sulle cause di fenomeni acuti di inquinamento causati
da episodi accidentali o dolosi.
Ai fini della prima classificazione della
qualità dei corsi dacqua vanno eseguite determinazioni sulla matrice acquosa e sul
biota; qualora ne ricorra la necessità, così come indicato successivamente nei punti
relativi agli specifici corpi idrici, tali determinazioni possono essere integrate da
indaginisui sedimenti e da test di tossicità.
Le determinazioni necessarie per il sistema di classificazione sono condotte sui campioni
e con le frequenze indicate nella sezione 3.2.2.
3.2.1.1 Acque
Le determinazioni sulla matrice acquosa
riguardano due gruppi di parametri, quelli di base e quelli addizionali.
I parametri di base, riportati in tabella 4, riflettono le
pressioni antropiche tramite la misura del carico organico, del bilancio
dellossigeno, dellacidità, del grado di salinità e del carico microbiologico
nonché le caratteristiche idrologiche del trasporto solido. I parametri definiti
macrodescritori e indicati con (o) nella tabella 4 vengono
utilizzati la classificazione; gli altri parametri servono a fornire informazioni di
supporto per la interpretazione delle caratteristiche di qualità e di vulnerabilità del
sistema nonché per la valutazione dei carichi trasportati.
La determinazione dei parametri di base è obbligatoria.
I parametri addizionali sono relativi ai microinquinanti organici ed inorganici;
quelli di più ampio significato ambientale è sono riportati nella tabella
1.
La selezione dei parametri da esaminare è effettuata dallautorità
competente caso per caso, in relazione alle criticità conseguenti agli usi del
territorio.
Le analisi dei parametri addizionali vanno effettuate ove lAutorità
competente lo ritenga necessario e comunque nel caso in cui:
a seguito delle attività delle indagini conoscitive di cui allallegato 3 si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si abbiano informazioni pregresse e attuali su sorgenti puntuali e diffuse che apportino una o più specie di tali inquinanti nel corpo idrico; dati recenti dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali sostanza, delle acque e del biota o segni di incremento delle stesse nei sedimenti
Tabella 4 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Portata (m3/s) |
Ossigeno disciolto (mg/L) ** (o) |
pH |
BOD5 (O2 mg/L) ** (o) |
Solidi sospesi (mg/L) |
COD (O2 mg/L) ** (o) |
Temperatura (°C) |
Ortofosfato (P mg/L) * |
Conducibilità (m S/ cm (20°C)) ** |
Fosforo Totale (P mg/L) ** (o) |
Durezza (mg/L di CaCO3) |
Cloruri (Cl- mg/L) * |
Azoto totale (N mg/L) ** |
Solfati (SO4 - - mg/L)* |
Azoto ammoniacale (N mg/L) *(o) |
Escherichia coli (UFC/100 mL) (o) |
Azoto nitrico (N mg/L) *(o) |
(*) determinazione sulla fase disciolta (**) determinazione sul campione tal quale
3.2.1.2 BiotaLe determinazioni sul biota riguardano due
gruppi di analisi:
Analisi di base: gli impatti antropici sulle comunità animali dei corsi dacqua
vengono valutati attraverso lIndice Biotico Esteso (I.B.E.). Tale analisi va
eseguita obbligatoriamente con le cadenze indicate al punto 3.2.2.2.
Analisi supplementari: non obbligatorie, da eseguire a giudizio dellautorità che
effettua il monitoraggio, per una analisi più approfondita delle cause di degrado del
corpo idrico. A tal fine possono essere effettuati saggi biologici finalizzati alla
evidenziazione di effetti a breve o lungo termine. Tra questi in via prioritaria si
segnalano:
test di tossicità su campioni acquosi concentrati su Daphnia magna;
test di mutagenicità e teratogenesi su campioni acquosi concentrati;
test di crescita algale;
test su campioni acquosi concentrati con batteri bioluminescenti;
In aggiunta si segnala lopportunità di effettuare determinazioni di accumulo di contaminanti prioritari (PCB, DDT e Cd) su tessuti muscolari di specie ittiche residenti o su organismi macrobentonici.
3.2.1.3 Sedimenti
Le analisi sui sedimenti sono da considerarsi
come analisi supplementari eseguite per avere, se necessario, ulteriori elementi
conoscitivi utili a determinare le cause di degrado ambientale di un corso dacqua.
Le autorità preposte al monitoraggio devono, nel caso, selezionare i parametri da
ricercare, prioritariamente tra quelli riportati nella tabella 5 e,
se necessario, includerne altri, considerando le condizioni geografiche ed
idromorfologiche del corso dacqua, i fattori di pressione antropica cui è
sottoposto e la tipologia degli scarichi immessi.
Le determinazioni sui sedimenti vanno fatte in particolare per ricercare quegli
inquinanti che presentano una maggior affinità con i sedimenti rispetto che alla matrice
acquosa.
Qualora sia necessaria unanalisi più approfondita volta a evidenziare gli
effetti tossici a breve o a lungo termine si potranno effettuare dei saggi biologici sui
sedimenti. Gli approcci possibili sono molteplici e riconducibili a tre soluzioni
fondamentali:
saggi su estratti di sedimento saggi sul sedimento in toto saggi su acqua interstiziale
Ogni soluzione offre informazioni peculiari e pertanto lapplicazione congiunta di più tipi di saggio spesso garantisce le informazioni volute. Possono essere utilizzati organismi acquatici, sia in saggi acuti che (sub)cronici. In via prioritaria si segnalano: Oncorhynchus mykiss, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia, Chironomus tentans e C.riparius, Selenastrum capricornutum e batteri luminescenti.
Tabella 5 - Microinquinanti e sostanze pericolose di prima priorità da ricercare nei sedimenti
Inorganici e Metalli |
Organici () |
Arsenico |
Policlorobifenili (PCB) |
Cadmio |
Diossine (TCDD) |
Zinco |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) |
Cromo totale |
Pesticidi organoclorurati |
Mercurio |
|
Nichel |
|
Piombo |
|
Rame |
3.2.4 Attribuzione dello stato di qualità ambientale
Al fine della attribuzione dello stato ambientale del corso dacqua i dati relativi allo stato ecologico andranno rapportati con i dati relativi alla presenza degli inquinanti chimici indicati in tabella 1, secondo lo schema riportato alla Tabella 9:
Tabella 9 - Stato ambientale dei corsi dacqua
Stato Ecologico Þ |
Classe 1 |
Classe 2 |
Classe 3 |
Classe 4 |
Classe 5 |
Concentrazione inquinanti di cui alla Tabella 1 ß |
|||||
< = Valore Soglia |
ELEVATO |
BUONO |
SUFFICIENTE |
SCADENTE |
PESSIMO |
> Valore Soglia |
SCADENTE |
SCADENTE |
SCADENTE |
SCADENTE |
PESSIMO |
Se lo stato ambientale da attribuire alla
sezione di corpo idrico risulta inferiore a "Buono", devono essere effettuati
accertamenti successivi finalizzati alla individuazione delle cause del degrado alla
definizione delle azioni di risanamento.
Tali accertamenti, soprattutto se il risultato derivante dallI.B.E. è
significativamente peggiore della classificazione derivante dai dati dei macrodescrittori
e degli eventuali parametri addizionali, devono includere analisi supplementari volte a
verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza ovvero
lesistenza di eventuali effetti di tipo tossico su organismi acquatici, ovvero di
fenomeni di accumulo di contaminanti nei sedimenti e nel biota
Leventuale evidenziazione di situazioni di tossicità per gli organismi
testati e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad attribuire lo stato ambientale
scadente.
3.3 LAGHI (omissis)
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE (omissis)
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE (omissis)
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SOTTERRANEE
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Per le attività di monitoraggio e classificazione dello stato di un corpo idrico sotterraneo è necessaria una preventiva ricostruzione del modello idrogeologico, secondo le indicazioni di cui allallegato 3, in termini di:
individuazione e parametrizzazione dei principali acquiferi; definizione delle modalità di alimentazione-deflusso-recapito; identificazione dei rapporti tra acque superficiali ed acque sotterranee; individuazione dei punti dacqua (pozzi, sorgenti, emergenze); determinazione delle caratteristiche idrochimiche; identificazione delle caratteristiche di utilizzo delle acque.
Il modello idrogeologico deve essere
periodicamente aggiornato sulla base delle nuove conoscenze e delle attività di
monitoraggio. La rilevazione dei dati sullo stato quantitativo e chimico deve essere
riferita agli acquiferi individuati.
Il monitoraggio delle acque sotterranee è articolato in una fase conoscitiva
iniziale ed una fase di monitoraggio a regime.
La fase conoscitiva iniziale e di base viene effettuata rispettando le indicazioni
riportate allallegato 3.
Il monitoraggio si articola temporalmente in due fasi:
La prima di caratterizzazione sommaria,
propedeutica alla sotto fase successiva e utile ad una conoscenza dello stato chimico
delle acque sotterranee, è finalizzata ad una analisi di inquadramento generale
attraverso la ricerca di un gruppo ridotto di parametri chimici, fisici e microbiologici;
ciò che consenta tra laltro lindividuazione delle aree critiche, di quelle
potenzialmente soggette a crisi e di quelle naturalmente protette, secondo le indicazioni
riportate allallegato 3.
Se si dispone di serie storiche continuative di dati, purché non antecedenti il
1996, queste possono essere utilizzate in sostituzione o ad integrazione delle analisi
previste nella fase iniziale del monitoraggio.
Per la successiva sotto fase, sulla base dei risultati della caratterizzazione
sommaria, nonché delle conoscenze acquisite durante tale fase sulla situazione
idrogeologica e di antropizzazione del territorio, lAutorità competente
individuerà i punti dacqua ritenuti significativi per la classificazione
preliminare o comunque su quelli di interesse locale va eseguito il monitoraggio per la
caratterizzazione dellacquifero; oltre alle misure quantitative (livello, portata),
vanno eseguite le analisi dei "parametri di base" riportati nella Tabella 18.
Il monitoraggio nella fase a regime ha come
scopo lanalisi del comportamento e delle modificazioni nel tempo dei sistemi
acquiferi. Sulla base dei risultati della fase conoscitiva e delle conoscenze accumulate
dovrà essere individua una rete di punti dacqua significativi e rappresentativi
delle condizioni idrogeologiche, antropiche, di inquinamento in atto, delle azioni di
risanamento intraprese su cui compiere un sistematico e periodico monitoraggio chimico e
quantitativo secondo i criteri indicati al punto 4.2.
Il monitoraggio quantitativo va eseguito, per le acque utilizzate, dal
concessionario o dal gestore, che deve rendere disponibili i dati su opportuno supporto
magnetico per lautorità preposta al controllo.
4.2 Indicatori di qualità ed analisi da effettuare
4.2.1.1 Misure quantitative
Il monitoraggio quantitativo ha come finalità e
quella di acquisire le informazioni relative ai vari acquiferi, necessarie per la
definizione del bilancio idrico di un bacino. Inoltre dovrà permettere di caratterizzare
i singoli acquiferi in termini di potenzialità, produttività e grado di sfruttamento.
Questo tipo di rilevamento è basato sulla determinazione dei seguenti parametri
fondamentali:
livello piezometrico; portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque sotterranee.
A discrezione delle autorità competenti
potranno essere monitorati altri parametri specifici, scelti in funzione della
specificità dei singoli acquiferi e delle attività presenti sul territorio come ad
esempio i movimenti verticali del livello del suolo.
I dati desunti dalle attività di monitoraggio dovranno essere opportunamente
elaborati dalle regioni al fine di definire e parametrizzare i seguenti indicatori
generali, da utilizzare per la classificazione:
morfologia della superficie piezometrica; escursioni piezometriche; variazioni delle direzioni di flusso; entità dei prelievi; variazioni delle portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque sotterranee; variazioni dello stato chimico indotto dai prelievi; movimenti verticali del livello del suolo connesse allestrazione di acqua dal sottosuolo
4.2.1.2 Misure chimiche
La fase iniziale del monitoraggio dura 24 mesi
ed ha la finalità di caratterizzare lacquifero. Il rilevamento della qualità del
corpo idrico sotterraneo è basato sulla determinazione dei "parametri di base"
riportati nella Tabella 19. I parametri di tabella evidenziati con il simbolo (o) saranno
utilizzati per la classificazione in base a quanto indicato in Tabella
20.
Le autorità competenti devono analizzare i parametri addizionali relativi a
inquinanti specifici, individuati in funzione delluso del suolo, delle attività
presenti sul territorio, in considerazione della vulnerabilità della risorsa e della
tutela degli ecosistemi connessi oppure di particolari caratteristiche ambientali. Un
lista di tali inquinanti con lindicazione dei relativi valori di soglia è riportata
nella tabella 21.
Tabella 19 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione).
Temperatura (°C) |
Potassio (mg/L) |
Durezza totale (mg/L CaCO3) |
Sodio (mg/L) |
Conducibilità elettrica (m S/cm (20°C)) (o) |
Solfati (mg/L) come SO4 (o) |
Bicarbonati (mg/L) |
Ione ammonio (mg/L) come NH4 (o) |
Calcio (mg/L) |
Ferro (mg/L) (o) |
Cloruri (mg/L) (o) |
Manganese (mg/L) (o) |
Magnesio (mg/L) |
Nitrati (mg/L) come NO3 (o) |
Nella fase a regime sulla rete di monitoraggio
individuata in base ai risultati della fase conoscitiva iniziale vanno proseguite le
misure sui parametri di base precedentemente utilizzati al punto 4.2.1.2. Si ritiene
necessario considerare un periodo iniziale di riferimento di almeno cinque anni per poter
definire le tendenze evolutive del corpo idrico.
Per le misure chimiche vanno inoltre monitorati tutti quei parametri relativi ad
inquinanti inorganici o organici individuati dallautorità preposta al controllo, in
ragione delle condizioni dellacquifero e della sua vulnerabilità, delluso del
suolo e delle attività antropiche caratteristiche del territorio.
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, su
un numero ridotto di punti significativi appartenenti alle reti di monitoraggio
individuate, le misure dovranno essere eseguite con cadenza mensile e sui pozzi, sui
piezometri. Le misure sulle sorgenti dovranno essere anche più ravvicinate in ragione dei
tempi di esaurimento della sorgente stessa.
Per quanto riguarda le analisi chimiche dovranno essere eseguite, sia nella fase
iniziale che per quella a regime, con cadenza semestrale in corrispondenza dei periodi di
massimo e minimo deflusso delle acque sotterranee.
Lo stato ambientale delle acque delle acque sotterranee è definito in base allo stato quantitativo e a quello chimico.
I parametri e i relativi valori numerici di
riferimento per la classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei, sono
definiti dalle regioni utilizzando gli indicatori generali elaborati sulla base del
monitoraggio secondo i criteri che verranno indicati dallANPA, in base alle
caratteristiche dellacquifero (tipologia, permeabilità, coefficienti di
immagazinamento) e del relativo sfruttamento (tendenza piezometrica o delle portate,
prelievi per vari usi).
Un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio quando le estrazioni o
le alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili per lungo periodo
(almeno 10 anni): sulla base delle alterazioni misurate o previste di tale equilibrio
viene definito lo stato quantitativo.
Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei è definito da quattro classi
così caratterizzate:
Classe A |
Limpatto
antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. |
Classe B |
Limpatto
antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico,
senza |
Classe C |
Impatto
antropico significativo con notevole incidenza delluso sulla |
Classe D |
Impatto
antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici |
(1) nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti.
Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo il seguente schema:
Classe 1 |
Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche; |
Classe 2 |
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche |
Classe 3 |
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione; |
Classe 4 |
Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; |
Classe 0 (*) |
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. |
Ai fini della classificazione chimica si utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni parametro di base o addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse classi qualitative vengono attribuite secondo lo schema di tabella 20, tenendo anche conto dei parametri e dei valori riportati alla tabella 21. La classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi parametri di base o dei parametri addizionali.
Tabella 20 - Classificazione chimica in base ai parametri di base (1)
Unità di misura |
Classe 1 |
Classe 2 |
Classe 3 |
Classe 4 |
Classe 0 (*) |
|
Conducibilità elettrica |
m S/cm(20°C) |
<= 400 |
<= 2500 |
<= 2500 |
> 2500 |
> 2500 |
Cloruri |
mg/L |
<= 25 |
<= 250 |
<= 250 |
> 250 |
> 250 |
Manganese |
m g/L |
<= 20 |
<= 50 |
<= 50 |
> 50 |
> 50 |
Ferro |
m g/L |
< 50 |
< 200 |
<= 200 |
> 200 |
> 200 |
Nitrati |
mg/L di NO3 |
<= 5 |
<= 25 |
<= 50 |
> 50 |
|
Solfati |
mg/L di SO4 |
<= 25 |
<= 250 |
<= 250 |
> 250 |
> 250 |
Ione ammonio |
mg/L di NH4 |
<= 0,05 |
<= 0,5 |
<= 0,5 |
> 0,5 |
> 0,5 |
Tabella 21 - Parametri addizionali
Inquinanti inorganici |
mg/L |
Inquinanti organici |
mg/L |
Alluminio |
<= 200 |
Composti alifatici alogenati totali |
10 |
Antimonio |
<= 5 |
di cui: |
|
Argento |
<= 10 |
- 1,2-dicloroetano |
3 |
Arsenico |
<= 10 |
Pesticidi totali (1) |
0,5 |
Bario |
<= 2000 |
di cui: |
|
Berillio |
<= 4 |
- aldrin |
0,03 |
Boro |
<= 1000 |
- dieldrin |
0,03 |
Cadmio |
<= 5 |
- eptacloro |
0,03 |
Cianuri |
<= 50 |
- eptacloro epossido |
0,03 |
Cromo tot. |
<= 50 |
Altri pesticidi individuali |
0,1 |
Cromo VI |
<= 5 |
Acrilamide |
0,1 |
Ferro |
<= 200 |
Benzene |
1 |
Fluoruri |
<= 1500 |
Cloruro di vinile |
0,5 |
Mercurio |
<= 1 |
IPA totali (2) |
0,1 |
Nichel |
<= 20 |
Benzo(a)pirene |
0,01 |
Nitriti |
<= 500 |
||
Piombo |
<= 10 |
||
Rame |
<= 1000 |
||
Selenio |
<= 10 |
||
Zinco |
<= 3000 |
(1) in questo parametro sono
compresi tutti i composti organici usati come biocidi ( erbici, insetticidi, fungicidi,
acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc.);
(2) si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.
Se la presenza di inquinanti inorganici in
concentrazioni superiori a quelle di tabella 21 è di origine
naturale verrà attribuita la classe 0 per la quale, di norma, non vengono previsti
interventi di risanamento.
La presenza di inquinanti organici o inorganici con concentrazioni superiori a
quelli del valore riportato nella tabella 21 determina la
classificazione in classe 4.
Se gli inquinanti di tabella 21 non sono presenti o vengono
rilevate concentrazione al di sotto della soglia di rilevabilità indicata dai metodi
analitici il corpo idrico è classificato a seconda dei risultati relativi ai parametri di
tabella 20.
Tranne nel caso della presenza naturale di sostanze inorganiche, il ritrovamento di
questi inquinati in concentrazioni significative vicine alla soglia indicata è comunque
un segnale negativo di rischio per gli acquiferi interessati. Nei piani di tutela, devono
quindi essere comunque adottate misure atte a prevenire un ulteriore peggioramento e a
rimuovere le cause di rischio. Devono inoltre essere considerati gli effetti della
eventuale interconessione delle acque sotterrane con corpi idrici superficiali di
particolare pregio il cui obiettivo ambientale, a causa della persistenza e dei processi
di bioaccumulo di alcuni inquinanti, prevede per questi valori di concentrazione più
cautelativi.
4.4.3 Stato ambientale delle acque sotterranee
In base alle conoscenze prodotte attraverso le
attività di cui al punto 1 e per confronto con le classi di qualità della risorsa
definite con le tabelle 20 e 21, verranno
quindi classificati i singoli corpi idrici sotterranei in base al loro stato ambientale
.La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative
(classi A, B, C, D) definisce lo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo così come
indicato nella tabella 22 e permette di classificare i corpi idrici sotterranei.
Tabella 22 - Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei.
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
Stato scadente |
Stato particolare |
1 A |
1 - B |
3 A |
1 C |
0 A |
2 - A |
3 B |
2 C |
0 B |
|
2 - B |
3 C |
0 C |
||
4 C |
0 D |
|||
4 A |
1 D |
|||
4 B |
2 D |
|||
3 D |
||||
4 D |
In assenza di serie storiche significative di
dati dal punto di vista quantitativo in una prima fase la classificazione sarà basata
sullo stato chimico delle risorse, ipotizzando, per la parte quantitativa, una classe C.
Qualora i corpi acquiferi individuati presentino al loro interno differenti
condizioni dello stato si può procedere ad un ulteriore suddivisione che individui
porzioni omogenee o aree discrete a differente stato di qualità sempre sulla base di
quanto indicato in Tabella 22.
La Regione, procede alla classificazione cartografica ed alla zonazione dei singoli
corpi idrici sotterranei in base al rispettivo "stato". Sempre in base alla
suddetta classificazione verranno pianificate le eventuali azioni di risanamento da
adottare. Per quanto riguarda gli acquiferi che hanno uno stato naturale particolare pur
non dovendo prevedere specifiche azioni di risanamento, deve comunque essere evitato un
peggioramento dello stato chimico o un ulteriore impoverimento quantitativo.
Tale classificazione ha carattere temporaneo dovrà essere progressivamente e
periodicamente riaggiornata in base al raggiungimento degli obiettivi verificato tramite
le attività di monitoraggio previste al punto 4.1.
ALLEGATO 2:
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE
SEZIONE A:
Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e per
la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di acqua potabile dopo i trattamenti appropriati.
1) Calcolo della conformità e classificazione
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.
2) Campionamento
2.1) Ubicazione delle stazioni di prelievo
Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi
dacqua naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per
lapprovvigionamento idrico potabile - fermo restando quanto previsto
nellallegato 1 - quanto previsto nellallegato 1. Le stazioni di prelievo
dovranno essere ubicate in prossimità delle opere di presa esistenti o previste in modo
che i campioni rilevati siano rappresentativi della qualità delle acque da utilizzare
Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate in punti significativi del
corpo idrico quando ciò sia richiesto da particolari condizioni locali, tenuto
soprattutto conto di possibili fattori di rischio dinquinamento. I prelievi
effettuati in tali stazioni avranno la sola finalità di approfondire la conoscenza della
qualità del corpo idrico, per gli opportuni interventi.
2.2) Frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ogni parametro.
GRUPPO DI PARAMETRI (°) | |||
I | II | III | |
Frequenza minima annua dei
campionamenti e delle analisi per i corpi idrici da classificare |
12 | 12 | 12 |
GRUPPO DI PARAMETRI (°) | |||
I (*) | II | III | |
Frequenza minima annua dei
campionamenti e delle analisi per i corpi idrici già classificati |
8 | 8 | 8 |
PARAMETRI I GRUPPO
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttività, odore, nitrati,
cloruri, fosfati, COD, DO (ossigeno disciolto), BOD5, ammoniaca.
PARAMETRI II GRUPPO
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal,
coliformi totali e coliformi fecali.
PARAMETRI III GRUPPO
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro,
idrocarburi disciolti o emulsionati, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari
totali, sostanze estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle.
3) Modalità di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni
I campioni dovranno essere prelevati, conservati
e trasportati in modo da evitare alterazioni che possono influenzare significativamente i
risultati delle analisi.
a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni per analisi dei
parametri di cui alla tabella 2/A, vale quanto prescritto, per i singoli parametri, alla
colonna G.
b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni per analisi dei
parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto segue:
i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili;
qualora si abbia motivo di ritenere che lacqua in esame contenga cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione al 10% di sodio tiosolfato, nella quantità di mL 0,1 per ogni 100 mL di capacità della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione;
le bottiglie di prelievo dovranno avere una capacità idonea a prelevare lacqua necessaria allesecuzione delle analisi microbiologiche;
i campioni prelevati, secondo le usuali cautele di asepsi, dovranno essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10°C) al riparo della luce e dovranno, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo, essere sottoposti ad esame.
Tabella 1/A: Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
(omissis)
Tab. 2/A : metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri chimici e chimico fisici di cui alla tab. 1/A
(omissis)
Tab. 3/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri microbiologici di cui alla tab. 1/A
(omissis)
SEZIONE B:
Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
qualitative, per la classificazione ed il calcolo della conformità delle acque dolci
superficiali idonee alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli.
(omissis)
SEZIONE C:(omissis)
ALLEGATO 3:
RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO
ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA
1.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione altitudinale, latitudinale e longitudinale; le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei substrati, almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed organico; le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i regimi di flusso nonché i trasferimenti e le deviazioni idriche e le relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinità; le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove possibile, evaporazione ed evapotraspirazione;
Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:
caratteristiche socioeconomiche utilizzo del suolo, industrializzazione dellarea, ecc. individuazione e tipizzazione di aree naturali protette. eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dellarea del bacino idrografico;
1.2 Archivio anagrafico dei corpi idrici
Per ciascun corpo idrico (nel caso di corsi dacqua solo quelli con bacino superiore a 10 km2), anche se non significativo ai sensi dellallegato 1, dovrà essere predisposta una scheda informatizzata che contenga:i dati derivati dalle attività di cui al punto 1.1. le informazioni relative allimpatto esercitato dalle attività antropiche sullo stato delle acque superficiali allinterno di ciascun bacino idrografico. Tale esame dovrà riguardare in particolare i seguenti aspetti:
stima dellinquinamento da fonte puntuale da effettuare in primo luogo sulla base del catasto degli scarichi, se questo è aggiornato almeno al 1996. In mancanza di tali dati (o in presenza solo di informazioni anteriori al 1996) si dovranno utilizzare stime fatte sulla base di altre informazioni e di indici di tipo statistico (esempio: dati camere di commercio relativi agli insediamenti, agli addetti per codice NACE e indici di emissione per codice NACE ); stima dellinquinamento da fonte diffusa; dati sulla lestrazione delle acque (nel caso di acque dolci) e sui relativi usi (in mancanza di misure saranno usate stime effettuate in base a parametri statistici); analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
per i corpi idrici individuati come significativi ai sensi dellallegato1 devono essere riportati i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui allallegato stesso.
definire lo stato attuale delle conoscenze relative agli aspetti quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee; costituire una banca dati informatizzata dei dati idrogeologici e idrochimici; localizzare i punti dacqua sotterranea potenzialmente disponibili per le misure; ricostruire il modello idrogeologico, con particolare riferimento ai rapporti di eventuale intercomunicazione tra i diversi acquiferi e tra le acque superficiali e le acque sotterranee.
Le informazioni da raccogliere devono essere relative ai seguenti elementi:
studi precedentemente condotti (idrogeologici, geotecnici, geofisici, geomorfologici, ecc) con relativi eventuali elaborati cartografici (carte geologiche, sezioni idrogeologiche, piezometrie, carte idrochimiche, ecc); dati relativi ai pozzi e piezometri, quali: ubicazione, stratigrafie, utilizzatore (pubblico o privato), stato di attività (attivo, in disuso, cementato); dati relativi alle sorgenti quali: ubicazione, portata, utilizzatore (pubblico o privato), stato di attività (attiva, in disuso, ecc.); dati relativi ai valori piezometrici; dati relativi al regime delle portate delle sorgenti; dati esistenti riguardanti accertamenti analitici sulla qualità delle acque relative a sorgenti, pozzi e piezometri esistenti; reticoli di monitoraggio esistenti delle acque sotterranee.
Devono essere inoltre considerati tutti quegli
elementi addizionali suggeriti dalle condizioni locali di insediamento antropico o da
particolari situazioni geologiche e geochimiche, nonché della vulnerabilità e rischio
della risorsa. Dovranno inoltre essere valutate, se esistenti, le indagini relative alle
biocenosi degli ambienti sotterranei.
Le azioni conoscitive devono essere accompagnate da tutte quelle iniziative necessarie ad
acquisire tutte le informazioni e le documentazioni in materia presenti presso gli enti
che ne dispongono, i quali ne dovranno garantire laccesso.
Sulla base delle informazione raccolte, delle conoscenze a scala generale e degli studi
precedenti, verrà ricostruita la geometria del principali corpi acquiferi presenti
evidenziando la reciproca eventuale intercomunicazione compresa quella con le acque
superficiali, la parametrizzazione (laddove disponibile) e le caratteristiche
idrochimiche, e dove presenti, quelle biologiche.
La caratterizzazione degli acquiferi sarà revisionata sulla base dei risultati della
gestione della rete di monitoraggio effettuato in base alle indicazioni riportate
allallegato 1.
La ricostruzione idrogeologica preliminare dovrà quindi permettere la formulazione di un
primo modello concettuale, intendendo con questo termine una schematizzazione
idrogeologica semplificata del sottosuolo e una prima parametrizzazione degli acquiferi.
In pratica devono essere qui riassunte le proprietà geologiche, le caratteristiche
idrogeologiche del sistema, con particolare riferimento ai meccanismi di ricarica degli
acquiferi ed ai rapporti tra le falde, i rapporti esistenti tra acque superficiali e acque
sotterranee, nonché alle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee.
I dati così raccolti dovranno avere un dettaglio rappresentabile significativamente
almeno alla scala 1:100.000.
2.2 Archivio anagrafico dei punti dacqua
Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti dacqua esistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della falda come fontanili, ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A ciascun punto dacqua dovrà essere assegnato un numero di codice univoco stabilito in base alle modalità di codifica fornite dallANPA.le caratteristiche chimico fisiche dei singoli complessi idrogeologici e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati a vario titolo in possesso dei vari Enti (analisi chimiche effettuate dai laboratori pubblici, autodenunce del sollevato etc.) nonché stime delle direzioni e delle velocità di scambio dellacqua fra il corpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali connessi. limpatto esercitato dalle attività umane sullo stato delle acque sotterranee allinterno di ciascun complesso idrogeologico.
Tale esame dovrà riguardare i seguenti aspetti:
stima dellinquinamento da fonte puntuale (così come indicato al punto relativo alle acque superficiali); stima dellinquinamento da fonte diffusa; dati derivanti dalle misure relative allestrazione delle acque; stima del ravvenamento artificiale; analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
3 Modalità di elaborazione, gestione e diffusione dei dati Le Regioni organizzeranno un proprio Centro di Documentazione che curerà laccatastamento dei dati e la relativa elaborazione, gestione e diffusione.ALLEGATO 4:
CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLA ACQUE
Parte A.
I Piani di tutela delle acque devono contenere:
1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dellarticolo 42 e dellallegato 3. Tale descrizione include:
1.1 Per le acque superficiali:
rappresentazione cartografica dellubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti allinterno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento così come indicato allallegato 1.
1.2 Per le acque sotterranee:
rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone;
suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dallattività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:
stima dellinquinamento in termini di carico ( sia in tonnellate / anno che in tonnellate / mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi) stima dellimpatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo;
stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti; analisi di altri impatti derivanti dallattività umana sullo stato delle acque;3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle regioni;
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dellarticolo 43 e dellallegato 1, ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle:
4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico);
4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
4.3 aree a specifica tutela;
5. Elenco degli obiettivi di qualità definiti a norma dellarticolo 4 per le acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare lidentificazione dei casi dove si é ricorso alle disposizioni dellarticolo 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformità al suddetto articolo;
6 Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere:
6.1 programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici di cui allarticolo 5;
6. 2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II;
6. 3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;
6. 4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare :
sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui allarticolo 22; misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;
6. 5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare:
disciplina degli scarichi;definizione delle misure per la riduzione dellinquinamento degli scarichi da fonte puntuale; specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dellarticolo 30;
6. 6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti;
6. 7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare laumento dellinquinamento delle acque marine in conformità alle convenzioni internazionali;
6. 8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per lapplicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dellarticolo 11 della stessa legge;
7.1 Sintesi dei risultati dellanalisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative allestrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue.
7. 2 Sintesi dellanalisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare la stato di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure; in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico.
8. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini.
Parte B.
Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi dellarticolo 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19;
2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali;
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;
4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.
ALLEGATO 5:
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
1 - Scarichi in corpi d'acqua superficiali
1.1 - Acque reflue urbane
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle
acque reflue urbane di cui allarticolo 31, comma 3,
se già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi,
secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, alle norme di emissione
riportate nella tabella 1 e, nel caso di recapito in aree
sensibili, anche alla tabella 2. Gli scarichi provenienti da
impianti di trattamento delle acque reflue urbane non ancora esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle medesime disposizioni
dalla loro entrata in esercizio.
Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature miste
che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella
3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dellarticolo
28 comma 2.
Deve essere rispettato o il limite di concentrazione o la
percentuale di riduzione, intesa in rapporto con il carico affluente allimpianto;
lopzione relativa alla percentuale di riduzione deve garantire la protezione del
corpo idrico e il raggiungimento dellobiettivo di qualità 2.
I valori limite della tabella 1 non si applicano agli
scarichi di acque reflue urbane di cui allarticolo 31,
comma 2. Tali scarichi devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato che
garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o
la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo; eventuali limiti a tali
scarichi sono definiti dalle regioni.
Per gli scarichi recapitanti in aree sensibili, così come individuate allarticolo 18, deve essere previsto un trattamento più spinto che raggiunga, per i parametri azoto totale e fosforo totale, le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate nella tabella 2. Tali limiti vanno raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della la situazione locale.
Tabella 1 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) | 2.000 10.000 | >10.000 | ||
Parametri (media giornaliera) (1) | Concentrazione | % di riduzione | Concentrazione | % di riduzione |
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2) | 25 | 70-90 (5) | 25 | 80 |
COD mg/L (3) | 125 | 75 | 125 | 75 |
Solidi Sospesi mg/L (4) | 35 (5) | 90 (5) | 35 | 90 |
1. Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.
2. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dellossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C * ± 1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
3. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
4. La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtante con porosità di 0,45 m ed essicazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
5. Ai sensi dellarticolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
Tabella 2 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) | 10.000 100.000 | >100.000 | ||
Parametri (media annua) | Concentrazione | % di riduzione | Concentrazione | % di riduzione |
Fosforo totale (P mg/L) (1) | 2 | 80 | 1 | 80 |
Azoto totale (N mg/L) (2)(3) | 15 | 70-80 | 10 | 70-80 |
(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(2) Per azoto totale si intende la somma dellazoto Kjeldahl (N. organico+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(3) Per lazoto totale, in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/L, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, può essere preso come limite da non superare la concentrazione media giornaliera di azoto totale pari a 20 mg/L per tutti i campioni con una temperatura delleffluente nel reagente biologico pari o superiore a 12° gradi centigradi. In sostituzione della condizione concernete la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche.
Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dellarticolo 28 comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve
essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso
di controllo della percentuale di riduzione dellinquinante, deve essere previsto un
punto di prelievo anche allentrata dellimpianto di trattamento. Di tali
esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in
modo da agevolare lesecuzione delle attività di controllo.
Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di
altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati
nellarco di 24 ore.
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui
media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di
misure come da schema seguente.
Campioni
prelevati durante lanno |
numero
massimo consentito di campioni non conformi |
Campioni
prelevati durante lanno |
numero
massimo consentito di campioni non conformi |
4 - 7 | 1 | 172 - 187 | 14 |
8 - 16 | 2 | 188 - 203 | 15 |
17 - 28 | 3 | 204 - 219 | 16 |
29 - 40 | 4 | 220 - 235 | 17 |
41 - 53 | 5 | 236 - 251 | 18 |
54 - 67 | 6 | 252 - 268 | 19 |
68 - 81 | 7 | 269 - 284 | 20 |
82 - 95 | 8 | 285 - 300 | 21 |
96 - 110 | 9 | 301 - 317 | 22 |
111 - 125 | 10 | 318 - 334 | 23 |
126 - 140 | 11 | 335 - 350 | 24 |
141 - 155 | 12 | 351 - 365 | 25 |
156 - 171 | 13 |
In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata:
BOD5: 100%
COD: 100%
Solidi Sospesi 150%
Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dellimpianto di trattamento e va effettuato dallautorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati allautorità di controllo, ritenuto idoneo da questultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dellanno, in base allo schema seguente.
potenzialità impianto | numero campioni |
da 2.000 a 9.999 A.E.: | 12 campioni il primo anno e
4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nellanno successivo devono essere prelevati 12 campioni |
da 10.000 a 49.999 A.E.: | 12 campioni |
oltre 50.000 A.E.: | 24 campioni |
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un
sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli
scarichi dellimpianto di trattamento e sulle acque in entrata.
Lautorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I
parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività
presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.
potenzialità impianto | numero controlli |
da 2.000 a 9.999 A.E.: | 1 volta lanno |
da 10.000 a 49.999 A.E.: | 3 volte lanno |
oltre 50.000 A.E.: | 6 volte lanno |
Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in
considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a
piogge abbondanti.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti
devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei
controlli effettuati dallautorità competente e di quelli effettuati a cura dei
gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni
riportate nel decreto attuativo di cui allarticolo 3 comma 7.
1.2 Acque reflue industriali.
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque
superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle regioni ai sensi
dellarticolo 28 comma 2.
I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue
industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nellarco di tre ore.
Lautorità preposta al controllo, al fine di verificare le fasi più significative
del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi.
Ai sensi di quanto disposto dallarticolo 28 comma 2,
tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza,
bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di
utilizzare le migliori tecniche disponibili, le regioni stabiliscono opportuni limiti di
emissione in massa nellunità di tempo (kg/mese).
Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di
emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella.
Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale.
Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella
tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dellarticolo 28, comma 2, in termini di massa nellunità di
tempo valgono quelli più cautelativi.
2 Scarichi sul suolo
Nei casi previsti articolo 28
comma 2, gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti
nella tabella 4.
Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico
sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto
di scarico corrisponde è quello alluscita dallimpianto.
I limiti indicati in tabella 4, sono riferiti, per gli
insediamenti produttivi, ad un campione medio prelevato nellarco di tre ore.
Lautorità preposta al controllo qualora tale arco temporale risultasse inadeguato
allottenimento di un campione significativo, può, effettuare il campionamento su
tempi più lunghi.
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un
campione medio ponderato nellarco di 24 ore.
Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo
scarico sul suolo è rapportato al volume delle scarico stesso secondo il seguente schema:
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: |
|
2.500 metri | per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 5000 m3 |
5.000 metri | per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 |
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. |
|
2.500 metri | per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3 |
5.000 metri | per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3 |
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate
devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o
destinate al riutilizzo.
Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo
e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali.
Lautorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza
minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella
4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti
sul territorio possono scaricare in fognatura.
volume scarico | numero controlli |
sino a 2.000 m3 al giorno | 4 volte lanno |
oltre a 2.000 m3 al giorno | 8 volte lanno |
2.1 Sostanze per cui esiste il divieto di scarico
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:
composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine
a tali composti nellambiente idrico;
composti organo fosforici;
composti organo stannici;
sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o
in concorso dello stesso;
mercurio e i suoi composti;
cadmio e i suoi composti;
oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
cianuri;
materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a
fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
1: | zinco | rame | nichel | cromo | piombo | selenio | arsenico | antimonio | molibdeno | titanio |
stagno | bario | berillio | boro | uranio | vanadio | cobalto | tallio | tellurio | argento |
2: Biocidi e loro derivati non compresi nellelenco del paragrafo precedente;
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sullodore dei prodotti consumati dalluomo derivati dallambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque;
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nellacqua in sostanze innocue;
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti;
7: Cianuri, fluoruri;
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sullequilibrio dellossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.
3. Indicazioni generali
I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque
reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli
effetti sulle acque recettrici.
Tutti gli impianti dovranno avere obbligatoriamente un trattamento di disinfezione,
sia per far fronte alle eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario sia
per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali ovvero gli usi
esistenti per il corpo idrico recettore.
In sede di approvazione del progetto dellimpianto di trattamento delle acque
reflue urbane lautorità competente dovrà verificare che limpianto sia in
grado di garantire che lemissione dellazoto ammoniacale (espresso come N) non
superi del 30% il valore dellazoto totale (espresso come N). In tale sede
lautorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro
Escherichia coli espresso come UFC/100mL.
I trattamenti appropriati devono essere individuati con lobiettivo di:
a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;
b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico
idraulico e organico;
c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere
ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.
Per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 A.E.,
si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio
o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione
totale.
Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente
dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1,
anche tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al
30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo
consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori dimensioni con
popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 A.E., anche a soluzioni integrate
con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di
affinamento.
Possono essere considerati come trattamenti appropriati i sistemi di smaltimento
per scarichi di insediamenti civili provenienti da agglomerati con meno di 50 A.E., come
quelli già indicati nella delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque
dallinquinamento del 4 febbraio 1977.
4. Metodi di campionamento ed analisi
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dellentrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate dallANPA.
Tabella 3 - Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
Numero parametro |
Sostanze |
unità di misura |
Scarico in acque superficiali |
Scarico in pubblica fognatura (*) |
1 | pH |
5,5 - 9,5 | 5,5 - 9,5 | |
2 | temperatura | C° | (1) | (1) |
3 | colore | non percettibile con diluizione 1:20 |
non percettibile con diluizione 1:40 |
|
4 | odore | non deve essere causa di molestie |
non deve essere causa di molestie |
|
5 | materiali grossolani | assenti | assenti | |
6 | Solidi sospesi totali (2) | mg/L | 80 | 200 |
7 | BOD5 (come O2) (2) | mg/L | 40 | 250 |
8 | COD (come O2) (2) | mg/L | 160 | 500 |
9 | Alluminio | mg/L | 1 | 2 |
10 | Arsenico | mg/L | 0,5 | 0,5 |
11 | Bario | mg/L | 20 | - |
12 | Boro | mg/L | 2 | 4 |
13 | Cadmio | mg/L | 0,02 | 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | 2 | 4 |
15 | Cromo VI | mg/L | 0,2 | 0,2 |
16 | Ferro | mg/L | 2 | 4 |
17 | Manganese | mg/L | 2 | 4 |
18 | Mercurio | mg/L | 0,005 | 0,005 |
19 | Nichel | mg/L | 2 | 4 |
20 | Piombo | mg/L | 0,2 | 0,3 |
21 | Rame | mg/L | 0,1 | 0,4 |
22 | Selenio | mg/L | 0,03 | 0,03 |
23 | Stagno | mg/L | 10 | |
24 | Zinco | mg/L | 0,5 | 1 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | 0,5 | 1 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | 0,2 | 0,3 |
27 | Solfuri (come S) | mg/L | 1 | 2 |
28 | Solfiti (come SO2) | mg/L | 1 | 2 |
29 | Solfati (come SO3) (3) | mg/L | 1000 | 1000 |
30 | Cloruri (3) | mg/L | 1200 | 1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | 6 | 12 |
32 | Fosforo totale (come P) (2) | mg/L | 10 | 10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) (2) | mg/L | 15 | 30 |
34 | Azoto nitroso (come N) (2) | mg/L | 0,6 | 0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) (2) | mg/L | 20 | 30 |
36 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | 20 | 40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | 5 | 10 |
38 | Fenoli |
mg/L | 0,5 | 1 |
39 | Aldeidi | mg/L | 1 | 2 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/L | 0,2 | 0,4 |
41 | Solventi organici azotati (4) | mg/L | 0,1 | 0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/L | 2 | 4 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/L | 0,10 | |
44 | Pesticidi totali (esclusi i
fosforati) (5) tra cui: |
mg/L | 0,05 | 0,05 |
45 | - aldrin | mg/L | 0,01 | 0,01 |
46 | - dieldrin | mg/L | 0,01 | 0,01 |
47 | - endrin | mg/L | 0,002 | 0,002 |
48 | - isodrin | mg/L | 0,002 | 0,002 |
49 | Solventi clorurati (5) | mg/L | 1 | 1 |
50 | Escherichia coli (6) | UFC/100mL | nota | |
51 | Saggio di tossicità acuta (7) | il campione non è
accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
il campione non è
accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |
(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dallautorità dambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dallente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose .
1. Per i corsi dacqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso dacqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e lincremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dellacqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata allassenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi dacqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e lincremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46, 47 e 48.
6. Allatto dellapprovazione dellimpianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dellautorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL
7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dallANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dellaggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina lapplicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì lobbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.
Tabella 3/A - Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.
(omissis)
Tabella 4 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo
unità di misura |
(il valore
della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato) |
||
1 | pH |
6 - 8 | |
2 | SAR | 10 | |
3 | materiali grossolani | assenti | |
4 | Solidi sospesi totali | mg/L | 25 |
5 | BOD5 | mg O2/L | 20 |
6 | COD | mg O2/L | 100 |
7 | Azoto totale | mg N/L | 15 |
8 | Azoto ammoniacale | mg NH4/L | 5 |
9 | Fosforo totale | mg P/L | 2 |
10 | Tensioattivi totali | mg/L | 0,5 |
11 | Alluminio | mg/L | 1 |
12 | Berillio | mg/L | 0,1 |
13 | Arsenico | mg/L | 0,05 |
14 | Bario | mg/L | 10 |
15 | Boro | mg/L | 0,5 |
16 | Cromo totale | mg/L | 1 |
17 | Cromo VI | mg/L | 0,05 |
18 | Ferro | mg/L | 2 |
19 | Manganese | mg/L | 0,2 |
20 | Nichel | mg/L | 0,2 |
21 | Piombo | mg/L | 0,1 |
22 | Rame | mg/L | 0,1 |
23 | Selenio | mg/L | 0,002 |
24 | Stagno | mg/L | 3 |
25 | Vanadio | mg/L | 0,1 |
26 | Zinco | mg/L | 0,5 |
27 | Solfuri | mg H2S/L | 0,5 |
28 | Solfiti | mg SO3/L | 0,5 |
29 | Solfati | mg SO4/L | 500 |
30 | Cloro attivo | mg/L | 0,2 |
31 | Cloruri | mg Cl/L | 100 |
32 | Fluoruri | mg F/L | 1 |
33 | Fenoli totali (1) |
mg/L | 0,1 |
Aldeidi totali | mg/L | 0,5 | |
35 | Composti organici aromatici totali (2) | mg/L | 0,01 |
36 | Composti organici azotati totali (1) | mg/L | 0,01 |
37 | Pesticidi fosforati | mg/L | 0,01 |
38 | Saggio di tossicità su Daphnia
magna (vedi nota 8 di tabella 3) |
LC5024h | il campione non è
accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
39 | Escherichia coli | UFC/100mL |
1. Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli.
2. Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti nellambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo.
Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle regioni(1), o da parte del gestore della fognatura(2), limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura.
1 | Arsenico |
7 | Piombo | 13 | Composti organici aromatici |
2 | Cadmio | 8 | Rame | 14 | Composti organici azotati (4) |
3 | Cromo totale | 9 | Selenio | 15 | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
4 | Cromo esavalente | 10 | Zinco | 16 | Pesticidi fosforati |
5 | Mercurio | 11 | Fenoli | 17 | Composti organici dello stagno |
6 | Nichel | 12 | Idrocarburi totali | 18 | Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno |
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico
superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata
complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri della tabella
5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le
province autonome nellambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di
concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché
sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non
pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo
scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle
regioni ai sensi dellarticolo 28 comma 2, lente gestore può stabilire per i
parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11,
14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello
indicato in tabella 3.
(3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida
solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli.
(4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida
solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche,
lacrilonitrile, lacrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali
come ad esempio le proteine.
[1] Si
intendono come esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto gli scarichi:
a) gli impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali siano già state
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e allassegnazione
lavori;
b)gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio e già autorizzati.
ALLEGATO 6
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:
a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
i) nei laghi e nei corsi dacqua che si immettono in
laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di
accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale
intervento non avrebbe alcuno effetto sul livello delleutrofizzazione. Nel caso di
scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche
lazoto;
ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico,
ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi
provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante,
dallaltro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari
interventi di eliminazione del fosforo e/o dellazoto, a meno che non si dimostri che
ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello delleutrofizzazione;
b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione dacqua potabile;)
c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.
Ai sensi del comma 2 punto a) dellarticolo 18, sono da considerare in prima istanza come sensibili i laghi posti ad unaltitudine sotto i 1.000 sul livello del mare.
Parte A - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PARTE A I - CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI (omissis)
CONTROLLI DA ESEGUIRE AI FINI DELLA REVISIONE DELLE ZONE VULNERABILI (omissis)
METODI DI RIFERIMENTO
Concimi chimici
Il metodo di analisi dei composti dellazoto è stabilito in conformità al
D.M. 19 luglio 1989 Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i
fertilizzanti.
Acque dolci, acque costiere e acque marine
Il metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di nitrati è la
spettrofotometria di assorbimento molecolare. I laboratori che utilizzano altri metodi di
misura devono accertare la comparabilità dei risultati ottenuti.
PARTE A II - ASPETTI METODOLOGICI (omissis)
PARTE A III - ZONE VULNERABILI DESIGNATE (omissis)
PARTE A IV - INDICAZIONI E MISURE PER I PROGRAMMI DAZIONE
I programmi dazione sono obbligatori per le zone vulnerabili e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine, nonché delle condizioni ambientali locali.
1. I programmi dazione includono misure relative a:
1) i periodi in cui è proibita lapplicazione
al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità
deve superare quella necessaria per limmagazzinamento nel periodo più lungo,
durante il quale è proibita lapplicazione al terreno di effluenti nella zona
vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato allautorità competente che
qualsiasi quantitativo di effluente superiore alleffettiva capacità
dimmagazzinamento verrà gestito senza causare danno allambiente;
3) la limitazione dellapplicazione al terreno di fertilizzanti
conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona
vulnerabile interessata; in particolare si deve tener conto:
a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dellirrigazione;
c) delluso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.
Le misure si basano sullequilibrio tra il prevedibile
fabbisogno di azoto delle colture, e lapporto di azoto proveniente dal terreno e
dalla fertilizzazione, corrispondente:
- alla quantità di azoto presente
nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa
(quantità rimanente alla fine dellinverno);
- allapporto di composti di azoto
provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel
terreno;
- allaggiunta di composti di azoto provenienti da
effluenti di allevamento;
- allaggiunta di composti di azoto provenienti da
fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.
I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.
2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il quantitativo di effluente utilizzabile può essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie degli animali.
3. Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del
programma dazione le regioni in casi specifici possono fare istanza al Ministero
dellambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi
da quelli sopra indicati, ma tali da non compromettere le finalità di cui
allarticolo 1, da motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi
alla gestione del suolo e delle colture, quali:
- stagioni di crescita prolungate;
- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
- terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.
Il Ministero dellambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste allarticolo 9 della direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali quantitativi.
PARTE B - ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI
PARTE B I - CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE
1. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree in cui richiedere limitazioni o esclusioni dimpiego, anche temporanee, di prodotti fitosanitari autorizzati, allo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria o ambientale, ivi inclusi lentomofauna utile e altri organismi utili, da possibili fenomeni di contaminazione. Unarea è considerata area vulnerabile quando lutilizzo al suo interno dei prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.
2. Il Ministero della Sanità ai sensi dellart.5, comma 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, su documentata richiesta delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Commissione consultiva di cui allarticolo 20 dello stesso decreto legislativo, dispone limitazioni o esclusioni dimpiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.
3. Le Regioni e le Province autonome provvedono entro un
anno, sulla base dei criteri indicati nella parte BII di questo allegato, alla prima
individuazione e cartografia delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari ai fini della
tutela delle risorse idriche sotterranee.
Successivamente alla prima individuazione, tenendo conto degli aspetti metodologici
indicati nella parte BII punto 3, le Regioni e le Province autonome provvedono ad
effettuare la seconda individuazione e la stesura di una cartografia di maggiore dettaglio
delle zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari.
4. Possono essere considerate zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari ai fini della tutela di zone di rilevante interesse naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi inclusi insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi e anfibi, le aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nellElenco Ufficiale di cui allart. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Le Regioni e le Province autonome predispongono programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni dimpiego dei prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta, dal Ministero della Sanità. Esse forniscono al Ministero dellAmbiente e allAgenzia Nazionale per la Protezione dellAmbiente (ANPA) i dati relativi allindividuazione e alla cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari.
6. L ANPA e le Agenzie Regionali per la Protezione dellAmbiente forniscono supporto tecnico-scientifico alle Regioni e alle Province autonome al fine di:
a) promuovere uniformità dintervento nelle fasi di
valutazione e cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari;
b) garantire la congruità delle elaborazioni cartografiche e
verificare la qualità delle informazioni ambientali di base (idrogeologiche, pedologiche,
ecc.).
7. LANPA promuove attività di ricerca
nellambito delle problematiche relative al destino ambientale dei prodotti
fitosanitari autorizzati. Tali attività hanno il fine di acquisire informazioni intese a
migliorare e aggiornare i criteri di individuazione delle aree vulnerabili per i
comparti del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchè degli organismi non
bersaglio.
Il Ministero dellAmbiente provvede, tenuto conto delle
informazioni acquisite e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad aggiornare i criteri per
lindividuazione delle aree vulnerabili.
PARTE B II - ASPETTI METODOLOGICI
1. Come per le zone vulnerabili da nitrati, anche nel caso dei fitofarmaci si prevedono due fasi di individuazione delle aree interessate dal fenomeno: una indagine di riconoscimento (prima individuazione) e unindagine di maggiore dettaglio (seconda individuazione).
2. Indagine preliminare di riconoscimento
Per la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari si adotta un tipo di indagine, alla scala di 1:250.000, simile a quella indicata in precedenza nella Parte A II di questo allegato.
2.1 La prima individuazione delle aree vulnerabili
comprende, comunque, le aree per le quali le attività di monitoraggio hanno già
evidenziato situazioni di compromissione dei corpi idrici sotterranei sulla base degli
standard delle acque destinate al consumo umano indicati dal D.P.R. 236/88 per il
parametro 55 (antiparassitari e prodotti assimilabili).
Sono escluse, invece, le situazioni in cui la natura delle
formazioni rocciose impedisce la presenza di una falda, o dove esiste la protezione
determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o da un suolo molto reattivo.
Vengono escluse dalle aree vulnerabili le situazioni in cui la
natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o dove esiste una
protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile, purchè continuo, o da un
suolo molto reattivo.
2.2 Obiettivo dellindagine preliminare di
riconoscimento non è la rappresentazione sistematica delle caratteristiche di
vulnerabilità degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione delle porzioni di
territorio dove le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente
evidenti.
Per queste attività si rinvia agli aspetti metodologici già indicati nella Parte AII di
questo allegato.
2.3 Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni potranno chiedere lapplicazione di eventuali limitazioni o esclusioni dimpiego ci si potrà avvalere di parametri, indici, modelli e sistemi di classificazione che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al loro potenziale di percolazione.
3. Aggiornamenti successivi
Lindagine preliminare di riconoscimento può essere
suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove
indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attività di monitoraggio che
consentono una caratterizzazione e una delimitazione più precisa delle aree vulnerabili.
Questa successiva fase di lavoro, che può procedere
parallelamente alle indagini e cartografie maggiore dettaglio, può prevedere inoltre la
designazione di più di una classe di vulnerabilità (al massimo 3) riferita ai gradi più
elevati e la valutazione della vulnerabilità in relazione alla capacità di attenuazione
del suolo, in modo tale che si possa tenere conto delle caratteristiche intrinseche dei
prodotti fitosanitari per poterne stabilire limitazioni o esclusioni di impiego sulla base
di criteri quanto più possibile obiettivi.
3.1 La seconda individuazione e cartografia è restituita
ad una scala maggiormente dettagliata (1:50.000-1:100.000): successivamente o
contestualmente alle fasi descritte in precedenza, compatibilmente con la situazione
conoscitiva di partenza e con le possibilità operative delle singole amministrazioni,
deve essere avviata una indagine con scadenze a medio/lungo termine. Essa convoglia la
maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle aree più
problematiche, già individuate nel corso delle fasi precedenti.
Obiettivo di questa indagine è lindividuazione della
vulnerabilità specifica degli acquiferi e in particolare delle classi di grado più
elevato. Si considerano, pertanto, i fattori inerenti la vulnerabilità intrinseca degli
acquiferi, la capacità di attenuazione del suolo e le caratteristiche chemiodinamiche dei
prodotti fitosanitari .
Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni potranno chiedere
lapplicazione di eventuali limitazioni o esclusioni dimpiego ci si potrà
avvalere di parametri o indici che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in
base al loro potenziale di percolazione. Si cita, ad esempio, lindice di
Gustafson.
3.2 Le Regioni e le Province Autonome redigono un programma
di massima con larticolazione delle fasi di lavoro e i tempi di attuazione. Tale
programma è inviato al Ministero dellAmbiente e allANPA, i quali forniscono
supporto tecnico e scientifico alle Regioni e alle Province Autonome.
Le maggiori informazioni derivanti dallindagine di
medio-dettaglio consentiranno di disporre di uno strumento di lavoro utile per la
pianificazione dellimpiego dei prodotti fitosanitari a livello locale e
permetteranno di precisare, rispetto allindagine preliminare di riconoscimento, le
aree suscettibili di restrizioni o esclusioni dimpiego.
Non si esclude, ovviamente, la possibilità di intraprendere
studi di maggior dettaglio a carattere operativo-progettuale, quali strumenti di
previsione e, nellambito della pianificazione, di prevenzione dei fenomeni di
inquinamento. Questi studi sono finalizzati al rilevamento della vulnerabilità e dei
rischi presenti in siti specifici (campi pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.),
allinterno delle più vaste aree definite come vulnerabili, e possono permettere di
indicare più nel dettaglio le eventuali restrizioni nel tempo e nello spazio nonché gli
indirizzi tecnici cui attenersi nella scelta dei prodotti fitosanitari, dei tempi e delle
modalità di esecuzione dei trattamenti.
PARTE B III - ASPETTI GENERALI PER LA CARTOGRAFIA DELLE AREE OVE LE ACQUE SOTTERRANEE SONO POTENZIALMENTE VULNERABILI.
1. Le valutazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi
allinquinamento si può avvalere dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) quali
strumenti per larchiviazione, lintegrazione, lelaborazione e la
presentazione dei dati geograficamente identificati (georeferenziati). Tali sistemi
permettono di integrare, sulla base della loro comune distribuzione nello spazio, grandi
masse di informazioni anche di origine e natura diverse.
Le valutazioni possono essere verificate ed eventualmente
integrate alla luce di dati diretti sulla qualità delle acque che dovessero rendersi
disponibili.
Nel caso in cui si verifichino discordanze con le previsioni
effettuate sulla base di valutazioni si procede ad un riesame di queste ultime ed alla
ricerca delle motivazioni tecniche di tali divergenze.
Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e procedurale
prevede di considerare la vulnerabilità su due livelli: vulnerabilità intrinseca degli
acquiferi e vulnerabilità specifica.
2. I Livello: Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.
La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi considera essenzialmente le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. Essa, è riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche chemiodinamiche delle sostanze.
2.1 Sono disponibili tre approcci alla valutazione e
cartografia della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: metodi qualitativi, metodi
parametrici e numerici.
La selezione di uno dei tre metodi dipende dalla
disponibilità di dati, dalla scala di riferimento e dalla finalità dellindagine.
2.2 I metodi qualitativi prevedono la zonizzazione per aree omogenee, valutando la vulnerabilità per complessi e situazioni idrogeologiche generalmente attraverso la tecnica della sovrapposizione cartografica. La valutazione viene fornita per intervalli preordinati e situazioni tipo. Il metodo elaborato dal GNDCI-CNR (1) valuta la vulnerabilità intrinseca mediante la classificazione di alcune caratteristiche litostrutturali delle formazioni acquifere e delle condizioni di circolazione idrica sotterranea.
2.3 I metodi parametrici sono basati sulla valutazione di parametri fondamentali dellassetto del sottosuolo e delle relazioni col sistema idrologico superficiale, ricondotta a scale di gradi di vulnerabilità. Essi prevedono lattribuzione a ciascun parametro, suddiviso in intervalli di valori, di un punteggio prefigurato crescente in funzione dellimportanza da esso assunta nella valutazione complessiva. I metodi parametrici sono in genere più complessi poiché richiedono la conoscenza approfondita di un elevato numero di parametri idrogeologici e idrodinamici.
2.4 I metodi numerici sono basati sulla stima di un indice di vulnerabilità (come ad esempio il tempo di permanenza) basato su relazioni matematiche di diversa complessità.
2.5 In relazione allo stato e allevoluzione delle conoscenze potrà essere approfondito ed opportunamente considerato anche il diverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione della vulnerabilità intrinseca; tale caratteristica viene definita come capacità di attenuazione del suolo e presuppone la disponibilità di idonee cartografie geo-pedologiche.
3. II Livello: Vulnerabilità specifica
Con vulnerabilità specifica sintende la combinazione
della valutazione e cartografia della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi con quella
della capacità di attenuazione del suolo per una determinata sostanza o gruppo di
sostanze. Questa si ottiene dal confronto di alcune caratteristiche chemio-dinamiche della
sostanza (capacità di assorbimento ai colloidi del suolo, resistenza ai processi di
degradazione, solubilità in acqua, polarità, etc.) con le caratteristiche fisiche,
chimiche ed idrauliche del suolo.
La compilazione di cartografie di vulnerabilità specifica deriva da studi approfonditi ed
interdisciplinari e richiede luso di modelli di simulazione, quali ad esempio PRZM2
e PESTLA.
[1] Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche