Legge 23
dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999)
Articoli da 1 a 25 (omissis)
Art. 26. Acquisto di beni e servizi
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche
avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga
alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi
di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato
anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità
economica. Ove previsto nel bando di gara, le
convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente. Il quarto periodo si applica anche
agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 4,
commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(comma così modificato
dall'art. 49, comma 4, legge n. 91 del 2022)
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del
d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani
con popolazione fino a 5.000 abitanti.
(il d.P.R. n. 101 del 2002 è stato abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010, ora il
riferimento è agli articoli 295 e 328 di
quest'ultimo)
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.
Articoli da 27 a 33 (omissis)
Art. 34. Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
Art. 68 (abrogato dall'art. 49, comma 5-terdecies, legge n. 120 del 2020)
Articoli da 69 a 71 (omissis)
Tabelle (omissis)