d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
(G.U. n. 81 del 6 aprile 2000)
 (le modifiche al d.P.R. n. 412 del 1993 sono state inserite direttamente nel testo coordinato di quel provvedimento)

Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, le parole: (omissis)

Art. 2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da: (omissis)

2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da: (omissis)

Art. 3. Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti

1. Il comma 10 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

2. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: (omissis)

Art. 4. Rendimento minimo dei generatori di calore

1. Il comma l dell'articolo 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: omissis)

Art. 5. Termoregolazione e contabilizzazione

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è aggiunto il seguente periodo: (omissis)

Art. 6. Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 7. Ulteriori requisiti del terzo responsabile

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 8. Controllo tecnico periodico e manutenzione

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dai seguenti: (omissis)

Art. 9. Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente

1. Il comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 10. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità

1. Il comma 8 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 11. Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto

1. Il comma 11 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 12. Rendimento minimo di combustione in opera

1. Il comma 14 dell'articolo 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 13. Controlli degli enti locali

1. Il comma 18 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 14. Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni

1. Il comma 19 dell'articolo 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 15. Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari

1. Il comma 20 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 16. Competenza delle regioni

1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.

Art. 17.  Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
 
Art. 18. Allegati
 
1. Al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
 
Art. 19. Norma transitoria
1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.
ALLEGATO H (omissis)
ALLEGATO I  - REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.
2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.