d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia.
(G.U. n. 81 del 6 aprile 2000)
(le modifiche al
d.P.R. n. 412 del 1993 sono state inserite direttamente nel testo coordinato di
quel provvedimento)
Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, le parole: (omissis)
Art. 2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
1. Al comma 9 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da: (omissis)
2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da: (omissis)
Art. 3. Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: (omissis)
Art. 4. Rendimento minimo dei generatori di calore
1. Il comma l dell'articolo 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: omissis)
Art. 5. Termoregolazione e contabilizzazione
1. Al comma 3 dell'articolo 7 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è aggiunto il seguente periodo: (omissis)
Art. 6. Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 7. Ulteriori requisiti del terzo responsabile
1. Il comma 3 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 8. Controllo tecnico periodico e manutenzione
1. Il comma 4 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dai seguenti: (omissis)
Art. 9. Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente
1. Il comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 10. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità
1. Il comma 8 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 11. Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto
1. Il comma 11 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 12. Rendimento minimo di combustione in opera
1. Il comma 14 dell'articolo 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 13. Controlli degli enti locali
1. Il comma 18 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 14. Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni
1. Il comma 19 dell'articolo 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 15. Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari
1. Il comma 20 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 16. Competenza delle regioni
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
Art. 17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici
- a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
- b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.