Legge 21 luglio 2000, n. 205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(G.U. n. 173 del 26 luglio 2000)
(si veda il decreto legislativo n. 104 del 2010)
Art. 1 (Disposizioni sul processo amministrativo)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 2 (Ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare)
1. (comma abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
2. (articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
3. (articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Art. 4 (Disposizioni particolari sul processo in
determinate materie)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), Allegato 4, d.lgs. n. 174 del 2016)
Art. 6 (Disposizioni in materia di giurisdizione)
1. (comma abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
2. (comma abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 8 (Giurisdizione esclusiva)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 9 (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo
comma è sostituito dai seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso,
il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza
succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un
precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio,
applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare
ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma
dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione
previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del
giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che
ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con
atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice
adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio
decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano
richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le
reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a
carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la
possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che
ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla
opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede
secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».
2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo
il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del
quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione
d'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso
medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione
vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le
modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
come sostituito dal presente articolo. Se, in assenza dell’avviso di cui al
primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte
costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere
interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del
collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
(comma così modificato
dall'articolo 58, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera
di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora
il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la
manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle
spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi
al Consiglio di Stato».
Art. 10 (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti)
1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto
il seguente comma:
«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di
Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e
successive modificazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per lesecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti; per lesecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dallarticolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti. È abrogato larticolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con r.d. n. 1038 del 1933.
Art. 11 (Rinvio delle controversie al tribunale
amministrativo regionale)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 12 (Mezzi per l'effettuazione delle
notifiche)
(articolo abrogato
dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 13 (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i
presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali)
(omissis)
Art. 14 (Aumento dell'organico dei magistrati e del personale
amministrativo)
(omissis)
Art. 15 (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)
1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.
Art. 16 (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)
1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r. d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».
Art. 17 (Ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa)
(omissis)
Art. 18 (Modifica della composizione del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa)
(omissis)
Art. 19 (Carichi di lavoro dei magistrati)
(omissis)
Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali)
(omissis)
Art. 21 (Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.
Art. 22 (Copertura finanziaria)
(omissis)