Legge 21
novembre 2000, n. 353
Legge quadro in materia di incendi boschivi
(G.U. n. 280 del 30 novembre 2000)
Articoli da 1 a 9
(omissis)
Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni
1. Le zone boscate ed i pascoli i
cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici
anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro
quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere
espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità
dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore
è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela
di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per
dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco,
il pascolo e la caccia.
(comma così
modificato dall'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.a.). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Articoli da 11 a 13
(omissis)