LEGGE 23 dicembre 2000,
n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)
(G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, s.o. n. 219/L)
Articoli da 1 a 12
(omissis)
Art.
13. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo)
(abrogato dall'art. 1, comma 85, legge n. 190 del
2014)
Art. 14. (Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell’anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
10. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Articoli da 15 a 28
(omissis)
Art. 29. (Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare l’utilizzazione dell’energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all’utente finale sotto forma di credito d’imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l’utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Articoli da 30 a 32
(omissis)
1. All’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»;
b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono
soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria
dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
(per l'interpretazione si veda l'articolo
76 della legge n. 448 del 2001, poi abrogato
dall'articolo 36, comma 15, legge n. 248 del 2006)
4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti».
5. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all’articolo 454 del codice civile».
8. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. All’articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici».
10. L’articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno dall’acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall’acquisto».
13. All’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, come sostituito
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi
della legge 16 dicembre 1991, n.398, nonché le associazioni di
promozione sociale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci
sono esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo».
Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".
Art. 35
(omissis)
Art. 36. (Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
1. Ferma restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Articoli da 37 a 41
(omissis)
Art. 42. (Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dall’anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell’amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
Art. 43. (Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne cura l’attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l’attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l’immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l’Ufficio del territorio dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall’obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell’atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell’atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis. Le
alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non
più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di
cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della
difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i
rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di
conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 112,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì
determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità
pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonché da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire l’attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura l’attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all’alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16
della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse modalità stabilite al
comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello
Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di
Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».
18. Al comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli
immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano
alle dipendenze dell’ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(l'ultimo periodo è stato aggiunto
dall'articolo 7, comma 9, legge n. 3 del 2003)
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2000, e fino all’esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell’interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.215 del 16 settembre 1986.
22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie».
Art. 44. (Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l’amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti
beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì
autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del
quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti
dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in
sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».
Art. 45. (Cessione in proprietà di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione
Friuli-Venezia Giulia)
(omissis)
Art. 46. (Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell’avvenuta volturazione per provvedere all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47. (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell’operatività dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Art. 48. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L’importo del netto ricavo relativo all’emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese, di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l’anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. L’importo di cui al comma 1 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Articoli da 49 a 50
(omissis)
Art. 51. (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell’abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all’espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell’ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall’articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in applicazione dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l’assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo le parole: «organica dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il
requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in
corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima
procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente
alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data
nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n.554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37.
13. All’ultimo periodo del comma 23 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall’articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n.342, la parola: «fondamentale» è sostituita dalla seguente: «complessivo».
Art. 52. (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d’intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l’anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l’anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all’Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell’ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell’ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di lire 540,7 miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell’entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l’alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale».
Art. 53. (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della
Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
e salvo quanto disposto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’anno 2001
il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere
superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di
quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di
formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno
approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i
prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali
prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I
dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione
iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base
dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per
l’anno 2000 il disavanzo di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle
entrate e delle spese relative all’assistenza sanitaria;
c) il
confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed
entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o
attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall’articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo
28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si
applica anche per l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis
la parola: «2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il
numero 4) è sostituito dai seguenti:
«4) anno 2000 per i comuni
con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «;l’importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è concessa, a partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall’anno 2001 una riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 30, comma 9, della legge23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L’incremento delle risorse, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2001 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l’esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all’ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A decorrere dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l’anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’interno, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all’avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri giàrimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l’invio sono determinati con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell’imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l’attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal
seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei
proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità
di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari
per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore
al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e
ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al
Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da
parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per l’anno 1999 dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l’importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell’anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell’attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell’anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell’interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento all’assegnazione alle province del gettito di imposta sull’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97,
comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora
articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto
legislativo n. 165 del 2001),
e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche
di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del
bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)
Art. 54. (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo».
b) all’articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».
Articoli da 55 a 56
(omissis)
Art. 57. (Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.
Art. 58. (Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario complessivo.
Art. 59. (Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa)
1. - 2. (abrogati dall'articolo 1, comma 458, legge n. 296 del 2006)
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché
per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla
didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle
aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e
soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con
individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere
conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate
all’università.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 458,
legge n. 296 del 2006)
4. - 5. - 6. (abrogati dall'articolo 1, comma 458, legge n. 296 del 2006)
Art. 60. (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l’efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all’articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un’appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell’area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) dell’offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.
Articoli da 61 a 63
(omissis)
Art. 64. (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65. (Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell’accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall’Unione europea per ciascun intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili
dell’attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi
responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati
nell’ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi
legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi
stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto
dall’articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il
relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di
reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per le
anticipazioni di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l’anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo previsto per l’anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell’intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale regionale all’IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla tassa erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 67. (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)
1. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all’effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».
3. Per l’anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all’ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati previsionali relativi all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica ai comuni l’importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L’importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell’interno, nel corso dell’anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell’interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni e le province delle regioni a
statuto speciale, all’attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle
disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione
dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.
(comma così modificato dall'articolo 31, comma 9, legge n. 289 del 2002)
Articoli da 68 a 106
(omissis)
Art. 107. (Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Articoli da 108 a 115 (omissis)
Art. 116. (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di:
a) oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede
giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare
rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato,
entro il termine di cui all'articolo
124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;
b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano
stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione
salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono
probabile l'insolvenza.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da
eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi
del comma
2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8
è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore al tasso di interesse legale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: (omissis)
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
Articoli da 117 a 144 (omissis)
Art. 145. (Altri interventi)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».
2. (abrogato dall'articolo 38, comma 9, legge n. 166 del 2002)
3. 4. 5. 6. 7. (omissis)
8. All’articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le seguenti: «,dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell’ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».
9. (omissis).
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all’avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (omissis)
18. Al comma 10 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta» è sostituita dalla seguente «Ottantadue».
19. L’erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell’anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. È autorizzata l’ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All’articolo 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti
in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del
gas metano ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,
e successive modificazioni, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
come modificato dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il
periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo
necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concessione del contributo».
23. All’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per l’ammissibilità ai contributi di
cui all’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari
di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del
servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni
dell’esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di
pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 23,
comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni
possono procedere ad una gara per l’affidamento ad altro concessionario, fermi
restando la validità delle domande di contributo presentate per l’ottenimento
dei benefici di cui alle leggi citate e l’ammontare dei contributi
eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono
ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la
presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001».
24. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell’articolo 40 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno
finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di
parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi», «i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «delle contribuzioni», «le contribuzioni», «delle contribuzioni», «le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate». Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «vengono iscritte».
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all’anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell’anno 2001 all’erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all’allineamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 2001, lire 205 miliardi per l’anno 2002 e lire 295 miliardi per l’anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all’anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l’anno 2001. Per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l’anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l’elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, dopo le parole: «completamenti, ampliamenti o restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici, nonché».
36. Per l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto di macchine agricole, di cui all’articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell’anno 2001, 10 miliardi nell’anno 2002 e 10 miliardi nell’anno 2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma
dell’articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai
seguenti:
«Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla
concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione,
l’ammodernamento e l’ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende
artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per
altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori
pubblici, nonché, per una quota fino al 20 per cento della consistenza
patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di
tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall’articolo 16 del
testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei
soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell’ultimo
comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di
quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per
la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative
industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere
concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti
incaricati dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 nella misura,
rispettivamente, dell’80 e del 20 per cento».
40. È istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
43. 44. (omissis)
45. Il contributo annuo previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell’intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell’impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento
con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999,
n.140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché
quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo
svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006 " potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro
idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze
temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto
del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita
tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
(comma così modificato dall'articolo 9-bis della legge
n. 284 del 2002)
47. Allo scopo di potenziare l’informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l’anno 2001.
48. Per l’avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d’Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
53. 54. (omissis)
55. Al comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione» sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».
56. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono sostituire dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».
57. All’articolo 32, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per
l’attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione
dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica
pubblicitaria sulle strade, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285». Conseguentemente, al decreto legislativo 15
novembre 1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario del
pubblico servizio»;
b) all’articolo
18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comune ha
facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere
servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario
e al miglioramento dell’impiantistica»;
c) all’articolo 24,
comma 2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».
da 58. a 80. (omissis).
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136, già differita al 31 ottobre 2000 dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n.97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. (abrogato dall'articolo 52, comma 62, legge n. 448 del 2001)
83. (omissis)
86. A titolo di concorso per l’attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall’anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché dell’ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All’articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le seguenti: «per intero».
90. 91. 92. (omissis)
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All’insieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
95. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all’articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.
98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili».
99. All’articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».
Art. 146
(omissis)
Art. 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio».
Articoli da 148 a 158
(omissis)